A seguito di un incidente stradale con feriti, il danneggiato ha diritto a un risarcimento per le menomazioni temporanee e permanenti patite nel sinistro, ma anche a un rimborso di tutti i costi che l’evento ha generato.

Tra i costi, che costituiscono un danno patrimoniale risarcibile, in quanto non si sarebbero dovuti affrontare qualora l’evento non si fosse verificato, rientrano anche le spese mediche per cure, terapie cliniche, riabilitative e farmacologiche, sostenute a causa delle lesioni riportate nell’incidente.

In questo articolo inoltre vedremo che non solo le spese mediche sostenute dal danneggiato in strutture private devono essere rimborsate dall’assicurazione, ma anche quelle che non si sono ancora affrontate ma si dovranno attendibilmente sostenere in futuro.

Le spese mediche risarcite dall’assicurazione

Un incidente stradale, soprattutto nei casi più gravi in cui i danneggiati riportano lesioni importanti (menomazioni macropermanenti), può comportare un lungo percorso di interventi chirurgici, visite, esami diagnostici ed analisi specialistiche, terapie farmacologiche e sedute di riabilitazione.

Tutti questi step richiedono uno sforzo economico spesso considerevole per il danneggiato e i suoi familiari.

Quando però il sinistro è stato provocato da un terzo, è possibile ottenere un rimborso di tutti i costi sostenuti per rimettersi in salute e riprendersi dalle lesioni patite nell’incidente.

Per richiedere ed ottenere il rimborso delle spese mediche è essenziale documentare meticolosamente ogni costo sostenuto, tramite la raccolta e la conservazione di ricevute, scontrini fiscali o fatture debitamente datati.

Ovviamente è possibile ottenere un rimborso solo delle spese direttamente correlate alle lesioni patite nell’incidente, quindi è importante che nella documentazione siano accuratamente specificate le prestazioni e i beni acquistati.

Tali costi, oltre a dover essere strettamente riconducibili al sinistro (una visita odontoiatrica ad esempio non verrà rimborsata a chi nell’incidente ha subito solo danni agli arti inferiori), devono essere anche congrui in relazione ai danni riportati e alla dinamica del sinistro.

L’adeguatezza e la riconducibilità delle spese mediche, farmacologiche e riabilitative saranno prese in esame dall’assicurazione, che potrà contestarle in caso di dubbi. Per questo motivo è sempre consigliabile procurarsi una perizia medico legale di parte, anche per certificare i periodi di inabilità temporanea e l’eventuale grado di invalidità permanente residuato, indispensabili per ottenere il risarcimento del danno biologico da incidente stradale.

Tale perizia potrà essere utilizzata anche in un eventuale giudizio contro l’assicurazione. Il giudice in caso di disaccordo tra le parti nominerà un consulente tecnico d’ufficio per valutare la congruità e la correlazione delle spese sostenute di cui si richiede il rimborso.

 

Consulenza gratuita per risarcimento da incidente stradale

clicca quiNOVITÀ!!! Richiedi una consulenza gratuita su questo argomento

 

Rimborso spese mediche private per incidente stradale

Nel nostro ordinamento non esiste alcuna normativa che obbliga colui che ha subito danni fisici a seguito di un incidente stradale a farsi curare in una struttura pubblica del SSN.

Di conseguenza, anche le spese mediche sostenute presso strutture private devono essere totalmente rimborsate dall’assicurazione.

A ribadirlo è una recente sentenza della Cassazione, la n.29308 del 2023.

Nell’ordinanza in oggetto, gli Ermellini decidevano in merito al caso di un minorenne che aveva subito un grave incidente stradale in moto, a cui era stato riconosciuto, nei primi due gradi di giudizio, solo un rimborso parziale delle spese mediche sostenute, perché si era rivolto ad una struttura privata per prestazioni terapeutiche e riabilitative.

Il rimborso che gli era stato riconosciuto era pari al minor costo effettivo che avrebbe invece affrontato se si fosse rivolto al Sistema Sanitario nazionale, in quanto la scelta di affidarsi ad un servizio privato fu del tutto personale

Fu quindi applicato il secondo comma dell’articolo 1227 del Codice civile, il quale recita che, il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

Ma per giudici della Suprema Corte della Cassazione, non esistendo alcuna base normativa e logica a sostegno dell’obbligo per il danneggiato da incidente stradale di rivolgersi a una struttura pubblica, se questi decide di affidarsi ad una struttura privata, tale scelta non può essere automaticamente considerata motivo di applicazione a carico del creditore dell’articolo 1227 del Codice civile visto in precedenza.

In considerazione anche del fatto che l’applicazione del secondo comma di tale norma è stata addirittura esclusa in caso di spese mediche sostenute in strutture all’estero.

 

Risarcimento spese mediche future per danni da incidente stradale

Abbiamo visto che le spese mediche sostenute dalla vittima di un incidente stradale devono essere rimborsate dall’assicurazione, anche se ci si rivolge ad una struttura privata.

Ma come funziona per le spese future, che in caso di gravi lesioni subite, i danneggiati dovranno sicuramente sostenere per le cure mediche?

Si pensi, ad esempio, le spese relative all’assistenza personale che una persona rimasta invalida e non più autonoma a causa di un incidente stradale dovrà sostenere per il resto della sua vita.

La Cassazione, nell’ordinanza n.26972 del 2008, ha affermato il seguente principio di diritto: sono risarcibili tutte le spese future che il danneggiato dovrà affrontare per cure ad assistenza, ogni volta che il giudice ritenga che tali costi saranno sostenuti secondo una ragionevole e fondata attendibilità.

Essendo complicato prevedere l’importo di tali spese future, la liquidazione andrà forzatamente operata in via equitativa da parte del giudice.

Un’altra sentenza della Cassazione, la n.17815 del 2019, ha stabilito che le spese dell’assistenza personale vanno liquidate ai sensi dell’articolo 1223 del Codice civile, in base al costo presumibile delle prestazioni future necessarie, in ragione delle menomazioni patite dal danneggiato, rapportato alla durata prevedibile dell’esborso.

La Suprema Corte ha inoltre specificato che il risarcimento deve essere integrale e non può essere decurtato in misura proporzionale alla percentuale di invalidità permanente patita dal danneggiato.

La Corte d’Appello, nella vicenda in questione, aveva infatti ridotto il risarcimento delle spese future al 40%, in quanto la vittima aveva patito un’invalidità permanente del 40%.

Secondo gli Ermellini tale decurtazione del danno patrimoniale violerebbe l’articolo 1223 del Codice civile, in quanto non vi è alcuna corrispondenza tra il grado di invalidità e la misura del risarcimento per il rimborso delle spese di assistenza.

La persona vittima di lesioni ha quindi diritto al risarcimento per intero, perché anche tali costi per l’assistenza dovranno essere sostenuti dal danneggiato per intero.

Hai subito un danno e ti serve assistenza?

Scopri la nostra
GARANZIA ZERO RISCHI