Nel momento in cui si rimane coinvolti in un incidente stradale, che oltre a danni materiali all’auto può comportare anche delle lesioni psicofisiche alla persona, ci si chiede quali siano le tempistiche entro cui l’assicurazione è tenuta a formulare un’offerta di risarcimento e a liquidare i danni.

Di seguito cercheremo di fare un po’ di chiarezza sull’argomento, verificando quali sono le azioni da mettere in campo per velocizzare l’iter e quali sono i danni che possono essere risarciti e i tempi dell’indennizzo assicurativo.

La constatazione amichevole riduce i tempi del risarcimento

Nel momento in cui si verifica un incidente stradale, una delle cose più importanti da fare per velocizzare le pratiche di risarcimento è compilare il modello CAI, meglio conosciuto come modulo di constatazione amichevole o modulo blu.

All’interno di questo modulo sono infatti presenti tutte le informazioni necessarie per una rapida e corretta gestione del sinistro.

Nel modulo blu devono essere indicati i dati dei veicoli coinvolti e delle relative polizze assicurative, le generalità dei conducenti e dei proprietari, la dinamica ed il luogo del sinistro, i nominativi degli eventuali testimoni, dei feriti e delle autorità intervenute sul posto.

Se i veicoli risultano entrambi assicurati ed identificati, il modello CAI compilato e firmato (da entrambi i conducenti in caso di accordo) deve essere immediatamente inviato alla propria compagnia assicurativa, la quale procederà all’apertura del sinistro assegnandogli un numero identificativo (utile per richiedere informazioni ed aggiornamenti sulla pratica).

Può anche capitare che le parti non trovino un accordo sulla dinamica del sinistro e la controparte decida di non firmare la constatazione amichevole.

Anche in questo caso è comunque obbligatorio comunicare il sinistro alla propria compagnia assicurativa (entro tre giorni) attraverso la denuncia di incidente stradale, tramite raccomandata A/R o PEC.

All’interno della denuncia è necessario inserire tutti i dati elencati in precedenza e quando possibile si consiglia sempre di allegare alla stessa il modulo CAI compilato in tutte le sue parti, anche se non controfirmato dalla controparte coinvolta nel sinistro.

 

Il risarcimento diretto e i termini di prescrizione

Se i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati identificati, assicurati ed immatricolati in Italia e nel sinistro non sono stati riportati danni macropermanenti (lesioni con invalidità permanente superiore a 9 punti percentuali), il soggetto danneggiato può usufruire della procedura di indennizzo diretto.

Grazie a questa procedura, chi subisce un incidente stradale può richiedere il risarcimento dei danni direttamente alla propria compagnia assicurativa, la quale una volta ricevuta la richiesta di risarcimento sarà tenuta a liquidare i danni per conto dell’assicurazione del veicolo responsabile del sinistro.

Tale procedura permette quindi di semplificare la gestione della pratica di risarcimento e come vedremo in seguito, in caso di accordo tra le parti, consente anche di dimezzare i tempi per la presentazione di un’offerta da parte dell’assicurazione.

Qualora invece non si possa applicare questa procedura (incidente con più di due veicoli coinvolti, presenza di feriti gravi, sinistro senza collisione, ecc.), il danneggiato dovrà inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile del sinistro.

Per quanto riguarda i termini di prescrizione, trascorsi i quali il danneggiato perde il diritto ad ottenere un risarcimento danni da incidente stradale, questi sono pari a due anni dalla data del sinistro, come stabilito dall’articolo 2947 del Codice civile.

Tuttavia qualora il fatto lesivo costituisse un reato, come ad esempio in caso di incidente stradale mortale, i termini di prescrizione applicati saranno quelli stabiliti per l’illecito penale, sempre ovviamente che questi siano superiori a due anni.

Per interrompere e far ripartire i termini di prescrizione il danneggiato può inizialmente inviare alla compagnia una denuncia scritta dell’incidente (la quale costituisce in mora il debitore) e successivamente, qualora l’assicurazione la tirasse troppo per le lunghe, una lettera d’interruzione con una nuova richiesta di risarcimento.

 

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I tempi del risarcimento per i danni ai veicoli

Circa le modalità di svolgimento della procedura di risarcimento dei danni materiali, il proprietario del veicolo danneggiato deve comunicare alla compagnia assicurativa il luogo e l’ora in cui il mezzo può essere visionato dal perito dell’assicurazione.

Il perito è un esperto nominato dalla compagnia assicurativa che ha il compito di visionare il veicolo, di valutare l’ammontare dei danni subiti dallo stesso e di redigere una specifica e dettagliata relazione da inviare all’assicurazione.

Quest’ultima, una volta ricevuta tutta la documentazione, qualora il modulo CAI sia stato firmato da entrambi i conducenti, ha 30 giorni di tempo per presentare al proprietario del veicolo danneggiato un’offerta economica per la riparazione del danno o per comunicare i motivi per i quali reputa di non dover fare alcuna proposta.

I termini si estendono a 60 giorni in caso di incidente senza constatazione amichevole sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro (comma 1, articolo 148 Codice delle assicurazioni private).

Quando l’offerta viene accettata dall’assicurato, il pagamento deve avvenire entro il termine di 15 giorni dal momento dell’accettazione.

Nel momento in cui il danneggiato riceve il pagamento deve rilasciare all’assicurazione apposita quietanza liberatoria nella quale dichiara di non avere più alcun tipo di pretesa.

