Il danneggiato vittima di un incidente stradale ha il diritto di ottenere un risarcimento per tutti i danni patiti a causa del sinistro.

In base alla dinamica dell’incidente la richiesta di risarcimento danni va inviata alla nostra compagnia di assicurazioni o a quella della controparte responsabile.

Per ottenere un giusto e completo ristoro di tutti i danni subiti è importante essere precisi, tempestivi ed esaurienti nella lettera di richiesta di risarcimento da inviare all’assicurazione.

In questo articolo vedremo insieme quali informazioni sono essenziali per una corretta richiesta, a chi va inoltrata e quali documenti e certificati vanno allegati alla stessa per una precisa quantificazione dei danni e per ridurre i tempi di attesa della pratica di liquidazione.

A chi inviare la richiesta di risarcimento

Nel caso in cui l’incidente stradale abbia coinvolto soltanto due veicoli, entrambi assicurati ed immatricolati in Italia, il conducente non responsabile del sinistro (o solo in parte), se non ha subito menomazioni fisiche di grave entità (lesioni macropermanenti), può attivare la procedura di indennizzo diretto.

Grazie a questa procedura il danneggiato può richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia d’assicurazione.

Quando invece nel sinistro siano rimasti coinvolti più di due veicoli, mezzi di trasporto immatricolati o assicurati all’estero oppure il conducente abbia subito menomazioni con invalidità superiore al 9%, la richiesta di risarcimento va inoltrata all’impresa assicurativa del veicolo responsabile dell’incidente.

Ricordiamo che in entrambi i casi l’assicurato, per non rischiare di vedersi ridotto o addirittura negato il risarcimento, ha tre giorni di tempo da quando si è verificato l’incidente per inviare la denuncia di sinistro stradale alla propria compagnia assicurativa, così come stabilito dall’articolo 1913 del Codice civile.

Qualora l’incidente sia avvenuto all’estero oppure con un veicolo con targa di immatricolazione straniera, la richiesta di risarcimento danni va inviata, a seconda dello Stato in cui è accaduto l’urto, al mandatario designato in Italia, alla Consap oppure al Bureu della nazione in cui ci si trova.

Per approfondimenti su queste specifiche situazioni rimandiamo all’articolo sul risarcimento danni per i sinistri stradali avvenuti all’estero.

Infine, in caso di incidente con veicolo non assicurato (o assicurato con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa), non identificato o circolante contro la volontà del proprietario, per ottenere un risarcimento dei danni subiti, sia alla persona, sia alle cose, la richiesta va fatta al Fondo di garanzia per le vittime della Strada, istituito dallo Stato e gestito dalla Consap sotto il controllo del Ministero dello Sviluppo Economico.

In ogni caso, soprattutto per quelli più complessi dove sono presenti anche danni alla persona, è sempre consigliabile farsi assistere da un avvocato esperto in infortunistica stradale, per evitare errori nella compilazione ed invio della richiesta e per ottenere il massimo risarcimento possibile.

 

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Cosa scrivere nella lettera da inviare all’assicurazione e facsimile

La procedura di risarcimento è disciplinata dall’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, il quale specifica anche cosa va indicato nella richiesta da inviare alla compagnia d’assicurazioni.

Per gli incidenti con soli danni a cose (veicoli ed oggetti) è necessario scrivere: i dati identificativi dell’avente diritto al risarcimento e del conducente responsabile, la targa, la marca e il modello dei veicoli coinvolti e il luogo ed i giorni in cui le cose danneggiate possono essere visionate ed esaminate dal perito dell’assicurazione.

La richiesta deve contenere inoltre una descrizione dettagliata della dinamica del sinistro (compresi ora e luogo in cui si è verificato) e, in presenza di danni fisici, anche i dati relativi all’età, alla professione e al reddito del danneggiato.

Ai fini della corretta quantificazione dei danni alla persona è necessario specificare l’entità delle lesioni subite (meglio se risultante da un perizia medico legale di parte) e l’attestazione medica dell’avvenuta guarigione con o senza conseguenze permanenti, oppure lo stato di famiglia, in caso di richiesta di un risarcimento per incidente stradale mortale da parte dei parenti della vittima.

L’articolo 142 del Codice delle assicurazioni specifica inoltre che il danneggiato deve dichiarare nella richiesta se ha diritto anche a prestazioni da parte degli istituti che amministrano assicurazioni sociali obbligatorie (INAIL e INPS).

