Ogni giorno in Italia oltre 5 milioni di persone prendono il treno o la metropolitana per ragioni di lavoro o di studio.

La scarsa manutenzione, la condotta errata dei passeggeri e dei macchinisti, le anomalie sulla rete e le brusche frenate sono alcune delle cause più frequenti di incidenti, cadute ed infortuni che si verificano durante il tragitto in treno e in metropolitana.

Secondo i dati dell’Ansf, nel 2017, a causa degli oltre 100 incidenti ferroviari verificatisi in Italia, ci sono stati 55 morti e 37 feriti gravi.

In quali casi il danneggiato e i suoi familiari hanno diritto ad ottenere un risarcimento dei danni subiti?

Responsabilità per incidente in treno e metro

L’articolo 1 della Legge n.754 del 1977 stabilisce che, se il viaggiatore subisce dei danni fisici a causa di un incidente ferroviario, durante il tragitto oppure mentre sale o scende dal treno, ha diritto ad ottenere un risarcimento danni dall’amministrazione, salvo il caso in cui quest’ultima dimostri che l’infortunio sia avvenuto per cause ad essa non imputabili.

Anche il nostro Codice civile, con l’articolo 1681 dispone che il vettore (colui che si impegna, dietro un corrispettivo in denaro, a trasportare cose e persone da un luogo a un altro) risponde dei danni fisici e materiali che colpiscono il passeggero e i suoi bagagli durante il viaggio; tranne quando dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitare l’incidente.

La stessa norma specifica che, qualsiasi clausola che limita tale responsabilità del vettore per gli incidenti del passeggero sono da considerarsi nulle, in quanto il diritto alla salute e all’integrità fisica è garantito dall’articolo 32 della nostra Costituzione.

Infine anche il Regolamento CE 2007/1371 della Commissione Europea, all’articolo 26 dell’Allegato 1, stabilisce che il vettore è responsabile di tutti i danni da morte, ferimenti e lesioni all’integrità psicofisica del passeggero quando causati da incidente ferroviario, sia durante il tragitto, sia durante le fasi di salita e discesa dal treno.

Il trasportatore non risponde dei danni quando questi sono provocati da situazioni esterne che con la normale diligenza non si potevano evitare, oppure quando sono causati da colpa del passeggero stesso o di un terzo viaggiatore.

Tuttavia anche in caso di lesioni arrecate al passeggero da altri viaggiatori, il vettore risponde comunque dei danni, qualora venga dimostrato che avrebbe potuto evitarli adottando la necessaria diligenza e le idonee misure del caso.

Anche l’arredo e le pertinenze della stazione ferroviaria, destinati ad assicurare l’attraversamento dei binari (come le passerelle), sono sotto responsabilità dell’ente ferroviario e quindi quest’ultimo risponde di eventuali danni provocati a terzi (secondo l’articolo 2051 del Codice civile sul danno cagionato da cose in custodia).

L’ente deve quindi vigilare e provvedere alla loro manutenzione per garantire l’incolumità dei passeggeri, da quando scendono dal vagone fino al raggiungimento dell’uscita della stazione (Cassazione sentenza n. 14091 del 2005).

 

L’onere della prova

Quando viaggiamo in treno o in metropolitana, abbiamo con il vettore un rapporto di natura contrattuale (l’acquisto e l’obliterazione del biglietto rappresentano un vero e proprio contratto).

In base a quanto stabilito dal già citato articolo 1681 del Codice civile, tra le obbligazioni di natura contrattuale in capo al vettore c’è quella di garantire la sicurezza e incolumità del passeggero fino a destinazione.

Vige infatti una presunzione relativa di responsabilità e colpa in capo al trasportatore in caso di incidente; di conseguenza al passeggero, per ottenere un risarcimento, è sufficiente dimostrare il contratto, i danni subiti ed il nesso causale tra il trasporto e l’infortunio patito.

Non sarà compito del viaggiatore quindi dimostrare la colpa del vettore, in quanto già presunta.

Spetta all’azienda di traporti, per liberarsi da tale responsabilità e non pagare il risarcimento, l’onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee e la diligenza necessaria al fine di evitare il danno.

E’ a carico del vettore quindi l’onere di provare che l’incidente si sia verificato per caso fortuito o forza maggiore, ovvero che l’evento sia stato imprevedibile ed inevitabile pur adottando la normale diligenza (Cassazione sentenze n.4482 del 2009 e n.16893 del 2010).

Da precisare che per vettore non si intende solo il conducente del treno o della metropolitana, ma anche l’azienda o l’ente che esercita l’attività di trasporto.

Quando parliamo quindi di misure idonee e di diligenza, non ci si riferisce solo alla condotta di guida del conducente, ma anche a tutti gli strumenti di prevenzione che l’azienda deve adottare per garantire l’incolumità dei propri passeggeri durante il viaggio (come i sensori per la chiusura delle porte o il pavimento antiscivolo ad esempio).

