Quando si configurano sinistri stradali mortali, i prossimi congiunti della vittima, nonché i conviventi e gli altri soggetti legittimati, possono agire in giudizio, previe procedure di mediazione e stragiudiziali, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti il decesso.

I danni risarcibili in caso di incidente stradale mortale

Tralasciando il danno tanatologico (definito come il danno derivante dalla morte in sé, ma che la giurisprudenza maggioritaria tende ad escluderne la risarcibilità ), fra le varie tipologie di danni risarcibili abbiamo quelli morali e patrimoniali.

I primi, altrimenti definiti come danni da perdita parentale, sono i danni derivanti per la sofferenza e il turbamento sopportati dai congiunti in seguito alla morte della vittima.

I danni patrimoniali, invece, secondo il combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c., includono il danno emergente e il lucro cessante. Spettano ai congiunti della vittima quando dal fatto illecito altrui, che ha determinato la morte, ne siano conseguite perdite economiche di cui già beneficiavano o delle quali si sarebbero serviti in futuro.

Dal danno morale e patrimoniale si distingue il danno da morte non patrimoniale, definito come “iure hereditatis“. Si tratta di una tipologia di danno che viene riconosciuta soltanto in favore degli eredi della vittima. L’orientamento classico vuole che per la risarcibilità venga soddisfatta la condizione, secondo la quale, fra la morte e il fatto illecito che l’ha provocata sia trascorso un lasso di tempo considerevole.

 

I prossimi congiunti ai fini del risarcimento da incidente stradale mortale

Vengono inclusi fra i soggetti che possono richiedere un risarcimento dei danni nei sinistri stradali mortali, il coniuge, i figli, fratelli e sorelle, senza che si rilevi un’eventuale rapporto di convivenza con la vittima.

In ordine ad altri parenti come zii, cugini, nonni ecc., è stata loro riconosciuta, più volte dalla giurisprudenza, la legittimità ad agire ai fini risarcitori, sebbene con alcune limitazioni.

In seguito ad una lunga evoluzione giurisprudenziale è oggi riconosciuta anche la risarcibilità del danno morale in capo al figlio nascituro (anche il soggetto nato dopo la morte di un genitore, verificatasi durante la gestazione, ha diritto al risarcimento dei danni per la perdita parentale e per i pregiudizi economici e non che il fatto illecito gli ha provocato).

 

Il risarcimento del danno parentale e morale nel sinistro mortale

Si configura in favore dei prossimi congiunti della vittima, quale sofferenza patita a causa del sinistro stradale che ha cagionato la morte.

La valutazione di questo danno viene rimessa alle tabelle orientative pubblicate dai Tribunali, specialmente quelle di Milano e Roma.

Trattasi di un danno, ex art. 2059 c.c., rientrante nell’alveo dei danni non patrimoniali assieme a quello biologico, sebbene sia strettamente legato a quest’ultimo. Infatti, l’entità delle lesioni psicofisiche subite dalla vittima fanno inevitabilmente lievitare il turbamento patito dai congiunti. La quantificazione va sempre contestualizzata al singolo caso.

Ad esempio, nel caso di morte di un figlio verranno considerati alcuni fattori come l’età e la condizione di figlio unico, la possibilità o meno dei genitori della vittima di procreare e di poter avere altri figli, ovvero tutte circostanze che possono far lievitare o diminuire l’entità del risarcimento.

 

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Sinistro mortale: il risarcimento per danno emergente

Componente del danno strettamente economico, spettante iure proprio, quindi a prescindere dalla condizione di erede, è il danno emergente subito dalla vittima di sinistro.

Esso può definirsi come il complesso delle spese sostenute per fronteggiare le conseguenze economiche correlate dell’incidente medesimo. Le somme interessate sono quelle che determinano un impoverimento nel patrimonio del defunto. A titolo di esempio: si pensi a tutte le spese mediche sostenute precedenti la morte, a quelle per la riparazione del mezzo incidentato oppure a quelle affrontate per il funerale della vittima.

