Ogni anno milioni di italiani scelgono di effettuare i loro trasporti via mare.

Navi e traghetti vengono utilizzati ogni giorno per raggiungere la proprie mete nel Mediterraneo; sono in aumento anche i viaggi marittimi effettuati nelle navi da crociera (circa 27 milioni di passeggeri in partenza nel 2018).

Purtroppo anche in mare può capitare di rimanere vittima di un infortunio o di subire danneggiamenti a cose, bagagli e veicoli. Come vengono disciplinati gli incidenti in mare e in quali casi abbiamo diritto al risarcimento dei danni subiti?

Il Regolamento (CE) n.392/2009 e l’incidente marittimo

I diritti dei passeggeri, per quanto riguarda il trasporto marittimo, sono disciplinati dal Regolamento (CE) n.392 del 2009 del Parlamento Europeo.

Questo regolamento, applicabile in Italia dal 31 dicembre 2012, determina la responsabilità dei vettori (coloro che effettuano il trasporto) in caso di incidenti via mare subiti dai passeggeri trasportati.

Tali disposizioni si applicano e sono valide per tutti i vettori, anche per trasporti internazionali, purché la nave batta bandiera di uno Stato membro dell’UE oppure il contratto di trasporto, la partenza o l’arrivo siano effettuati in uno Stato membro.

Il regolamento detta regole sulla responsabilità del vettore nei confronti dei passeggeri, dei loro bagagli e veicoli, sia in caso di incidente marittimo, sia in caso di altre tipologie di sinistro.

Per incidente marittimo si intende il naufragio, la collisione, l’incaglio o il capovolgimento della nave, l’esplosione o l’incendio a bordo o un difetto dell’imbarcazione.

 

Danni subiti dai bagagli a mano

Il vettore è responsabile in caso di perdita o danneggiamento dei bagagli a mano del passeggero (si intendono bagagli a mano quelli che il passeggero ha nella propria cabina o di cui ha il possesso, controllo o custodia; rientrano in questa categoria anche quelli trasportati sopra o all’interno del veicolo).

In caso di incidente marittimo si presume sempre una colpa o negligenza del vettore, quindi per il passeggero l’onere della prova per ottenere un risarcimento consiste solo nel dimostrare che l’evento dannoso sia avvenuto durante il trasporto marittimo e l’entità del danno subito.

Dal canto suo, il vettore per liberarsi dalla responsabilità, dovrà dimostrare che l’incidente non sia avvenuto per una sua colpa.

In caso di perdita e danneggiamenti dei bagagli a mano conseguenti un sinistro diverso dall’incidente marittimo, spetta al passeggero, per aver diritto ad un risarcimento, dimostrare che l’evento sia attribuibile ad una colpa del vettore.

In entrambi i casi il risarcimento è limitato a 2.250 unità di conto per ciascun passeggero.

Per unità di conto si intende un’unità di misura standard, utilizzata per il calcolo del valore di mercato di beni e servizi, in questo caso il Regolamento fa riferimento ai DSP, ossia Diritti Speciali di Prelievo, utilizzati nell’ambito di pretese risarcitorie nelle convenzioni internazionali. Ad oggi, luglio 2018, 1 DSP è pari a 1,20 euro.

 

Danni subiti da bagagli, oggetti di valore e veicoli

Il vettore è responsabile in caso di perdita o danneggiamenti dei veicoli dei passeggeri e di tutti i bagagli trasportati sopra o all’interno degli stessi fino ad un massimo di 12.700 DSP per ciascun veicolo e per ciascun trasporto.

Chi effettua il trasporto con la nave è anche responsabile per la perdita o danni a bagagli diversi da quelli a mano fino ad un massimo di 3.375 DSP.

In entrambi i casi i risarcimenti sono sempre dovuti al passeggero, a meno che il vettore dimostri che l’evento dannoso non sia avvenuto per una propria colpa.

