Cosa succede se non compiliamo il modulo di constatazione amichevole in caso di incidente stradale e come funziona la pratica di risarcimento danni in assenza del CID?

In questo articolo vedremo insieme che è comunque possibile richiedere il risarcimento dei danni subiti alla compagnia assicurativa, nostra o della controparte a seconda della dinamica del sinistro, anche senza un modello CAI compilato da poter allegare alla denuncia di incidente stradale. Ma cosa cambia?

CAI, CID o modulo blu

L’acronimo CAI significa constatazione amichevole d’incidente ed avviene quando i conducenti coinvolti si mettono d’accordo “amichevolmente” sulla dinamica del sinistro stradale e si assumono le proprie responsabilità.

Per certificare questo accordo amichevole le parti coinvolte compilano e firmano congiuntamente il modulo blu, il documento cartaceo formato da più copie sovrapposte in carta carbone che ci viene consegnato dalla compagnia d’assicurazione quando stipuliamo un contratto rc auto.

A ciascun conducente, una volta compilato e firmato il modulo blu, spettano due copie dello stesso, di cui una dovrà essere allegata alla denuncia di sinistro stradale da presentare all’assicurazione.

L’acronimo CID significa invece Convenzione di Indennizzo Diretto ed era il nome che veniva dato alla procedura di constatazione amichevole fino al 2007, anno in cui ha cambiato nome in CARD, ossia convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.

In sintesi modello CAI, CID o modulo blu sono essenzialmente nomi diversi per indicare la stessa cosa, il modulo di constatazione amichevole.

La compilazione e la firma congiunta delle parti coinvolte nel sinistro di questo modulo permette, nella maggior parte delle dinamiche di incidente stradale, di accedere alla procedura di indennizzo diretto, la quale consente di ottenere più agevolmente e velocemente dalla propria compagnia assicurativa un risarcimento per i danni subiti.

 

Risarcimento danni senza il modulo CID o CAI

Come già scritto ad inizio articolo è comunque possibile ottenere un risarcimento danni a seguito di sinistro stradale anche senza la compilazione del modulo blu, che ricordiamo infatti non è obbligatorio.

Per certificare la dinamica del sinistro, quando non si compila la constatazione amichevole d’incidente, è molto importante chiamare e far intervenire le forze dell’ordine: polizia, carabinieri o vigili urbani, per effettuare gli accertamenti ed i rilevamenti e per raccogliere dati e testimonianze da inserire nel verbale.

Individuare e chiedere le generalità degli eventuali testimoni che hanno assistito alla collisione può essere anch’esso molto importante per dimostrare le responsabilità del sinistro, qualora non si trovasse un accordo tra le parti.

Infine, scattare fotografie del punto di impatto, dei danni riportati da entrambi i veicoli e della loro posizione sulla carreggiata può esserci molto utile per comprovare le responsabilità dell’incidente e l’entità dei danni.

Quando si dispone di un modulo blu è comunque importante compilarlo anche qualora non si trovi un accordo sulla dinamica dell’incidente; in questo documento infatti sono elencati tutti i dati necessari per facilitare la corretta denuncia del sinistro.

Tra i campi da compilare nel modulo CAI troviamo i dati identificativi dei veicoli e dei conducenti coinvolti nella collisione, i dati delle compagnie d’assicurazione di entrambe le parti, la data ed il luogo dell’incidente, la descrizione e il disegno della dinamica dell’urto, i danni visibili riportati, il punto d’impatto ed i nominativi degli eventuali testimoni, delle autorità intervenute e dei feriti (conducente, passeggero o pedone) se presenti.

In caso di accordo tra le parti sulla dinamica del sinistro entrambi i conducenti apporranno la loro firma sul modulo blu compilato e si divideranno le copie dello stesso; in assenza di collaborazione potremo comunque allegare il modulo redatto con solo la nostra firma alla denuncia di sinistro da inviare alla compagnia d’assicurazioni.

La denuncia va inviata alla nostra compagnia assicurativa in caso di procedura di indennizzo diretto, altrimenti a quella del conducente responsabile dell’incidente.

Ricordiamo che l’assicurato è tenuto ad avvisare la propria compagnia assicurativa in caso di sinistro entro tre giorni dall’evento (art. 1913 del Codice civile).

Mentre i termini di prescrizione del diritto al risarcimento danni da incidente stradale sono pari a due anni, a partire dal giorno del sinistro.

 

Che cosa è la procedura di indennizzo diretto?

Introdotto dal 1° febbraio 2007, la procedura di indennizzo diretto permette al conducente coinvolto in un incidente stradale di poter ottenere il rimborso dei danni subiti direttamente dalla propria compagnia assicurativa.

Lo scopo di questa procedura è quello di velocizzare le pratiche di risarcimento in favore del danneggiato ed il suo ambito di utilizzo è disciplinato dall’art.149 del codice delle assicurazioni private.

