Chiunque subisca un danno ingiusto ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni da colui che ha commesso il fatto. Rientrante sotto la voce dei danni alla persona, l’inabilità temporanea fa parte del cosiddetto danno biologico.

Cosa è il danno biologico temporaneo?

Per danno biologico si intendono le lesioni temporanee o permanenti all’integrità psicofisica dell’individuo, che comportano in esso una riduzione delle proprie capacità in ambito quotidiano e dinamico-relazionale, indipendentemente dalla propria capacità di generare reddito. Rientra quindi tra i danni non patrimoniali.

Il danno biologico temporaneo, nello specifico, consiste nel periodo di invalidità (o inabilità) che il soggetto danneggiato ha patito prima di ritenersi clinicamente guarito a seguito di un incidente, un sinistro stradale o di una malattia.

Si configura un danno biologico temporaneo anche quando il danneggiato non subisce perdite o diminuzioni definitive e irreversibili delle proprie capacità quotidiane e lavorative (invalidità permanente). Quindi si ha diritto ad un risarcimento danni anche in caso di guarigione senza postumi, indipendentemente dalla sua durata.

Se al termine del periodo di inabilità, infatti, il danneggiato non presenta conseguenze permanenti, ha diritto comunque al risarcimento del danno temporaneo subito per il periodo di tempo trascorso a riprendersi dalla malattia o dall’incidente fino a sua completa guarigione.

Il danno biologico temporaneo consiste quindi in una diminuzione provvisoria delle proprie attitudini e abilità, con conseguente incapacità di svolgere le proprie attività personali e quotidiane.

 

Come si quantifica l’invalidità temporanea?

L’inabilità temporanea si quantifica con un periodo di tempo espresso in giorni, e si divide in danno biologico temporaneo totale o parziale. A seconda della gravità delle conseguenze riportate dall’incidente o dalla malattia, viene stabilito un valore percentuale per i diversi gradi di inabilità.

Sarà compito del medico legale stabilire, attraverso una perizia, analizzando le lesioni ed i certificati medici consegnati dal paziente, il periodo di inabilità temporanea e la sua diversa entità nel corso del periodo di guarigione.

Si considera un’inabilità temporanea totale quando l’individuo non ha potuto compiere, per colpa delle lesioni subite, le proprie attività quotidiane in maniera assoluta.

Ciò si verifica ad esempio per tutto il periodo di tempo in cui il danneggiato è rimasto ricoverato all’interno di una struttura ospedaliera o in caso di ingessatura di entrambi gli arti inferiori con conseguente perdita totale di deambulazione.

A questo periodo di tempo verrà riconosciuta una percentuale pari al 100% di inabilità temporanea e il danneggiato avrà quindi diritto al risarcimento per intero dell’importo predisposto dalle legge per ogni giorno di invalidità temporanea.

Al contrario, se le conseguenze non comportassero una riduzione totale delle proprie capacità si avrebbe un’inabilità temporanea parziale.

Ad esempio, viene considerato un danno biologico temporaneo al 75% e al 50%, il periodo post ricovero ospedaliero, gli inizi della convalescenza, oppure il periodo in cui la deambulazione del danneggiato è possibile ma limitata (ingessature, fasciature e stampelle).

In questo caso l’importo risarcito sarà erogato in misura proporzionale alla percentuale di invalidità provvisoria riscontrata. Per esempio, ogni giorno di inabilità al 50% viene risarcito con una somma pari alla metà di quella elargita in caso di inabilità totale al 100%.

Gli ultimi periodi di convalescenza e guarigione vengono generalmente quantificati in misura del 25 o 10%.

Per calcolare quindi il risarcimento da danno biologico temporaneo andranno considerati tutti i giorni necessari per la guarigione e i loro gradi di gravità espressi in punti percentuali.

Esempio:

  • 10 giorni di inabilità totale al 100% per ricovero ospedaliero (importo corrisposto per intero x 10 gg)+
  • 60 giorni di inabilità parziale al 50% per ingessatura (metà importo x 60gg)+
  • 30 giorni di inabilità temporanea al 25% per la fisioterapia e la residua difficoltà di deambulazione (un quarto di importo x 30gg).

 

Come si calcola il risarcimento per danno biologico temporaneo da incidente stradale?

Nei risarcimenti assicurativi per incidenti stradali, il danno alla persona si suddivide in due macrocategorie: danno patrimoniale e danno biologico.

Mentre il primo riguarda la sfera economica del soggetto danneggiato e le sue perdite reddituali e patrimoniali; il secondo considera le lesioni all’integrità psicofisica del danneggiato in termini di invalidità permanente, inabilità temporanea, danno morale ed esistenziale.

In caso di incidente stradale con lesioni riportate di lieve entità, quindi sotto i 9 punti percentuali di invalidità permanente, i valori degli importi risarciti per ogni giorno di inabilità temporanea sono stabiliti dalla Tabella Unica Nazionale, approvata con cadenza annuale da Decreti Ministeriali, che vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Per quanto riguarda invece la liquidazione dei danni non patrimoniali, per i casi di sinistri stradali di grave entità, vengono utilizzati gli importi stabiliti dalle tabelle del tribunale di Milano per la liquidazione del danno da inabilità assoluta.

 

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Il risarcimento danni per inabilità temporanea da infortunio o malattia professionale

Si parla di inabilità temporanea anche per i casi di infortuni e malattie professionali. Al lavoratore viene indennizzata un’inabilità temporanea assoluta quando risulta impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa.

Anche in questo caso, l’inabilità temporanea viene risarcita sotto forma di diaria, calcolata in base ad un periodo di tempo espresso in giorni.

Per i primi 4 giorni la retribuzione è a carico del datore di lavoro, per i giorni successivi sarà invece l’Inail a corrispondere un’indennità giornaliera secondo le seguenti percentuali:

  • 100% dello stipendio medio giornaliero per la giornata in cui si è verificato l’infortunio o la malattia professionale;
  • 60% del guadagno dal primo al 90° giorno;
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno in poi.

La retribuzione media giornaliera è calcolata tenendo conto dello stipendio degli ultimi 15 giorni precedenti l’infortunio o malattia professionale.

La differenza resta a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento del 100% della retribuzione o secondo le disposizioni del contratto applicato al lavoratore.

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