I familiari di un defunto, deceduto a causa di un atto illecito altrui, hanno diritto ad ottenere da questi un risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Tra i pregiudizi di tipo economico risarcibili rientrano anche le spese sostenute per il funerale del congiunto.

Di seguito vedremo alcune sentenze dei tribunali italiani e della Cassazione che chiariscono in quali casi ai parenti della vittima spetta un risarcimento per le spese funerarie sostenute e quali voci di costo rientrano in questa definizione.

Danno patrimoniale iure proprio

Con la sentenza n.895 del 2017, il Tribunale di Napoli ha deciso in merito ad un caso di malasanità, nel quale una donna era deceduta a causa di un intervento di angioplastica ritenuto inadeguato dal giudice di merito.

Sebbene i medici responsabili dell’intervento siano stati assolti in sede penale, il Tribunale di Napoli ha giudicato frettolosa ed immotivata la dimissione della paziente dopo appena un giorno dall’incongrua operazione.

Il giudice ha condannato la clinica ad un risarcimento di circa 830 mila euro nei confronti degli eredi, compreso il rimborso delle spese funerarie.

Nella sentenza in oggetto il giudice ha infatti ribadito che le spese funerarie affrontate dai parenti della vittima, deceduta a causa di un atto illecito, siano un danno indiscutibilmente risarcibile ed ineliminabile.

Ricordiamo che i danni risarcibili agli eredi possono essere iure hereditatis e iure proprio.

I primi sono quelli subiti dalla stessa vittima quando era ancora in vita e a seguito della sua morte il diritto al risarcimento di questi danni si trasferisce ai suoi eredi.

Fanno parte, ad esempio, dei diritti trasmissibili iure hereditatis quelli al risarcimento del danno tanatologico e al risarcimento del danno biologico terminale.

Mentre i danni risarcibili iure proprio sono quelli patiti direttamente dagli eredi; chiamati anche danni riflessi, sono quelli che pur originandosi nei confronti della vittima principale, si ripercuotono anche nella sfera giuridica di altre persone, le quali acquisiscono un diritto al risarcimento, non in quanto eredi, ma perché danneggiate in proprio.

Tra i danni risarcibili iure proprio ci sono le sofferenze psico-fisiche (danno biologico e morale) patite dai parenti a causa del decesso del proprio caro, tale tipologia di pregiudizio viene definita danno da perdita parentale.

Tra i danni risarcibili iure proprio ci sono anche i danni patrimoniali (risarcimento danno emergente e lucro cessante), come ad esempio tutte le spese sostenute dai familiari della vittima a causa del decesso del proprio congiunto, tra cui appunto le spese funerarie.

Come affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.11601 del 2005, le spese funerarie costituiscono un danno risarcibile “iure proprio”, considerato che tali costi siano inevitabilmente successivi alla morte del de cuius, e quindi non possono considerarsi un danno “iure hereditario”.

 

Spese funerarie nell’incidente stradale mortale

Tra i fatti illeciti rientrano anche tutti i danni derivanti da un incidente stradale, di conseguenza pure nel risarcimento danni da incidente mortale devono essere rimborsate ai parenti della vittima anche le spese funerarie affrontate.

Nella causa iscritta al n.20366 del 2002, il Tribunale di Bologna nell’udienza del 5 dicembre 2005, ha deciso in merito ad un incidente stradale tra due motocicli, nel quale uno dei due conducenti coinvolti, a causa delle gravi ustioni riportate nel sinistro, era deceduto in ospedale qualche giorno dopo.

Gli eredi della vittima (genitori, sorella e nonni) hanno chiesto alla controparte il risarcimento di tutti i danni morali, biologici e patrimoniali patiti a causa del sinistro e quantificati in oltre 600 mila euro.

Tra i danni patrimoniali da danno emergente è stato riconosciuto inoltre un rimborso per le spese funerarie affrontate di quasi 13 mila euro.

Nonostante l’affermata responsabilità penale per l’omicidio colposo, nella dinamica del sinistro tuttavia è stato riscontrato un concorso di colpa paritario tra i conducenti coinvolti; pertanto a ciascuno dei quali è stata assegnata una responsabilità negli effetti civili dell’incidente pari al 50%.

Di conseguenza la controparte è stata condannata a corrispondere solo la metà degli importi del risarcimento del danno morale, biologico e patrimoniale, tra cui un ammontare per le spese funerarie pari a circa 6500 euro.

 

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Cosa comprendono le spese funerarie?

La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che per spese funerarie non si intendono esclusivamente i costi sostenuti per il feretro ed il funerale, ma rientrano in questa definizione tutte le spese in qualche modo collegate alla cerimonia funebre.

Nella sentenza n.373 del 1971, la Cassazione ha infatti precisato che fanno parte delle spese funebri risarcibili anche i fiori, i telegrammi di condoglianze e le telefonate ai parenti.

La stessa Cassazione nella sentenza n.2124 del 1977 ha inserito tra i danni risarcibili connessi al servizio funebre anche i costi di viaggio e soggiorno sostenuti dai familiari del defunto per partecipare al funerale.

Le spese funerarie possono essere risarcite anche in assenza di una specifica documentazione sugli effettivi importi pagati dagli eredi della vittima.

Infatti, tali spese possono essere quantificate dal giudice con una valutazione equitativa, secondo un prudente apprezzamento sulla base di nozioni di comune esperienza.

In questo caso però è necessario fornire al giudice delle informazioni dalle quali è possibile ricavare, anche in modo approssimativo, i parametri con cui raffrontare la propria valutazione, come ad esempio il costo medio delle onoranze funebri nella città di riferimento.

 

L’assegno funerario per morte sul lavoro

Tra le prestazioni assicurative previste per il risarcimento per morte sul lavoro a causa di un infortunio o di una malattia professionale, l’INAIL eroga un importo una tantum, al coniuge della vittima o in mancanza ai figli o agli ascendenti, per contribuire alle spese funerarie affrontate dalla famiglia del lavoratore deceduto.

Tale prestazione è chiamata assegno funerario e in assenza degli aventi diritto prima elencati viene erogata a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie in occasione della morte del lavoratore.

L’importo di questa prestazione è rivalutato ogni anno tramite decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal 1° gennaio del 2019 è pari a 10.000,00 euro.

Ricordiamo che tale importo non è soggetto a tassazione Irpef e quindi non è da denunciare al fisco nella dichiarazione dei redditi.

L’assegno funerario può essere richiesto dagli aventi diritto presso la sede competente INAIL in base al domicilio del lavoratore deceduto, tramite posta elettronica certificata, posta ordinaria o presentandosi direttamente allo sportello.

Gli importi dell’assegno vengono accreditati a scelta sul conto corrente bancario o postale, sul libretto di deposito oppure su una carta prepagata munita di codice iban.

É importante sottolineare che qualora la morte del lavoratore sia accaduta per dolo di quest’ultimo, accertato con sentenza penale, ci sarebbe un’azione di regresso da parte dell’INAIL per richiedere la restituzione degli importi a qualsiasi titolo erogati.

L’azione di rivalsa dell’ente assicurativo può essere esercitata anche nei confronti del datore di lavoro, nel caso in cui venga riscontrata una sua responsabilità civile nelle cause dell’evento dannoso subito dal proprio dipendente.

Nella sentenza n.14630 del 2016 della Cassazione ad esempio, un’impresa è stata condannata a restituire le prestazioni erogate dall’INAIL agli eredi del lavoratore deceduto (assegno funerario compreso), per la mancata adozione delle fondamentali misure di sicurezza all’interno del cantiere dove è avvenuto l’infortunio mortale.

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