Naturalmente, ai fini del risarcimento, è fondamentale che le varie voci di spesa siano debitamente documentate in giudizio.

 

Incidente stradale mortale: il risarcimento per lucro cessante

Si risolve nella perdita patrimoniale derivata dalla morte e che, come il danno emergente, spetta iure proprio. Il danno, più in particolare, si configura come la mancanza di afflusso economico utile per il sostentamento della famiglia a causa della morte del soggetto percettore di reddito.

Ne hanno diritto tutti i soggetti che avevano con la vittima un rapporto economico attivo, anche se non facente parte dei suoi eredi.

La determinazione del lucro cessante terrà in considerazione due parametri: il reddito medio e futuro della vittima qualora fosse rimasta in vita, nonché la quota di reddito che questo avrebbe devoluto ad ogni avente diritto. La quantificazione di questo danno si basa sul reddito annuo che la vittima percepiva al momento della morte.

Il calcolo definitivo, in ogni caso, non deve comportare un ingiustificato arricchimento per gli aventi diritto. Quando la quantificazione non può essere facilmente desunta e sussiste incertezza sull’ammontare delle perdite economiche subite, allora il risarcimento per lucro cessante può essere determinato dal giudice in via equitativa.

Ad esempio, in caso di decesso di un bambino e quindi ancora non in età lavorativa, si dovrà determinare quale reddito la vittima avrebbe potuto conseguire e quanta parte di esso avrebbe potuto dare ai genitori e ai fratelli e per quanto tempo, in base all’età degli stessi.

 

Sinistro mortale: i tempi per il risarcimento per iure hereditatis

Questo danno rappresenta il cosiddetto danno biologico che la vittima ha maturato fra il fatto illecito e il momento del decesso: per tale ragione, l’opinione giurisprudenziale prevalente, ne disconosce il risarcimento nei casi in cui la morte sia avvenuta immediatamente al fatto e non in seguito.

Il danno in questione viene valutato in relazione all’effettiva compromissione dell’integrità psicofisica subita dalla vittima dal fatto illecito fino alla morte.

Il diritto al risarcimento di questo danno viene trasmesso agli eredi, i quali possono agire in giudizio nei riguardi dell’autore del fatto illecito in via iure hereditatis. Nel caso in cui trascorra un apprezzabile lasso temporale fra lesioni e decesso il danno biologico è risarcibile subito in favore del danneggiato e si trasmette in favore degli eredi (il lasso di tempo necessario non è quantificato in termini precisi, la giurisprudenza lo considera “apprezzabile” quando il defunto abbia avuto il tempo di prendere piena consapevolezza del suo stato fisico compromesso prima del decesso).

In questo caso la liquidazione del danno segue l’effettiva menomazione patita con riferimento all’integrità psicofisica. La quantificazione di questo danno non è legata alla vita media e futura del defunto, ma al tempo che questi ha effettivamente vissuto, tenuto conto dei parametri tabellari di liquidazione. Quest’ultimi si basano sui punti assegnati per ogni giorno d’invalidità assoluta (100%), fermo restando il correttivo di congrua personalizzazione.

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Domande frequenti – FAQ

Quali sono i termini di prescrizione per il risarcimento da incidente mortale?

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2947 del Codice civile, il diritto al risarcimento per i danni da incidente stradale si prescrive in due anni. Qualora il sinistro configuri un reato per il quale è previsto un termine prescrizionale più lungo, questo si applica anche all’azione civile.

Il convivente non sposato ha diritto al risarcimento?

Il risarcimento del danno da uccisione spetta anche al convivente more uxorio a condizione che questo dimostri la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo con la vittima (Cassazione, sentenza n.12278 del 2011).

Spetta il risarcimento al nipote che perde uno zio o un nonno?

Il danno da perdita del rapporto parentale spetta anche ai nipoti qualora avessero con la vittima una relazione intensa e abituale, anche se non ci convivevano.