Cosa accade quando si rimane coinvolti in un incidente stradale con un’auto in prestito? Di chi è la responsabilità civile e penale del sinistro e chi è tenuto a pagare il risarcimento danni?

In questo articolo vedremo cosa succede sia in caso di incidente con ragione, sia con torto e quali sono le conseguenze qualora l’auto non sia assicurata o il conducente non abbia la patente.

Inoltre per evitare spiacevoli sorprese, prima di prestare un’auto è molto importante conoscere le clausole del contratto. Scopriamo perché.

Incidente stradale con auto in prestito

Capita spesso di prestare la propria auto ad un familiare o ad un amico oppure di chiederla in prestito, perché ad esempio la nostra è dal meccanico.

In questi casi è importante sapere che in caso violazioni del Codice della Strada, punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria, il proprietario del veicolo è obbligato in solido con il conducente che ha commesso l’infrazione al pagamento della multa, secondo quanto stabilito dall’Articolo 196 C.d.S. sul principio di solidarietà.

Ciò significa che il proprietario è tenuto a pagare la sanzione insieme all’autore della violazione; quindi nel caso quest’ultimo non provveda al pagamento, l’Ente creditore potrà rivolgersi anche all’obbligato in solido.

Per impedire che il pagamento della sanzione rimanga a carico del solo proprietario, l’ultimo comma dello stesso articolo 196 prevede, per chi ha pagato la sanzione stabilita per la violazione, il diritto di regresso nei confronti di chi ha commesso effettivamente l’infrazione e quindi la facoltà di richiedere un rimborso di quanto versato.

Cosa succede invece in caso di incidente con un’auto prestata? Quando si subisce il sinistro, ossia qualora la responsabilità sia al 100% della controparte, la questione è molto semplice: il proprietario del veicolo sarà indennizzato per i danni materiali patiti dal veicolo, mentre il conducente che ha preso l’auto in prestito otterrà, se presenti, un risarcimento per i danni fisici da sinistro stradale.

Anche quando l’incidente coinvolge veicoli in prestito è sempre di fondamentale importanza, per velocizzare ed agevolare la pratica di risarcimento, compilare e firmare il modulo di constatazione amichevole, nel quale andranno indicati sia i dati del conducente dell’auto al momento del sinistro, sia quelli del contraente assicurato proprietario del mezzo.

Sarà poi compito del proprietario del veicolo fare la denuncia dell’incidente stradale all’assicurazione tramite la consegna del modulo blu compilato e firmato.

 

Sinistro con colpa del veicolo in prestito

Cosa succede invece quando il responsabile del sinistro stradale è il conducente dell’auto in prestito?

Per il soggetto danneggiato non cambia niente, riceverà sempre il risarcimento assicurativo per tutti i danni patiti conseguenti il sinistro, sia fisici che materiali.

Ma quale compagnia è tenuta al risarcimento dei danni provocati? Quella di chi stava effettivamente guidando o quella del proprietario del veicolo responsabile?

In questi casi è sempre la compagnia assicurativa del veicolo responsabile a dover risarcire i danni provocati dal sinistro stradale.

Ovviamente, nella compilazione del modulo di constatazione amichevole i dati identificativi del mezzo e dell’assicurazione da inserire (targa, modello, denominazione della compagnia, numero di polizza, indirizzo agenzia, scadenza, ecc.) dovranno necessariamente essere quelli del veicolo concretamente coinvolto nell’urto.

Di conseguenza, anche il malus della classe di merito sarà applicato al proprietario del veicolo, con consequenziale aumento del premio assicurativo, anche se questo non era presente nell’auto al momento dell’incidente.

Naturalmente il proprietario potrà rivalersi sull’amico, familiare, ecc. a cui ha prestato l’auto per chiedergli un risarcimento per i danni subiti dal proprio veicolo e per i danni conseguenti al peggioramento della classe di merito e quindi all’aumento del premio assicurativo.

Esiste tuttavia anche la possibilità di evitare l’applicazione del malus sull’attestato di rischio tramite il riscatto, ossia attraverso un rimborso dell’importo liquidato dalla compagnia assicurativa per il sinistro.

Per approfondimenti invitiamo alla lettura dell’articolo su come non perdere la classe di merito dopo un incidente.

A differenza della responsabilità civile, che come abbiamo visto precedentemente è condivisa in solido tra il conducente ed il proprietario del veicolo, quella penale riguarda invece esclusivamente chi commette il reato.