Il vettore risponde anche dei danni riguardanti oggetti di valore (oro, gioielli, preziosi, opere d’arte) e delle perdite di denaro contante, soltanto qualora questi siano stati depositati presso il vettore e che quest’ultimo abbia accettato di custodirli in un posto sicuro. Anche per questa categoria il massimale per il risarcimento è fissato a 3.375 DSP (circa 4.050 euro).

Infine, per i danni e le perdite di ausili alla mobilità o altre apparecchiature adibite all’uso da parte di passeggeri con mobilità ridotta, il vettore è tenuto al risarcimento corrispondente al valore di sostituzione dell’apparecchiatura o ai costi necessari per una sua eventuale riparazione.

Anche in questo caso, per gli incidenti marittimi, la responsabilità del vettore è sempre presunta, mentre per gli altri tipi di sinistri è compito del danneggiato dimostrare la colpa di chi ha effettuato il trasporto via nave.

 

Morte e lesioni personali del passeggero

Colui che effettua il trasporto, in caso di incidente marittimo, è sempre ritenuto responsabile dei danni derivanti da morte o da lesioni personali per infortunio del passeggero.

Il risarcimento dei danni è liquidato fino ad un massimo di 250.000 DSP, a meno che il vettore si liberi dalla responsabilità dimostrando che il sinistro sia stato dovuto ad atti di guerra, a fenomeni naturali eccezionali, irresistibili ed inevitabili, oppure ad atti dolosi di un terzo soggetto.

Il risarcimento del danno biologico per morte od infortunio può arrivare ad un massimo di 400.000 DSP, qualora il vettore non riesca a dimostrare che il sinistro non sia avvenuto per una sua colpa o negligenza.

Riguardo i sinistri diversi dall’incidente marittimo, il massimo del risarcimento rimane 400.000 DSP, ma in questo caso spetta al passeggero l’onere di dimostrare la colpevolezza del vettore.

Il danneggiato, o un’altra persona avente diritto al risarcimento, ha la facoltà di richiedere un anticipo della liquidazione per far fronte alle prime necessità economiche conseguenti il sinistro. Tale anticipo viene erogato entro 15 giorni ed è calcolato in base al danno patito; in caso di morte di un passeggero della nave, il suo ammontare non può essere inferiore a 21.000 euro.

Il regolamento vieta agli Stati aderenti di stabilire massimali inferiori a 400.000 DSP e anzi consente loro la facoltà di poterli aumentare in favore dei passeggeri.

 

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Denuncia, prescrizione e risarcimento

Il Regolamento, all’articolo 15 tratta anche la denuncia in caso di perdita o danni ai bagagli e nello specifico stabilisce che il passeggero, in caso di danni visibili, deve presentare una denuncia scritta al vettore prima o durante il momento dello sbarco, mentre in caso di danni non visibili o per la perdita, la denuncia va presentata entro 15 giorni. In caso contrario si presume che il passeggero abbia ricevuto i propri bagagli in buono stato.

I termini di prescrizione per l’azione risarcitoria sono pari a due anni, sia per danneggiamenti e perdita dei bagagli, sia per lesioni fisiche e decesso del passeggero.

E’ possibile interrompere i termini di prescrizione secondo le normative del tribunale presso il quale si è fatto ricorso, ma in nessun caso le disposizioni del regolamento si potranno applicare qualora siano trascorsi cinque anni dalla data di sbarco del passeggero o tre anni da quando ragionevolmente il danneggiato avrebbe dovuto prendere conoscenza del danno subito conseguente il sinistro.

Tutti i limiti riguardo il risarcimento danni, precedentemente elencati, non saranno considerati validi in caso venga dimostrato che i danni siano stati conseguenti ad un atto o ad un’omissione dolosa del vettore, di un suo sottoposto o incaricato, ossia con l’intenzione e la consapevolezza di provocare un danno.

Il risarcimento dei danni non è dovuto, oppure è liquidato in misura minore, qualora il vettore riesca invece a dimostrare che i danni subiti siano totalmente o parzialmente imputabili ad una condotta colposa del passeggero stesso.

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