Scivolare su un pavimento bagnato, cadere da uno scalino o ferirsi per un prodotto che cade da uno scaffale sono alcuni degli incidenti che possono capitare nei supermercati, ristoranti, negozi e locali commerciali.

In caso subissimo dei danni, avremmo diritto a richiedere ed ottenere un risarcimento?

Chi paga i danni in caso di incidente in un centro commerciale o ristorante?

Il codice civile all’art.2051 disciplina il caso di danno da cose in custodia e specifica che il custode di un bene è responsabile dei danni provocati da esso, salvo che provi il caso fortuito.

Scivolare su un pavimento bagnato non segnalato, cadere da una scalinata difettosa o venire colpito da un oggetto mal riposto in un ripiano sono tutti infortuni che danno diritto ad un risarcimento per le lesioni procurate.

Il responsabile oggettivo di tali danni, secondo la norma del c.c., è il proprietario del locale, a prescindere da una sua colpa, ed avrà l’obbligo di risarcire il soggetto danneggiato qualora si riscontrasse un nesso causale diretto tra il danno procurato e la natura insidiosa del bene in custodia.

Tale obbligo nasce anche in caso si verificasse che l’incidente sia scaturito da un comportamento inosservante ed omissivo del custode nella prevenzione dei rischi e pericoli.

 

Il caso fortuito e il concorso di colpa nella caduta in un locale commerciale

Cosa intende la norma per caso fortuito? La giurisprudenza e le sentenze sono inclini nel valutare fortuito anche il caso di una condotta distratta del soggetto danneggiato. I danni per essere considerati risarcibili devono essere provocati da un pericolo non visibile e non prevedibile.

Una chiazza di liquido ben visibile sul pavimento non darà diritto ad un risarcimento per un’eventuale caduta, in quanto lo scivolone su una superficie bagnata è da considerarsi un’eventualità decisamente prevedibile ed evitabile.

La dinamica dell’incidente non è sempre giudicabile in maniera netta e delle volte si arriva a stabilire un concorso di colpa tra i soggetti interessati, quando ad esempio una maggior prudenza da parte del danneggiato avrebbe almeno ridotto l’entità del danno subito. Maggiore sarà la colpa nella condotta del soggetto danneggiato e minore sarà la responsabilità del proprietario del locale e di conseguenza il risarcimento.

Si giunge come detto ad escludere totalmente il risarcimento qualora la disattenzione e il comportamento e condotta non adeguati dell’utente siano le cause scatenanti l’incidente, tale da escludere ogni responsabilità da parte del gestore del locale commerciale.

Il gestore quindi verrà considerato non responsabile qualora fosse evidente che l’evento lesivo si è verificato nonostante sia stata applicata la massima attenzione e cura nella gestione delle cose in custodia e che siano state adottate tutte le regole cautelari.

 

La responsabilità del gestore del locale e i danni risarcibili in caso di infortunio

Negli altri casi, quando l’utente ha un comportamento adeguato e subisce dei danni, a causa di insidie e pericoli non chiaramente segnalati e prevedibili o dovuti all’assenza di adeguate misure di sicurezza e vigilanza da parte del gestore del locale, ha il diritto di ottenere il risarcimento per tutti i danni subiti.

Alcuni esempi di insidie sono i gradini e le sporgenze pericolose non segnalati, i cedimenti di strutture e beni conseguenti una scarsa manutenzione, scivolate procurate da residui di cibo e liquidi sul pavimento o inciampare in degli ostacoli a causa di un’inadeguata illuminazione

I danni risarcibili in caso di accertata responsabilità del proprietario del locale sono ovviamente tutti quelli fisici riscontrati dal soggetto danneggiato.

Tali danni rientrano nel cosiddetto danno biologico che comprende tutte le lesioni riportate che procurano all’infortunato un’invalidità permanente e/o un’inabilità temporanea. Fanno parte di questa categoria anche i danni morali e il danno esistenziale causati dall’incidente.

Sono risarcibili anche i danni alle cose, come ad esempio i costi sostenuti per la riparazione o per la sostituzione degli oggetti che si sono rovinati a causa dell’incidente o per i danni economici subiti a causa dell’impossibilità nel poterli utilizzare.

Se ad esempio cadendo, a causa di un ostacolo non segnalato, dovessimo urtare lo smartphone e romperlo, avremmo diritto ad essere risarciti non solo per i costi affrontati per la sua sostituzione ma anche per tutti i danni economici che ci ha provocato non poterlo utilizzare, qualora ad esempio lo usassimo per lavorare.

Infine rientrano tra i danni risarcibili anche quelli patrimoniali (che interessano la nostra sfera economica e reddituale) come ad esempio i costi sostenuti per la cura delle lesioni subite e per l’acquisto di farmaci e visite specialistiche, o i danni da lucro cessante che si verificano quando il reddito del danneggiato risulta penalizzato a causa dell’infortunio.

Un libero professionista che dovesse saltare giornate di lavoro a causa di un infortunio subito in un locale commerciale avrebbe diritto al risarcimento del mancato guadagno procurato da quei giorni di assenza.

 

Consigli su come ottenere il risarcimento danni per gli incidenti nei supermercati, negozi e locali.

In caso di infortunio, caduta o qualsiasi incidente occorso all’interno di un locale il consiglio è sempre lo stesso, fotografare l’insidia che ha provocato il danno, raccogliere testimonianze, avvisare immediatamente il commesso o il titolare del negozio e certificare tempestivamente i danni subiti attraverso una visita medica o un certificato del pronto soccorso.

Conservare tutti i certificati medici e le ricevute delle visite effettuate e dei farmaci acquistati e attivare l’iter risarcitorio inviando una richiesta di risarcimento al titolare del negozio e alla compagnia d’assicurazione del locale qualora fosse provvisto di una polizza sulla responsabilità civile.

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E’ bene in questi casi affidarsi a professionisti esperti in materia per la richiesta di risarcimento, per l’eventuale perizia medico legale, per il corretto calcolo del danno biologico e per la trattativa con l’assicurazione o per agire in giudizio.

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