Quanto tempo abbiamo per avvisare la nostra compagnia d’assicurazioni in caso di incidente stradale, come si denuncia l’accaduto e cosa succede se non lo facciamo per tempo?

In questo articolo daremo una risposta a queste frequenti domande, vedendo anche la preziosa funzione della denuncia cautelativa ed i termini di prescrizione per il risarcimento dei danni

Denuncia del sinistro stradale

La denuncia in caso di incidente stradale è la comunicazione che l’assicurato è tenuto ad effettuare nei confronti della propria compagnia d’assicurazione, per metterli al corrente dell’accaduto.

Oltre alla tradizionale lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, molte compagnie assicurative danno la possibilità di denunciare un sinistro anche tramite telefono, email o attraverso il loro sito internet.

I termini per la denuncia di un incidente stradale sono disciplinati dall’art.1913 del Codice civile, il quale stabilisce un periodo di tempo massimo di tre giorni da quando si è verificato il sinistro o da quando l’assicurato ne sia venuto a conoscenza.

Chi subisce e provoca un incidente stradale deve quindi avvertire, entro tre giorni, la propria compagnia d’assicurazione o l’agente autorizzato, in modo da consentirgli di intervenire tempestivamente per accertare le cause del sinistro, per stabilire l’entità dei danni e per evitare che le circostanze vengano alterate.

Come stabilito dalla sentenza n.1642 del 2000 della Cassazione, la denuncia scritta costituisce anche una prova della volontà dell’assicurato di esercitare il suo diritto ad ottenere un risarcimento.

L’avviso scritto del sinistro può quindi interrompere i termini di prescrizione, perché costituisce un atto di costituzione in mora.

 

Il modulo blu di constatazione amichevole

Il metodo più semplice per effettuare la denuncia di un incidente stradale è quello di compilare e consegnare il modulo blu di constatazione amichevole.

Il modulo CID o CAI ci viene consegnato dalla compagnia assicurativa al momento dell’emissione del contratto e al suo interno sono presenti tutti i campi da compilare in caso di sinistro, con le informazioni necessarie per la corretta denuncia dell’evento.

Oltre ai dati identificativi ed assicurativi sarà importante riportare con attenzione la dinamica dell’incidente, avendo cura di segnare le circostanze del sinistro, di indicare il punto d’urto iniziale, disegnare un grafico dello scontro e segnalare tutti i danni visibili del veicolo.

Non è necessario utilizzare il modulo della propria compagnia, sono infatti tutti uguali e in caso di accordo tra le parti (con la firma di entrambi i conducenti) basterà compilarne uno solo e dividersi le copie.

Compilare e consegnare il modulo blu, oltre ad assolvere l’obbligo di avviso del sinistro, ci permette di velocizzare le pratiche per il risarcimento danni.

Quando il modulo viene compilato correttamente e controfirmato da entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente, produce infatti degli effetti vantaggiosi.

Secondo l’art.143 del Codice delle assicurazioni private, fino a prova contraria da parte della compagnia assicurativa, le circostanze, le modalità e le conseguenze del sinistro si presumono da quanto scritto nel modulo blu.

Secondo l’art. 148 del D.Lgs. n.209 del 2005 e l’art. 8 del D.P.R. n.254 del 2006, il modulo blu se viene firmato congiuntamente da entrambi i conducenti, produce gli effetti dell’indennizzo diretto, con il conseguente vantaggio di stabilire dei limiti di tempo prefissati (30 giorni in caso di soli danni al veicolo), entro i quali la compagnia è obbligata a formulare un’offerta di risarcimento o a comunicare un eventuale rifiuto.

Qualora non si trovi un accordo, oppure l’altro conducente non accetti di firmare il modulo, è opportuno comunque compilare per intero la parte relativa al proprio veicolo e recuperare le informazioni dell’altra vettura, indispensabili per la denuncia, ossia i dati del veicolo (targa, marca, modello) e i dati della compagnia d’assicurazione.

Ricordiamo che in caso di sinistro stradale, fino a prova contraria, secondo quanto stabilito dall’articolo 2054 del Codice civile, si presume sempre un concorso di colpa tra i conducenti coinvolti.

Il modulo è composto da tre differenti fogli da redigere, il primo dei quali consiste nella denuncia vera e propria del sinistro, gli altri due vanno invece compilati in caso di incidente stradale con feriti, in presenza di testimoni, per fornire maggiori dettagli sul sinistro oppure in caso di danni materiali a cose diverse dai veicoli.

Il modulo presenta quattro copie sovrapposte in carta carbone, ciascun conducente ne conserva due, di cui una andrà consegnata alla propria compagnia per la denuncia del sinistro.

 

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Termini per la denuncia del sinistro

Non rispettare i termini stabiliti dalle legge per la denuncia può comportare conseguenze molto gravi.

Infatti, secondo quando stabilito dall’articolo 1915 del Codice civile, l’assicurato che non avvisa l’assicuratore in caso di sinistro, perde totalmente il diritto ad ottenere un risarcimento, qualora l’inadempimento sia stato doloso (cosciente ed intenzionale).

