Ai sensi dell’articolo 2054 del Codice civile, in caso di incidente stradale, in assenza di prova contraria, ciascuno dei conducenti coinvolti si presume ugualmente responsabile dei danni prodotti.

Per evitare quindi che le compagnie assicurative assegnino un concorso di colpa paritario ad entrambe le parti, è importante raccogliere ed allegare quante più prove possibili che confermino la propria versione dei fatti (come evitare il concorso di colpa).

In caso di incidente stradale senza constatazione amichevole, ossia quando i conducenti non si accordano sulla dinamica del sinistro e sulla ripartizione delle responsabilità, avere dei testimoni che abbiano assistito alla collisione e che supportino le nostre ragioni può essere di fondamentale importanza.

Come abbiamo visto in un precedente articolo su come comportarsi in caso di incidente stradale senza testimoni, è possibile comunque ottenere un risarcimento anche se nessuno ha assistito al sinistro; ma se ci sono altre persone che supportano la nostra tesi è più facile essere creduti dall’assicurazione.

Ma come ci si difende quando dopo la denuncia di incidente spuntano falsi testimoni che, mentendo nella loro ricostruzione, alterano la realtà dei fatti facendo addebitare la colpa dell’accaduto al conducente che in realtà non aveva alcuna responsabilità?

Chi non può testimoniare per un incidente stradale?

Purtroppo può capitare che il conducente che abbia torto in un incidente si avvalga di falsi testimoni per non farsi addebitare la colpa del sinistro e vedersi di conseguenza aumentata la classe di merito e quindi anche l’importo del premio rc auto.

Ricordiamo che, anche il passeggero può testimoniare per un incidente stradale, salvo il caso in cui questi abbia nella causa un interesse processuale (articolo 246 del Codice di procedura civile), ossia un interesse concreto di ottenere un risultato personale vantaggioso che non sarebbe conseguibile senza l’intervento di un giudice.

In poche parole, il passeggero non può testimoniare se l’esito del processo in cui rende le sue ricostruzioni può essere successivamente utilizzato a suo favore per vantare un proprio diritto (come ad esempio nel caso di una richiesta di risarcimento del terzo trasportato per i danni da questo conseguiti nello stesso sinistro stradale oggetto del processo).

Di conseguenza, nulla vieta anche ai parenti stretti del conducente di testimoniare a favore del proprio familiare se non hanno un interessa processuale all’esito della lite, anche se il giudice, in assenza di altri testimoni, può sempre ritenere queste uniche dichiarazioni non probatorie o addirittura inattendibili.

E se la falsa testimonianza viene deposta da una persona senza alcun legame parentale con il conducente?

Per contrastare il fenomeno dei falsi testimoni di “professione”, la Legge 124 del 2017 ha introdotto il limite massimo di 3 testimonianze che una stessa persona può fornire in un periodo di 5 anni.

Se le deposizioni dovessero superare tale limite, sarà avviato un accertamento da parte della Procura, per verificare un eventuale reato di frode assicurativa o di falsa testimonianza.

Inoltre, l’articolo 135 del Codice delle assicurazioni private, per rendere più efficace il contrasto di condotte fraudolente, stabilisce che in caso di incidente stradale con soli danni a cose, i testimoni devono essere segnalati all’assicurazione al momento della denuncia di incidente, o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti della compagnia, oppure entro 60 giorni da quando quest’ultima faccia richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Trascorso tale termine non sarà più possibile indicare nuovi testimoni e avvalersi delle loro deposizioni nell’eventuale giudizio civile, salvo il caso in cui si riesca a dimostrare l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

Perciò, fatte salve le dichiarazioni contenute nei verbali delle forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro, le prove testimoniali di testimoni non comunicati in precedenza, e identificati solo dopo che siano trascorsi i termini, sono considerate inammissibili.

 

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Falso testimone assicurazione: come difendersi?

Quando spunta un testimone a sorpresa, non indicato nella constatazione amichevole o non comunicato in precedenza all’assicurazione, è possibile fare opposizione.

Se il testimone “a sorpresa” spunta per la prima volta in giudizio lo si può denunciare alle autorità per accertare l’attendibilità di quanto da questi affermato.

Dichiarare il falso all’assicurazione non è un reato, ma quando la falsa testimonianza viene volontariamente resa davanti ad un giudice, ossia viene affermato il falso, negato il vero oppure si omette in tutto o in parte di riferire informazioni su fatti conosciuti sui quali si è interrogati, il teste commette un delitto punibile con la reclusione fino a 6 anni.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 642 del Codice penale, chi denuncia un sinistro non accaduto oppure falsifica, altera o precostituisce intenzionalmente prove relative al sinistro, al fine di conseguire un indennizzo assicurativo per sé o per altri, è punito, a seguito di querela di parte, con un periodo di reclusione fino a 5 anni.

Finire in carcere per far ottenere un risarcimento a terzi non è certamente un rischio che si prende facilmente.

Scatola nera, dash cam, fotografie possono essere utilizzate per dimostrare il mendacio del teste a sorpresa e per difendersi dalla sua falsa testimonianza.

La Cassazione, inoltre, nella sentenza n.28924 del 2022, ha stabilito che una testimonianza non supportata da prove fotografiche ha meno valore, in quanto, stante l’attuale tecnologia a disposizione di tutti in ogni momento, secondo i giudici è difficile immaginare che nessuno abbia scattato delle fotografie con il proprio smartphone per documentare i danni subiti.

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