In questo articolo vedremo come comportarci in caso di sinistro stradale avvenuto all’estero, le procedure per denunciare l’incidente e le pratiche per il risarcimento.

Molte persone preferiscono utilizzare il proprio veicolo quando si trovano all’estero, per ragioni di lavoro o semplicemente per comodità.

Alcuni scelgono di effettuare il viaggio direttamente con la propria auto, altri invece optano per il noleggio di un veicolo una volta giunti nel paese di destinazione.

Come dobbiamo comportarci in caso di incidente stradale avvenuto all’estero e cosa dobbiamo fare per ottenere il risarcimento dei danni subiti?

Cosa è la Carta Verde

La Carta Verde è quel documento colorato (appunto di verde), solitamente presente nel nostro certificato d’assicurazione, che ci consente di circolare con il nostro veicolo all’interno di un Paese estero.

Tale certificato internazionale di assicurazione ci permette di essere in regola con l’obbligo dell’assicurazione RC Auto previsto nel Paese estero visitato.

Tuttavia nella gran parte degli Stati confinanti con la nostra nazione e in generale in tutti i paesi membri dell’unione europea, grazie ad accordi internazionali, è possibile circolare anche senza la Carta Verde, poiché la polizza auto italiana comprende già tale estensione di garanzia.

Nelle seguenti nazioni è invece necessaria la Carta Verde e deve essere esibita alla frontiera: Albania, Azerbaigian, Bosnia e Erzegovina, Bielorussia, Marocco, Moldavia, Macedonia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Israele, Iran e Ucraina.

Nel caso si fosse sprovvisti della Carta Verde è possibile richiederla alla propria compagnia d’assicurazione; in alcuni casi viene fornita gratuitamente alla stipula del contratto, in altri casi è invece necessario pagare una piccola somma per l’emissione e la consegna.

Per quanto riguarda i paesi fuori dallo Spazio Economico Europeo, non tutte le compagnie forniscono una copertura assicurativa. Certe assicurazioni potrebbe infatti escludere alcuni paesi e non pagare i sinistri avvenuti negli stessi.

I paesi esclusi dalla nostra copertura assicurativa sono consultabili direttamente nell’apposita sezione della Carta Verde (le nazioni dove il certificato non è valido avranno la propria sigla barrata con una X).

Per poter circolare in queste nazioni, oppure in quelle dove non è riconosciuta la validità della Carta Verde, sarà necessario stipulare una polizza assicurativa temporanea direttamente alla frontiera.

 

Risarcimento per incidente all’estero in un Paese del Sistema Carta Verde

Se siamo all’estero, in un Paese aderente al sistema della Carta Verde, e rimaniamo vittima di un sinistro stradale provocato da una vettura immatricolata ed assicurata in una nazione dello Spazio Economico Europeo (SEE), il risarcimento dei danni subiti potrà essere richiesto alla compagnia assicurativa del conducente responsabile, oppure, ancora meglio, al suo mandatario rappresentante in Italia.

Secondo l’articolo 152 del Codice delle assicurazioni private e l’articolo 4 della direttiva comunitaria 2000/26/CE, ogni compagnia assicurativa deve comunicare ai centri di informazione (in Italia è la Consap) il nome e l’indirizzo del proprio mandatario designato in ciascuno Stato membro dello Spazio Economico Europeo.

In Italia per conoscere i nominativi dei mandatari italiani delle compagnie assicurative straniere è quindi sufficiente inviare una richiesta di informazioni alla Consap (www.consap.it).

Il mandatario ha il compito di raccogliere tutte le informazioni ed i dati necessari per la gestione del sinistro e per la liquidazione del risarcimento, sia dei danni materiali subiti dal veicolo, sia dei danni alla persona patiti dal danneggiato, in caso di lesioni micropermanenti o di danno biologico macropermanente.

Il mandatario ha l’obbligo di comunicare al danneggiato un’offerta di risarcimento o il motivo di un eventuale rifiuto entro tre mesi da quando ha ricevuto la richiesta di indennizzo.

Nel caso in cui non si riceva una risposta dal mandatario entro tre mesi dalla richiesta, oppure la compagnia assicurativa estera del responsabile del sinistro non abbia designato un mandatario in Italia, il soggetto danneggiato ha il diritto di inoltrare la propria richiesta di risarcimento all’Organismo di indennizzo italiano (O.D.I.), il cui ruolo è svolto dalla Consap dal 2003.

La Consap interviene nelle pratiche di risarcimento anche quando il veicolo responsabile dell’incidente stradale non sia stato identificato oppure risulti non assicurato; il requisito è che il sinistro sia avvenuto all’interno di uno Stato dello Spazio Economico Europeo.

La richiesta di risarcimento da inviare alla Consap deve necessariamente contenere la data, l’ora e la nazione di accadimento dell’incidente; il numero di targa e lo stato di immatricolazione del veicolo responsabile del sinistro e un documento del soggetto danneggiato o, se differente, della persona che sta richiedendo l’indennizzo.

Successivamente sarà compito dell’Organismo di indennizzo valutare se poter intervenire o meno nella gestione del risarcimento, in base alla legge straniera applicabile.