Invece, in caso di inadempimento colposo (dimenticanza o negligenza), la compagnia d’assicurazioni ha diritto di diminuire l’entità del risarcimento in base ai pregiudizi subiti per colpa di tale omissione.

Per dolo, di cui la norma fa riferimento, non si intende solamente quando l’intento dell’assicurato sia quello di recare danni in modo fraudolento alla propria compagnia d’assicurazioni, ma è sufficiente che l’omissione della denuncia sia stata consapevole ed intenzionale (sentenze della Cassazione n.5435 del 2005 e n.3044 del 1997).

Se non sussiste dolo da parte dell’assicurato quindi, non si ha la perdita della garanzia assicurativa; il diritto all’indennità può essere invece ridotto qualora venga accertata un’omissione colposa e un pregiudizio sofferto da parte dell’assicuratore a causa della stessa (Cassazione, sentenza n.24733 del 2007).

 

La denuncia cautelativa di incidente

Se non viene compilato il modulo blu di constatazione amichevole è comunque necessario avvisare la propria compagnia del sinistro avvenuto, con la cosiddetta denuncia cautelativa.

Con questa lettera, oltre ad adempiere all’obbligo di avviso, ci mettiamo al sicuro anche da possibili frodi.

Ad esempio, in caso di piccolo incidente senza conseguenze per i veicoli, è consigliabile inviare comunque una denuncia cautelativa alla propria assicurazione, per comunicargli l’avvenuto sinistro, ma anche che lo stesso non ha provocato alcun danno.

In questo modo, nel caso in cui la controparte voglia successivamente denunciare il sinistro, magari per farsi riparare vecchie ammaccature, la nostra compagnia sappia già di non dover risarcire alcun danno perché non provocati dalla nostra vettura.

Un altro esempio in cui è fondamentale inviare una denuncia cautelativa alla nostra compagnia è quando si rimane coinvolti in un sinistro mai avvenuto.

Quando l’assicurazione ci comunica che risulta un incidente a nostro carico, di cui però noi non ne sappiamo niente, è opportuno tutelarci inviando una denuncia cautelativa, nella quale dichiariamo che con quel sinistro noi non c’entriamo niente e di interrompere qualsiasi pratica di risarcimento.

Nel primo caso, nella denuncia cautelativa andranno indicati i propri dati personali ed assicurativi, il luogo, la data e la dinamica dell’incidente e tutti i dati che sappiamo della controparte (targa, modello, colore dell’auto, ecc.); meglio ancora se riuscissimo anche ad indicare eventuali nominativi dei testimoni che hanno assistito all’evento.

Nel caso di sinistro mai avvenuto invece, oltre ai nostri dati sarà sufficiente dichiarare la nostra estraneità all’incidente; sarà poi il perito assicurativo, una volta visionata la vettura, a certificare che non vi sia stata alcuna collisione.

 

Termini di prescrizione per risarcimento da incidente stradale

Per prescrizione si intende la perdita di un diritto, che si verifica quando quest’ultimo non viene esercitato per un determinato lasso di tempo.

In caso di incidente stradale ad esempio, trascorsi i termini di prescrizione, il danneggiato perde il diritto ad ottenere un risarcimento per i danni subiti.

Disciplinati dall’articolo 2947 del Codice civile, i termini di prescrizione del diritto al risarcimento, in caso di danni provocati dalla circolazione di veicoli, sono pari a due anni dalla data del sinistro.

La stessa norma, al comma 3, specifica che quando il fatto costituisce per legge un reato, come nel caso di incidenti stradali mortali o con conseguenze gravi e gravissime (ad esempio in presenza di lesioni macropermanenti severe), i termini di prescrizione da applicare all’azione civile saranno quelli stabiliti per l’illecito penale, sempre che questi siano più lunghi di due anni.

Tale allungamento della prescrizione può essere invocato non solo dalla persona offesa, ma anche da tutti i soggetti che abbiano subito dei danni patrimoniali a causa dell’illecito penale (Cassazione sentenza n.26958 del 2018).

Qualora però il reato si estingue per ragioni diverse dalla prescrizione oppure interviene una sentenza irrevocabile nel giudizio penale, allora il diritto al risarcimento si prescriverà nuovamente in due anni, a partire dalla data di estinzione o dal giorno della sentenza irrevocabile.

La denuncia scritta dell’incidente inviata all’assicurazione e la relativa richiesta di risarcimento, come già detto in precedenza, hanno natura di atto di messa in mora e di conseguenza interrompono i termini di prescrizione.

Come disposto dall’articolo 2945, l’interruzione, quando viene costituito in mora il debitore, fa scattare un nuovo periodo di prescrizione, ossia ripartono ulteriori due anni dal giorno della richiesta.

Quindi, nel caso stiano scadendo i termini, per farli ricominciare è necessario inviare all’assicuratore (meglio attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno) una lettera d’interruzione della prescrizione con una nuova richiesta di risarcimento .

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