Per poter accedere a questa procedura è necessario che il sinistro soddisfi precisi requisiti:

  • deve coinvolgere due veicoli a motore, assicurati ed identificati;
  • i veicoli devono essere immatricolati in Italia;
  • le compagnie assicurative coinvolte devono aver aderito alla convenzione CARD;
  • i danni fisici subiti dal conducente devono rientrare nel cosiddetto danno biologico di lieve entità, ossia devono essere microlesioni di invalidità pari o inferiore al 9%.

Infine, anche il risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato non rientra nella procedura di indennizzo diretto.

Qualora anche solo uno di questi requisiti non venga rispettato (ad esempio in presenza di lesioni macropermanenti), la richiesta di risarcimento danni dovrà essere indirizzata alla compagnia assicurativa del conducente responsabile del sinistro.

I vantaggi di questa convenzione consistono essenzialmente in una riduzione dei tempi per il risarcimento, che diventa ancor più marcata in presenza del modulo blu di constatazione amichevole firmato da entrambe le parti coinvolte nel sinistro.

In caso di indennizzo diretto infatti, la compagnia d’assicurazione ha l’obbligo di formulare un’offerta di risarcimento all’assicurato entro un tempo massimo di:

  • 60 giorni per i danni alle cose, 30 in presenza del modulo CAI sottoscritto da entrambi i conducenti;
  • 90 giorni per i danni alla persona in caso di incidente stradale con feriti.

Qualora il danneggiato accetti l’offerta di risarcimento, la compagnia assicurativa ha 15 giorni di tempo per provvedere al pagamento.

 

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Si può compilare il CID successivamente? E quando non conviene firmarlo?

Se entrambi i conducenti non hanno all’interno del proprio veicolo un modulo blu da utilizzare dopo l’incidente stradale, possono comunque compilarlo in un secondo momento.

Infatti qualora i soggetti coinvolti nel sinistro siano d’accordo sulla dinamica dello stesso e sull’assumersi le proprie responsabilità possono compilare e firmare il modulo CAI anche in un giorno diverso da quello dell’incidente.

Per tutelarsi da eventuali ripensamenti conviene comunque sempre seguire i consigli di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti (testimoni, forze dell’ordine, fotografie) e segnarsi su carta o sul proprio smartphone i dati identificativi del veicolo responsabile (targa, marca, modello, colore), del conducente e della sua assicurazione.

La compilazione e la consegna della constatazione amichevole deve avvenire prima della denuncia di sinistro all’assicurazione, infatti qualora la compagnia venga per la prima volta a conoscenza del modulo CAI nel corso del giudizio, i dati e le dichiarazioni al suo interno avranno solo valore indiziario (Cassazione sentenza n.22415 del 2017).

Nel caso in cui invece non si riesca a trovare un accordo completo sulla dinamica dell’incidente e la ricostruzione trascritta sul modulo blu dalla controparte non corrisponde a verità è ovviamente sconsigliabile firmare la constatazione amichevole.

Se i dati e le descrizioni al suo interno ad esempio fanno ricadere, in parte o totalmente, le responsabilità del sinistro su di noi e ciò non corrisponde al vero, firmare il CID è sicuramente un errore.

Il consiglio è sempre lo stesso: prima di firmare, controlliamo sempre che i dati e le ricostruzioni riportate nel modulo siano veritieri e che la dinamica del sinistro sia quella corretta; inoltre, immediatamente dopo la compilazione facciamoci consegnare le due copie che ci spettano, per evitare successive modifiche.

 

Incidente senza CID con solo il numero di targa

Nel caso in cui l’altro conducente si rifiutasse di compilare il CID e addirittura si allontanasse dal luogo del sinistro senza fornici i propri dati è indispensabile prendere nota almeno del numero di targa dell’automobile.

Tramite il numero di targa è infatti possibile reperire i dati del proprietario, del veicolo e della compagnia assicurativa tramite una visura al PRA (pubblico registro automobilistico).

Il costo del servizio per la visura dell’auto tramite targa è pari a 6 euro ed è possibile effettuarla anche in via telematica tramite il sito dell’ACI, Automobile Club d’Italia.

Essendo un registro pubblico, chiunque può richiedere informazioni su qualsiasi veicolo iscritto tramite il numero di targa.

Con le informazioni presenti nel certificato rilasciato dal PRA è possibile denunciare il sinistro stradale e richiedere il risarcimento dei danni anche alla propria assicurazione, tramite la procedura di indennizzo diretto.

In caso non si sia riuscito nemmeno ad identificare il numero di targa del veicolo responsabile sarà necessario rivolgersi al Fondo di Garanzia Vittime delle Strada per ottenere un risarcimento danni.

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