Si ha il diritto al risarcimento dei danni fisici da incidente stradale ogni qualvolta si sia vittima di un sinistro con feriti.

In Italia si verificano ogni giorno centinaia di incidenti con lesioni a persone. Come dobbiamo comportarci in queste spiacevoli situazioni?

Cosa fare in caso di sinistro stradale con feriti?

In caso di incidente con feriti il Codice della Strada impone a tutti gli utenti della strada (automobilisti e pedoni) di prestare l’assistenza necessaria a coloro che abbiano subito dei danni fisici. L’omissione di soccorso è un reato penale (art.593) punito con un periodo di reclusione da 6 mesi a 3 anni.

L’obbligo di prestare soccorso viene assolto con la chiamata di un’ambulanza al 118. Cercare di muovere il ferito può provocare ulteriori danni ed è sconsigliato se non si conosce esattamente cosa fare.

Anche i veicoli, in caso di incidente di particolare gravità, non vanno spostati dalla posizione in cui si trovano, anche se sono d’ostacolo alla circolazione stradale.

Il sinistro andrà segnalato con l’apposito triangolo d’emergenza e si dovrà attendere l’arrivo delle forze dell’ordine che svolgeranno gli accertamenti sulle persone e i veicoli coinvolti con rilievi planimetrici e fotografici. Raccogliere testimonianze da segnalare alle forze di polizia aiuterà a chiarire la dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità.

Una volta ricevute le prime cure al pronto soccorso sarà necessario procedere alla denuncia di sinistro alla nostra compagnia d’assicurazione attraverso il modulo di constatazione amichevole d’incidente per far partire l’iter risarcitorio.

La richiesta di risarcimento andrà inviata alla nostra compagnia d’assicurazione qualora fosse applicabile la procedura di risarcimento diretto, diversamente la richiesta andrà inviata all’assicurazione del responsabile dell’incidente.

L’assicurazione in seguito ci contatterà per farci sottoporre ad un perizia medico-legale per constatare i danni riportati, in questa circostanza dovremo presentare tutti i certificati in nostro possesso e le ricevute dei farmaci utilizzati e delle cure eseguite.

E’ altamente consigliato effettuare, oltre a questa perizia, anche una visita da un medico legale di parte, per avere un confronto e riscontro sulle valutazioni effettuate ed evitare che il risarcimento possa basarsi su punteggi sottostimati dalla compagnia d’assicurazioni.

 

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Calcolo del danno biologico da incidente stradale con feriti

Per il calcolo del danno biologico la relazione del medico legale si concentrerà nel valutare le lesioni riportate dal danneggiato in termini di inabilità temporanea e di invalidità permanente.

Inabilità temporanea assoluta: si ha quando il soggetto danneggiato si trova nella totale incapacità e impossibilità di svolgere le proprie occupazioni quotidiane a causa dei danni psicofisici subiti nell’incidente. Rientrano nell’inabilità assoluta ad esempio tutti i giorni trascorsi ricoverati all’ospedale.

Ogni giorno di inabilità temporanea al 100% verrà risarcito con una cifra prestabilita dalla Tabella Unica Nazionale, in caso di lesioni micropermanenti, o da specifiche tabelle predisposte dal Tribunale in caso di lesioni di grave entità (sopra i 9 punti percentuali di invalidità permanente). Le ultime tabelle valide per il 2018 stabiliscono un importo di 46,88 euro per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta per le lesioni di lieve entità e di 98,00 euro per quelle di grave entità.

Inabilità temporanea parziale: si ha quando l’infortunato può compiere solo in parte le proprie mansioni quotidiane. Questo valore viene espresso in punti percentuali, solitamente vengono dati punteggi pari al 25% o al 50% a seconda del grado di capacità riacquistata nel tempo. Questo periodo, espresso in giorni, viene risarcito con una somma proporzionale alla percentuale di inabilità.

Ogni giorno di inabilità al 50%, ad esempio, viene risarcito con un importo pari alla metà di quello stabilito per un’I.T.A. al 100%.