Nell’ipotesi quindi di reati come le lesioni stradali e l’omicidio stradale, la responsabilità penale non si riflette sul proprietario del mezzo, ma rimane totalmente a carico del conducente che ha provocato il sinistro.

 

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Clausole guida esclusiva o esperta

Prima di prestare la propria auto ad un amico o parente è sempre meglio conoscere con esattezza tutte le clausole presenti nel contratto assicurativo.

Nelle polizze rc auto è infatti possibile scegliere delle opzioni che consentono un risparmio sul premio assicurativo, a fronte però di limitazioni sulle caratteristiche dei conducenti che possono guidare il veicolo assicurato.

Ad esempio, con la formula denominata guida esclusiva il veicolo può essere guidato da un unico conducente, generalmente l’assicurato, indicato al momento del contratto.

La formula guida esperta invece prevede che il veicolo sia guidato solo da persone che abbiano compiuto una determinata età e/o che abbiano la patente da almeno un numero minimo prestabilito di anni.

In caso di incidente stradale, quando il conducente del veicolo risulta escluso dalla formula di guida indicata nella polizza assicurativa, la compagnia assicurativa può esercitare il diritto di rivalsa.

Tale diritto permette all’assicurazione di richiedere al contraente della polizza un rimborso per gli importi liquidati a causa dell’incidente, qualora non siano state rispettate alcune condizioni del contratto.

Ad esempio la rivalsa può essere esercitata in caso di dolo o di guida in stato di ebbrezza da parte del conducente.

Quindi, nel caso in cui si scelga la formula della guida esperta, se si prestasse la propria auto ad un conducente di età inferiore a quella minima prevista dal contratto, in caso di incidente stradale la compagnia assicurativa potrebbe esercitare il proprio diritto di rivalsa e richiedere indietro, per intero o parzialmente, la cifra liquidata per il risarcimento dei danni causati dal sinistro.

La compagnia perciò liquiderà comunque il terzo danneggiato, ma poi potrà rivalersi sul proprietario del veicolo per ottenere un rimborso dell’intero importo pagato oppure di una parte prestabilita di esso, in base alle condizioni contrattuali.

Il consiglio pertanto, prima di prestare il proprio veicolo ad una terza persona, è quello di controllare la formula con la quale si è assicurato il veicolo (guida libera, esperta o esclusiva) e le caratteristiche della rivalsa (illimitata o limitata).

 

Incidente con auto non assicurata o con conducente senza patente

Sia chi presta un’auto, sia chi la chiede in prestito, per evitare spiacevoli sorprese è sempre meglio che controlli che il veicolo sia assicurato e che la polizza non sia scaduta.

Oltre alle pesanti sanzioni previste dall’articolo 193 del Codice della Strada, per chi circola senza la copertura dell’assicurazione obbligatoria, in caso di sinistro con torto, tutti i danni provocati sono a carico del proprietario del veicolo.

Il terzo danneggiato in questi casi potrà rivolgersi al Fondo di Garanzia per le vittime della strada per ottenere il risarcimento dei danni subiti nell’incidente, mentre il proprietario del veicolo dovrà poi rimborsare allo stesso Fondo l’importo liquidato per il sinistro.

Resta valida la facoltà per il proprietario di potersi poi rivalere sul conducente responsabile del sinistro a cui si è prestato il veicolo.

La stessa cosa si verifica anche qualora il conducente del veicolo che provoca l’incidente sia sprovvisto della patente di guida; in questo caso però a risarcire il terzo danneggiato ci penserà l’assicurazione del veicolo responsabile.

La maggior parte delle polizze assicurative presentano tra le esclusioni contrattuali, i danni verificatisi durante la circolazione del veicolo da parte di un conducente non abilitato alla guida o in possesso di patente idonea ma scaduta.

Pertanto, in caso di incidente con torto e con il conducente senza patente di guida, il terzo danneggiato (compreso il passeggero dell’auto responsabile; leggi in merito l’articolo sul risarcimento del terzo trasportato) è comunque risarcito dall’assicurazione del veicolo colpevole dell’urto, ma quest’ultima potrà successivamente esercitare il proprio diritto di rivalsa sul proprietario del mezzo, per ottenere un rimborso di quanto liquidato per i danni provocati dal sinistro.

Anche in questo caso però il proprietario ha diritto di regresso per l’intero ammontare nei confronti del conducente autore del sinistro.

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