Pur essendo poco utilizzato (dal 13,1% degli studenti e dal 5,5% dei lavoratori) il trasporto via autobus o tram fa circolare milioni di passeggeri ogni giorno e purtroppo non mancano sinistri e relative cause per risarcimenti da incidenti stradali.

In caso di caduta in autobus durante la salita, il tragitto o la discesa, quando abbiamo diritto al risarcimento dei danni fisici e materiali che abbiamo subito?

La responsabilità del vettore

Il vettore, ossia colui che si obbliga a trasferire persone da un posto all’altro, dietro un corrispettivo, risponde dei danni che subisce il passeggero durante il tragitto, se non prova di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il sinistro; questo vale anche per i contratti gratuiti (art.1681 codice civile).

Parliamo quindi di responsabilità di natura contrattuale (acquisto e obliterazione del biglietto dell’autobus) e sussiste per il vettore l’obbligo di preservare l’incolumità fisica dei propri passeggeri durante il trasporto.

Si parla di presunzione relativa di responsabilità in capo a chi esegue il trasporto, infatti al passeggero è richiesto solo l’onere di provare l’esistenza del contratto di trasporto (biglietto), dei danni subiti nel tragitto e del nesso eziologico (causale) esistente tra il sinistro ed il trasporto.

Non spetta al viaggiatore quindi dimostrare la colpa del vettore, in quanto già presunta. Per liberarsi da questa responsabilità, il vettore, dovrà invece dimostrare di aver prestato la massima diligenza al fine di evitare il danno.

Per vettore non si intende solo il conducente del veicolo, ma anche l’ente che esercita l’attività del trasporto. Quindi, il codice civile quando parla di misure necessarie, non considera solo la condotta di guida dell’autista, ma anche tutti gli strumenti di prevenzione idonei ad evitare ed impedire cadute ed infortuni dei passeggeri.

Come ad esempio dotare il veicolo di un pavimento antiscivolo per contrastare gli effetti della pioggia e dell’umidità, oppure mantenere in costante buono stato di manutenzione le porte del mezzo, i sedili e i gradini per la salita e la discesa dei passeggeri.

 

Il caso fortuito e il concorso di colpa

Se il vettore dimostra che la caduta del passeggero sia avvenuta per un fatto imprevedibile e inevitabile con la normale diligenza, allora il soggetto danneggiato non ha diritto al risarcimento dei danni subiti.

Per fare un esempio, nella sentenza n.23696 del 2004 la Cassazione civile ha negato l’indennità ad una passeggera che aveva riportato dei danni per colpa di una caduta causata da una brusca frenata del conducente; una manovra considerata necessaria per impedire l’urto con un’altra vettura che aveva pericolosamente tagliato la strada.

Importantissima, ai fini della responsabilità, è quindi anche la condotta del passeggero (che deve prestare massima attenzione nel preservare la propria incolumità). Muoversi all’interno del veicolo durante la marcia dello stesso, senza aggrapparsi a maniglie o sbarre, viene considerata una condotta errata e quindi i danni conseguenti questo comportamento non saranno risarcibili o ridotti sensibilmente nel loro ammontare risarcitorio.

In alcuni casi, infatti, il giudice può arrivare a decretare anche un concorso di colpa ai sensi dell’art.1227 del codice civile, ossia vettore e passeggero vengono considerati entrambi responsabili dei danni subiti ed ognuno sarà costretto al risarcimento in base alla percentuale di responsabilità a lui addebitata (Cassazione sent.22603 del 2013).

 

Caduta durante la salita o discesa dall’autobus

Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno stabilito che i danni derivanti da operazioni preparatorie ed accessorie sia durante il tragitto, sia durante la sosta, sono da considerarsi come avvenuti durante il trasporto e quindi risarcibili secondo l’art.1681 del codice civile.

Ad esempio con la sentenza n.666 del 2012 è stato ribadito che il vettore è responsabile dei danni subiti dal passeggero anche durante la fase di salita o di discesa dal mezzo di trasporto.

L’incolumità del passeggero deve essere garantita anche quando quest’ultimo sta entrando o uscendo dall’autobus, in quanto queste manovre sono considerate essenziali per poter fruire del servizio di trasporto e quindi rientranti nella responsabilità contrattuale del vettore (sentenza n.681 del 2016).

Anche se l’evento lesivo si è verificato durante queste fasi (ad esempio una caduta durante la discesa dall’autobus), il passeggero per ottenere il risarcimento deve dimostrare il nesso causale tra il danno che ha subito e l’attività di trasporto.

Il vettore invece dovrà dimostrare, per liberarsi dalla responsabilità, che la caduta sia stata causata da un evento fortuito e quindi imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza, oppure causata dal passeggero stesso o da soggetti terzi (ad esempio il comportamento scorretto di un terzo viaggiatore, sentenza n.4482 del 2009).

 

I danni risarcibili per incidente in autobus

L’articolo 1681 oltre all’incolumità del passeggero tratta anche la perdita o avaria degli oggetti che il viaggiatore porta con sé durante il tragitto.

In caso di sinistro quindi sono risarcibili anche i danni subiti dalle cose, oltre ovviamente tutti i danni fisici riportati dal passeggero conseguenti la caduta o infortunio.

Fanno parte dei danni non patrimoniali risarcibili il danno biologico (valutato in base all’invalidità permanente o inabilità temporanea patita dal danneggiato e certificata attraverso una perizia medico legale), il danno morale (inteso come sofferenza interiore) e il danno esistenziale (il peggioramento della qualità della vita).

Mentre fanno parte dei danni patrimoniali, tutti i pregiudizi economici e reddituali sofferti dal danneggiato a causa dell’illecito subito per danno emergente e lucro cessante.

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La prescrizione per caduta in autobus

I termini di prescrizione per i diritti derivanti da un contratto di trasporto sono pari a 12 mesi secondo quanto previsto dall’ex art.2951 del codice civile, quindi il passeggero ha un anno di tempo per far richiesta di risarcimento per i danni subiti per responsabilità contrattuale.

Si può intentare una causa anche per responsabilità extracontrattuale secondo l’ex art. 2043 del codice civile e in questo caso i termini di prescrizione sarebbero pari a due anni.

Tuttavia agire in via extracontrattuale risulta più gravoso e complicato, in quanto spetterebbe al danneggiato dover dimostrare anche la colpevolezza del vettore per colpa o dolo (colpevolezza che, come abbiamo già visto, risulta invece già presunta in caso di responsabilità contrattuale).

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