Invalidità permanente: una grave lesione causata da un sinistro stradale può provocare purtroppo dei danni stabilizzati e irreversibili. Sarà compito del medico legale valutare le menomazioni subite dal danneggiato e stabilire un grado percentuale di invalidità permanente da 1 a 100 punti.

Trattandosi di danni permanenti, il risarcimento a cui si ha diritto, è decisamente maggiore rispetto a quello calcolato per l’inabilità temporanea ed è proporzionale al grado percentuale di invalidità riscontrata ed inversamente proporzionale all’età del danneggiato.

Più si è giovani al momento del sinistro e maggiore sarà l’indennizzo a cui si avrà diritto, in quanto si considera che il danno, essendo permanente, ci comporterà dei disagi per un periodo più lungo della nostra vita.

Il valore del primo punto percentuale è stabilito dalla Tabella Unica Nazionale per le lesioni di lieve entità (da 1 a 9 punti di invalidità) e dai Tribunali di Roma e Milano per i danni macropermanenti.

Queste categorie rientrano nei cosiddetti danni non patrimoniali, ossia quei danni che vengono valutati a prescindere dalle ripercussioni che possono avere sulla capacità di produrre reddito del soggetto danneggiato. Per il calcolo di tali tipologie di risarcimento, infatti, non ci sarà alcuna distinzione o differenza per la professione svolta dall’infortunato.

Fanno parte dei danni non patrimoniali, ma non fisici, anche il danno morale e il danno esistenziale.

 

I danni patrimoniali causati dai danni fisici da incidente stradale

Per quanto riguarda i danni patrimoniali verranno considerate tutte le ripercussioni che l’infortunio da sinistro stradale ha provocato alla nostra sfera economica e reddituale.

Si dividono in danni al veicolo e danni alla persona. I primi consistono nelle somme necessarie per la riparazione della macchina e delle cose in essa trasportate.

Sono considerati invece danni patrimoniali alla persona, tutti i costi effettuati per ristabilirci dall’incidente stradale e per le diagnosi e cure delle lesioni che abbiamo subito. Rientrano in questa voce anche tutte le visite specialistiche e le spese effettuate nel periodo di riabilitazione. I danni patrimoniali si dividono in danno emergente (diminuzione del patrimonio) e lucro cessante (mancati guadagni causati dall’evento lesivo).

Fanno parte del lucro cessante tutti i guadagni non ancora facenti parte del patrimonio del danneggiato ma che si sarebbero ragionevolmente realizzati qualora l’incidente non si fosse verificato. Ad esempio sono danni da lucro cessante tutti quelli causati dall’impossibilità di utilizzare un bene necessario per la nostra professione o dalla mancata realizzazione di rapporti e contratti di lavoro causati dalla diminuzione o perdita della nostra capacità lavorativa.

 

Acconto, prescrizione e rifiuto dell’offerta di risarcimento dell’assicurazione

Per quantificare con precisione i danni effettivamente subiti dalla vittima di un incidente stradale è necessario attendere la guarigione completa o la stabilizzazione definitiva delle lesioni subite.

Qualora fossero necessari interventi a distanza di mesi, o il periodo di convalescenza fosse di una certa entità, è possibile richiedere alla compagnia assicurativa una somma a titolo di acconto sulla liquidazione del risarcimento che ci spetta, per far fronte alle spese conseguenti l’infortunio.

I termini di prescrizione per richiedere il risarcimento sono pari a 2 anni dal giorno del sinistro. Tale termini possono essere facilmente interrotti con l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno e ripartirebbero dal momento in cui tale raccomandata viene ricevuta dalla compagnia d’assicurazioni.

Ricordiamoci che l’offerta di risarcimento da parte dell’assicurazione non è obbligatoria accettarla se non ci convince o non ci sembra adeguata. Siamo liberi di rifiutarla o di trattenerla come acconto con riserva di agire in giudizio per la differenza che riteniamo ci sia dovuta.

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