Ricordiamo nuovamente che anche i danni subiti dal passeggero durante la sosta del veicolo, oppure durante le fasi di salita o di discesa dal mezzo, sono da considerarsi accaduti durante il trasporto e quindi sotto responsabilità del vettore (sentenza della Cassazione n.666 del 2012).

 

Risarcimento infortunio in treno o in metro e prescrizione

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1681 del Codice civile, il vettore risponde anche della perdita o dei danneggiamenti delle cose e bagagli che il passeggero trasporta con sé.

Il passeggero quindi ha diritto ad ottenere un risarcimento per tutti i danni materiali sofferti a causa dell’incidente.

Per quanto riguarda i danni psicofisici alla persona, il danneggiato può chiedere un risarcimento per tutti i danni biologici patiti (invalidità permanente, inabilità temporanea, danno esistenziale e danno morale) e per tutti i pregiudizi patrimoniali da lucro cessante e danno emergente sofferti a causa del sinistro.

Per i sinistri più gravi, come per gli incidenti mortali, i familiari della vittima hanno il diritto di ottenere un risarcimento danni per la perdita del congiunto.

Per richiedere un risarcimento danni all’azienda proprietaria del mezzo di trasporto è necessario prima procurarsi alcuni dati:

  • numero identificativo del mezzo pubblico;
  • luogo e orario dell’incidente;
  • nominativi di eventuali testimoni che hanno assistito l’infortunio;
  • verbali delle forze dell’ordine se intervenute;
  • certificato del pronto soccorso e tutta la documentazione medica successiva (es. perizia medico legale);
  • elenco delle spese mediche sostenute;
  • ed infine come abbiamo visto precedentemente è fondamentale conservare il biglietto, per dimostrare il rapporto contrattuale ed il nesso causale.

Una volta recuperate queste informazioni sarà possibile inviare una richiesta scritta al vettore, magari con l’ausilio di un legale esperto e specializzato in materia.

I termini di prescrizione per l’azione di risarcimento sono pari ad un anno dal giorno del sinistro (art.2951 Codice civile), che possono diventare due quando si agisce via extracontrattuale per fatto illecito (art.2947 c.c.).

Inoltre, quando l’incidente in treno o in metropolitana avviene mentre stiamo andando o tornando dal posto di lavoro, il sinistro subito rientra nel cosiddetto infortunio in itinere.

In questi casi il lavoratore danneggiato ha diritto ad ottenere un indennizzo INAIL per infortunio sul lavoro, a prescindere dalle responsabilità del vettore.

 

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Concorso di colpa

Come abbiamo visto, se il sinistro, l’infortunio o la caduta del danneggiato sono avvenuti esclusivamente a causa di una condotta colposa del viaggiatore, il vettore non risponde dei danni e quindi non è dovuto alcun risarcimento.

Ma cosa succede se, oltre ad un’accertata colpa del trasportato, viene riconosciuta anche una responsabilità di chi effettua il trasporto?

Come stabilito dall’articolo 1227 del Codice civile, qualora la condotta colposa del danneggiato abbia concorso a procurare il danno, il risarcimento dev’essere ridotto in base alla gravità della colpa e alle conseguenze scaturite.

In altre parole se il comportamento del passeggero di un treno o di una metropolitana contribuisce a cagionare l’infortunio, il vettore risponde delle proprie colpe ma in misura ridotta.

In questi casi entrambe le parti concorreranno al risarcimento dei danni, tenendo conto della percentuale di responsabilità a loro addebitate.

Questo concetto vale anche per gli altri mezzi di trasporto, compresi i danni da infortuni e cadute in autobus.

 

Schiacciato dalle porte della metropolitana

Per citare un esempio di concorso di colpa, nella sentenza della Cassazione n.249 del 2017, si è stabilito che non si può escludere la presunzione di colpa del vettore, quando la condotta del danneggiato abbia contribuito all’incidente.

Nella vicenda in oggetto, il trasportato aveva subito dei danni perché rimasto bloccato tra le porte del vagone della metropolitana, nonostante le segnalazioni acustiche e il divieto di ostacolare la chiusura dei battenti.
Questa accertata negligenza del danneggiato, secondo la Corte, non può liberare l’azienda di traporti dalla presunzione di colpevolezza, come previsto dall’articolo 1681 del Codice civile.

Il vettore, infatti, per liberarsi dalla responsabilità deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire il danno al viaggiatore.

Ma tra tutte le misure idonee che il vettore avrebbe dovuto adottare per evitare il danno, la Corte ha riscontrato l’assenza di un dispositivo anti-schiacciamento, che avrebbe consentito la riapertura delle porte del treno in presenza di ostacoli.

Inoltre è stata ravvisato anche un inadempimento da parte del macchinista, per il non rispetto dell’obbligo di verificare l’avvenuta chiusure di tutte le porte prima di procedere con la ripartenza del convoglio.

Di conseguenza, nonostante l’infortunio sia stato causato da una condotta errata e disattenta del passeggero danneggiato, l’azienda dei trasporti è stata comunque considerata in parte responsabile del sinistro per non aver adottato tutte le misure di sicurezza richieste per evitare il danno.

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