 

L’avvenuta guarigione per il risarcimento dei danni alla persona

Nel caso in cui il danneggiato abbia subito anche delle lesioni fisiche, i tempi per la liquidazione del danno si allungano.

Per il risarcimento assicurativo dei danni fisici è infatti necessario attendere l’avvenuta guarigione del danneggiato per determinare con precisione l’entità del danno biologico subito, temporaneo e/o permanente ed il relativo indennizzo (calcolo punti assicurazione e l’equivalente in soldi).

In presenza di danni fisici da incidente stradale è importate per il danneggiato conservare tutta la documentazione medica inerente le lesioni subite, come ad esempio i referti dell’ospedale e del pronto soccorso, tutti i certificati medici relativi al periodo di convalescenza, le ricevute concernenti i costi sostenuti per analisi, terapie e visite specialistiche, ecc.

Terminato il processo di guarigione, il danneggiato viene sottoposto ad una perizia da parte del medico legale incaricato dall’assicurazione per valutare le lesioni subite.

Il medico legale ha l’importante compito di redigere una relazione per stabilire appunto le lesioni riportate dal danneggiato, l’eventuale percentuale di invalidità permanente residuata nonché il numero di giorni di convalescenza (danno biologico temporaneo).

Il danneggiato ha la possibilità di presentarsi al medico incaricato dall’assicurazione con una propria perizia medico legale di parte, da utilizzare come strumento di comparazione per valutare al meglio la congruità dell’offerta risarcitoria della compagnia.

Attraverso l’utilizzo di apposite tabelle infatti (come ad esempio quelle utilizzate per il calcolo delle lesioni micropermanenti), una volta determinati durante la perizia i punti di invalidità permanente ed i giorni di inabilità temporanea, si può facilmente calcolare la somma di denaro da offrire al danneggiato come risarcimento del danno biologico.

Nella proposta di risarcimento dell’assicurazione dovranno essere presi in considerazione tutti i pregiudizi subiti dal danneggiato, come ad esempio anche tutti i danni patrimoniali patiti a causa delle spese sostenute e dei mancati guadagni (danno emergente e lucro cessante).

 

I tempi del risarcimento assicurativo per danni fisici

Il soggetto vittima di lesioni da incidente stradale per ottenere un’offerta risarcitoria da parte dell’assicurazione è tenuto a presentare una richiesta di risarcimento, nella quale vanno inseriti i dati relativi all’età, al reddito e all’attività del danneggiato, la dinamica del sinistro, l’entità delle lesioni riportate e l’attestazione medica di avvenuta guarigione o lo stato di famiglia in caso di decesso.

Come specificato dal comma 2 dell’art.148 del Codice delle assicurazioni private, la compagnia d’assicurazione ha l’obbligo di proporre una motivata e congrua offerta risarcitoria, per gli incidenti che abbiano provocato lesioni personali, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento.

Nel caso in cui la richiesta di risarcimento fosse incompleta, l’impresa di assicurazione ha 30 giorni di tempo per richiedere al danneggiato i dati o i documenti mancanti; in questo caso i termini prima descritti ripartono nuovamente dal giorno della ricezione delle integrazioni richieste (comma 3, art.148 C.d.A.)

Anche per il risarcimento danni da incidente stradale mortale la compagnia d’assicurazione ha l’obbligo di proporre un’offerta ai familiari della vittima entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Come per i danni ai veicoli anche per quanto riguarda i danni fisici, nel momento in cui viene accettata l’offerta dell’assicurazione, il pagamento dell’importo deve essere effettuato dalla compagnia di assicurazioni entro il termine di 15 giorni dall’accettazione.

 

Offerta di risarcimento troppo bassa o non comunicata entro i tempi

Cosa fare quando l’offerta dell’assicurazione ci sembra troppo bassa? In questi casi il danneggiato non è obbligato ad accettare quanto offerto dalla compagnia assicurativa e ha il diritto di rifiutare qualora abbia dei dubbi sull’equità ed esattezza del risarcimento.

In presenza di un rifiuto da parte del danneggiato, la compagnia d’assicurazione è tenuta comunque ad effettuare il pagamento dell’indennizzo offerto entro 15 giorni dalla comunicazione di rifiuto (o entro 30 giorni in caso di una non risposta da parte del cliente); in questi casi la somma percepita sarà considerata solo a titolo di acconto sul maggior risarcimento dovuto (commi 6,7 e 8 art.148 Codice delle assicurazioni private).

L’assicurato in questo caso non deve firmare nessuna quietanza liberatoria e l’incasso di tale somma non determinerà la chiusura della pratica di risarcimento.

In queste circostanze, attraverso l’assistenza di un professionista esperto in materia, è possibile giungere ad una risoluzione soddisfacente in via stragiudiziale o in alternativa, in caso di mancato accordo con l’assicurazione e trascorsi i termini di legge, agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

L’azione diretta di risarcimento nei confronti della compagnia può essere proposta solamente trascorsi 60 giorni dalla richiesta di risarcimento danni inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o posta elettronica certificata) oppure dopo 90 giorni in presenza di danni fisici alla persona (art.145 Codice delle assicurazioni private).

Ovviamente è possibile agire in giudizio anche qualora l’assicurazione non si facesse sentire e non presentasse alcuna offerta risarcitoria entro i termini stabiliti.

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