Per facilitare il calcolo del risarcimento e velocizzare la pratica di liquidazione, nella richiesta di risarcimento è consigliabile allegare anche un preventivo di riparazione per i danni alle cose e una copia di tutti i documenti e certificati medici in proprio possesso (compreso il referto del pronto soccorso) per certificare l’entità delle eventuali lesioni fisiche riportate nel sinistro.

Infine, è molto importante, anche per ridurre come vedremo i tempi della liquidazione, allegare alla richiesta di risarcimento una copia del modulo di constatazione amichevole correttamente compilato e firmato, soprattutto se sottoscritto anche dalla controparte responsabile del sinistro.

Se non si disponesse del modulo blu oppure nel caso in cui non si fosse trovato un accordo con la controparte consigliamo la lettura dell’articolo sul risarcimento danni senza constatazione amichevole.

Di seguito i due fac-simile scaricabili e compilabili della lettera di richiesta di risarcimento messi a disposizione dall’IVASS (l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni):

 

L’obbligo di indicare i testimoni

Con l’entrata in vigore della Legge n.124 del 4 agosto 2017, per arginare il fenomeno delle truffe assicurative, il danneggiato, per i sinistri con soli danni a cose, deve identificare immediatamente ed indicare nella denuncia all’assicurazione e nella richiesta di risarcimento i nominativi dei testimoni che hanno assistito all’incidente.

Qualora il danneggiato non ottemperasse a tale disposizione non potrebbe beneficiare in un’ipotetica causa davanti all’autorità giudiziaria delle dichiarazione dei testimoni per la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Infatti la norma specifica che qualora i testimoni siano identificati in un momento successivo, la prova testimoniale presentata sarebbe inammissibile, tranne nel caso in cui i soggetti siano stati comunque identificati dalle forze dell’ordine intervenute.

Il giudice può disporre l’ascolto dei testimoni non indicati nella denuncia solo nel caso in cui sia comprovata l’impossibilità oggettiva della loro immediata identificazione.

Si potranno invece sempre ammettere le dichiarazioni di testimoni, anche se non identificati tempestivamente, quando il sinistro abbia cagionato dei danni fisici alle persone, anche se di lieve entità.

L’articolo 135 del Codice delle assicurazioni prevede però che le compagnie assicurative, in mancanza dell’identificazione di eventuali testimoni, abbiano l’obbligo di avvisare l’assicurato delle conseguenze processuali di quest’assenza e di richiedere, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, tale indicazione entro 60 giorni dalla richiesta di risarcimento.

Leggi la nostra guida su come comportarsi in caso di incidente stradale senza testimoni.

 

I tempi entro cui l’assicurazione deve rispondere e termini di prescrizione

Secondo quanto stabilito dall’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, sui tempi del risarcimento assicurativo per i danni da incidente stradale, la compagnia assicurativa, per i sinistri con soli danni alle cose, è tenuta a formulare una motivata o congrua offerta entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, oppure a comunicare le motivazioni per le quali ritiene di non doverla fare.

Quando alla richiesta viene allegato anche il modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ed esclusivamente nel caso di incidente con soli danni a cose, i tempi entro cui la compagnia è tenuta a fare la propria offerta si riducono a 30 giorni.

Per quanto riguarda i sinistri che abbiano causato lesioni fisiche o il decesso, l’impresa di assicurazione è tenuta a presentare un’offerta o a fornire le motivazioni di un eventuale rifiuto entro 90 giorni dalla richiesta.

Se l’offerta viene accettata la compagnia ha 15 giorni di tempo per effettuare il pagamento. Tale limite di tempo è previsto anche qualora l’offerta dell’assicurazione non venga accettata dal danneggiato perché ritenuta non corretta e soddisfacente.

In questo caso gli importi corrisposti saranno considerati solo come un acconto sulla maggior somma dovuta e non si dovrà rilasciare la quietanza liberatoria (cosa fare quando il risarcimento assicurativo ci sembra troppo basso?).

I termini di prescrizione, trascorsi i quali il danneggiato perde il diritto al risarcimento, sono pari a due anni dalla data del sinistro stradale, così come stabilito dall’articolo 2947 del Codice civile.

Nel caso in cui l’evento lesivo costituisse un reato, i termini applicati sarebbero quelli previsti per l’illecito penale, solo se ovviamente superiori a due anni.

La richiesta di risarcimento, così come la denuncia scritta di incidente, ha valore di formale messa in mora nei confronti della compagnia assicurativa ed interrompe i termini di prescrizione, facendoli ripartire per ulteriori due anni.

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