 

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Sinistro all’estero causato da veicolo non immatricolato nello Spazio Economico Europeo

In caso di incidente stradale avvenuto all’estero con un veicolo immatricolato in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo, la denuncia del sinistro e la richiesta del risarcimento andranno inviati alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile.

In alternativa è possibile indirizzare la richiesta al Bureau nazionale dello Stato in cui è avvenuto il sinistro, sempre che il veicolo responsabile sia immatricolato in un Paese diverso da quello di accadimento dell’incidente (che ricordiamo deve far parte del sistema Carta Verde).

Per esempio, in caso di incidente verificatosi in Marocco, a causa di un veicolo immatricolato in Tunisia, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata alla compagnia assicurativa della controparte oppure al Bureau del Marocco.

Qualora invece il veicolo responsabile sia immatricolato nello stesso Paese in cui è avvenuto l’incidente oppure il sinistro sia avvenuto in una nazione non aderente al sistema Carta Verde, allora la richiesta di risarcimento andrà indirizzata alla compagnia assicurativa del veicolo estero responsabile.

In queste situazioni, per conoscere cosa prevede la legge della nazione in cui è avvenuto il sinistro è consigliabile contattare il Consolato Italiano presente nel Paese.

In Italia il Bureau nazionale è gestito dall’UCI, l’Ufficio Centrale Italiano, il quale interviene quindi per gli incidenti stradali provocati in Italia da veicoli con targa estera.

 

Cosa fare in caso di incidente stradale all’estero

In caso di incidente stradale all’estero, la prima cosa da fare è prendere nota dei dati del veicolo che ci ha urtato, in particolare è indispensabile annotare almeno il numero di targa.

Si consiglia anche di fotografare i veicoli ed il punto d’impatto, per attestare la dinamica del sinistro ed i danni subiti.

Molto utile per facilitare le pratiche di risarcimento è compilare il modulo blu di constatazione amichevole, il cui modello è simile per tutti i Paesi europei, avendo cura di verificare la corrispondenza dei dati tra il proprio modulo e quello della controparte straniera.

In caso di incidente stradale con feriti è molto importante inoltre conservare ed allegare alla richiesta di risarcimento i certificati del pronto soccorso e tutta la documentazione medica riguardante l’infortunio (compresa la perizia medico legale ed il certificato di avvenuta guarigione) per certificare l’entità di un’eventuale invalidità permanente residuata e la durata del danno biologico temporaneo.

Successivamente, a seconda dei casi precedentemente descritti, sarà possibile inviare la richiesta di risarcimento:

  • alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile (sempre);
  • al mandatario della compagnia straniera designato in Italia (solo quando l’incidente è avvenuto in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde ed è stato causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo);
  • alla Consap (quando non si riceve risposta dal mandatario entro tre mesi oppure quando il veicolo responsabile non è stato identificato o non risulti assicurato);
  • al Bureu dello Stato in cui è avvenuto l’incidente (nei sinistri stradali provocati da veicoli non immatricolati in un Paese dello Spazio Economico Europeo ed avvenuti in una nazione aderente al Sistema Carta Verde).

Se sono intervenute le Forze dell’Ordine inoltre, è importante reperire i verbali, così da poterli allegare alla richiesta di risarcimento, insieme ai preventivi per la riparazione del veicolo ed ad ogni altra documentazione utile per certificare la dinamica del sinistro, le responsabilità e l’entità di tutti i danni fisici e materiali subiti.

 

Incidente in Italia provocato da veicolo con targa estera

In caso di incidente avvenuto in Italia e provocato da un veicolo con targa di immatricolazione straniera, per ottenere il risarcimento dei danni bisogna rivolgersi all’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).

L’UCI (ucimi.it) si occupa di gestire i sinistri che si verificano in Italia e che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero, in un Paese aderente al sistema della Carta Verde.

L’attività dell’Ufficio Centrale Italiano è disciplinata dagli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni private.

La richiesta di risarcimento può essere inviata all’UCI tramite lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata.

Nella richiesta è necessario indicare la dinamica, l’ora e il luogo in cui è avvenuto il sinistro; tutti i dati identificativi dei veicoli (targa, modello e marca) e dei conducenti coinvolti; la nazionalità e la compagnia assicurativa del veicolo responsabile; gli estremi delle Forze dell’Ordine, se intervenute.

Per una corretta quantificazione dei danni materiali subiti occorre allegare alla richiesta di risarcimento le fatture o i preventivi per la riparazione del veicolo e soprattutto il luogo, i giorni e gli orari nei quali il mezzo può essere disponibile per essere visionato da un perito.

In presenza di danni fisici alla persona, per ottenere un risarcimento occorre allegare anche la perizia di un medico legale e tutta la documentazione medica in proprio possesso.

Per completare la richiesta possono essere allegati anche una copia del modulo blu di constatazione amichevole, ancora meglio se compilato e sottoscritto da entrambi i conducenti e, se disponibile, una copia della carta verde del veicolo responsabile.

L’UCI avrà poi 90 giorni di tempo dalla richiesta per formulare un offerta di risarcimento o per comunicare i motivi di un eventuale rifiuto.

Il termini si riducono a 60 giorni quando il soggetto danneggiato abbia fatto richiesta di risarcimento per i soli danni a cose.

Qualora il veicolo responsabile risultasse non assicurato, allora ci si potrà rivolgere al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gestito dalla Consap.

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