In questo articolo parleremo dei termini di prescrizione del risarcimento, ossia dopo quanto tempo il diritto ad ottenere un ristoro per i danni subiti non può essere più esercitato perché estinto.

Il nostro ordinamento prevede termini diversi di prescrizione del risarcimento in base al contesto in cui si sono verificati i danni: responsabilità contrattuale o extracontrattuale, circolazione stradale dei veicoli oppure reati con sanzioni penali.

Cosa è la prescrizione e da quando parte?

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2934 del Codice civile, un diritto diventa estinto per prescrizione quando il titolare non lo esercita per un periodo di tempo determinato dalla legge.

Trascorso tale termine di tempo il danneggiato perde quindi il diritto al risarcimento dei danni patiti a causa dell’evento lesivo.

Da quale giorno partono i termini di prescrizione? L’articolo 2947 del Codice civile specifica che i termini decorrono dal momento in cui si è verificato il danno.

Ad esempio, in caso di incidente stradale il termine prescrizionale per il diritto al risarcimento dei danni subiti inizia a decorrere dal giorno del sinistro.

Non sempre tale momento però coincide con quello dell’evento lesivo.

Ad esempio, in merito a un caso di risarcimento danni da malasanità, la Cassazione, nella sentenza n.576 del 2008, ha ribadito che il termine di prescrizione decorre non dal giorno in cui è avvenuto l’errore medico, ma da quando la malattia viene percepita dal danneggiato, con l’ordinaria diligenza, come un danno ingiusto conseguente la condotta del terzo.

In un’altra sentenza della Cassazione, la n.6921 del 2015, si è stabilito che, sia per responsabilità contrattuale, sia extracontrattuale, il termine di prescrizione non decorre dal momento in cui è avvenuto l’evento lesivo, ma da quando la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo quindi riconoscibile e percepibile per il danneggiato.

In sintesi, se il danneggiato ha preso conoscenza delle conseguenze dannose patite a causa di un illecito altrui in un momento successivo a quello in cui è avvenuto l’evento lesivo, i termini di prescrizione dovranno decorrere da quell’istante (risarcimento per danni futuri, lungolatenti o peggiorati dopo la transazione).

La stessa Cassazione, nella sentenza n.22059 del 2017, ha ribadito che lo stesso concetto deve applicarsi anche in materia di azione risarcitoria per responsabilità professionale.

Anche in questo caso il termine prescrizionale decorre da quando il danno si manifesta all’esterno diventando percepibile per il danneggiato.

 

Prescrizione risarcimento per incidenti stradali e reati

Disciplinato dall’articolo 2947 del Codice civile, il termine di prescrizione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli di ogni tipologia è pari a due anni.

Di conseguenza non è possibile richiedere un risarcimento danni da incidente stradale se sono trascorsi più di due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.

Tuttavia la stessa norma prevede che se il fatto lesivo è considerato dalla legge come un reato e se per tale illecito penale è previsto un termine prescrizionale più lungo, questo si applica anche all’azione civile.

Quindi, i termini di prescrizione per il sinistro stradale possono essere allungati qualora il fatto costituisca un reato.

Quando però il reato si estingue per motivazioni differenti dalla prescrizione, come una sentenza irrevocabile nel giudizio penale, allora il diritto al risarcimento torna ad avere un termine di prescrizione pari a due anni, a partire dal giorno di estinzione o della sentenza irrevocabile.

L’applicazione del termine più favorevole si applica anche qualora non sia promossa un’azione penale (Cassazione, sentenza n.3865 del 2004) o non sia presentata una querela (Cassazione, sentenza n.27337 del 2008).

Esempi di reati che possono essere commessi in caso di scontro tra veicoli sono quelli di lesioni personali stradali e di omicidio stradale, disciplinati rispettivamente dagli articoli 590 bis e 589 bis del Codice penale.

Secondo quanto ribadito nell’ordinanza della Cassazione n.26958 del 2018, l’allungamento dei termini di prescrizione può essere applicato da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato dalla legge come reato.

Il requisito è che ci sia un nesso eziologico tra il danno lamentato e il reato, anche in via indiretta e mediata, secondo il criterio della regolarità causale.

Per chiarire, analizziamo l’esempio di una collisione tra veicoli, nella quale il passeggero ha sofferto dei danni fisici alla persona, mentre il proprietario del mezzo ha subito esclusivamente dei danni materiali al veicolo.

In questo caso il passeggero potrà invocare l’allungamento dei termini di prescrizione perché le lesioni riportate sono legate dal nesso causale al reato di lesioni colpose, mentre il proprietario non potrà usufruirne perché i danni al veicolo sono conseguenza di un danneggiamento colposo e non di un reato.

Se le conseguenza risarcibili non sono quindi legate da un nesso di causa con il fatto reato, allora i termini di prescrizione da applicare per il diritto al risarcimento tornano ad essere quelli previsti per i danni da circolazione di veicoli, ossia 2 anni.

Il termine di prescrizione per il reato di lesioni personali colpose da circolazione stradale è invece pari a cinque anni, a partire dal giorno dell’incidente.

 

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Termini prescrizionali per responsabilità extracontrattuale e contrattuale

Il diritto ad essere risarciti per i danni derivanti da un fatto illecito si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato l’evento (art.2947 c.c.).

Come abbiamo visto precedentemente tali termini si riducono a due anni in caso di danni prodotti dalla circolazione stradale.

Tutte le altre tipologie di danno da fatto illecito quindi consentono di far valere il proprio diritto al risarcimento entro cinque anni dall’evento.

Tuttavia, come disciplinato dall’articolo 2946 c.c., la prescrizione ordinaria è pari a 10 anni e si applica a tutti i casi in cui non è previsto un termine più breve o più lungo.

Per sintetizzare, il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale è soggetto a un termine prescrizionale di cinque anni, mentre l’illecito contrattuale a quello ordinario di decorrenza decennale.

Disciplinata dall’articolo 1218 c.c., la responsabilità contrattuale consiste nell’eseguire con esattezza e puntualità una prestazione; in caso di inadempimento è dovuto invece un risarcimento per tutti i danni provocati da questa mancanza.

Quando si stipula un contratto si instaurano delle obbligazioni tra le parti che accettano l’accordo e chi non esegue la prestazione è tenuto a risarcire i danni subiti dalla controparte a causa di tale inadempimento.

La responsabilità extracontrattuale è invece regolata dall’articolo 2043 del Codice civile, il quale recita che qualsiasi fatto colposo o doloso, che arreca un danno ingiusto a terzi, obbliga il responsabile a risarcire tutti i danni provocati.

A differenza della responsabilità contrattuale, quella extracontrattuale non nasce da un accordo o un vincolo tra le parti, ma dal principio del neminem laedere (non offendere nessuno, ossia non ledere la sfera giuridica e i diritti altrui).

 

Prescrizione nei casi di malasanità

Un esempio di risarcimento per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale si può riscontrare nei casi di malasanità da errore medico.

La Legge Gelli n.24 dell’8 marzo 2017 disciplina la responsabilità civile della struttura sanitaria e del personale medico.

Nello specifico l’articolo 7 stabilisce che la struttura sanitaria pubblica o privata ha una responsabilità di tipo contrattuale nei confronti del paziente e risponde delle condotte colpose o dolose dei propri dipendenti ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice civile.

L’esercente la professione sanitaria invece risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile già visto in precedenza. Tra il medico dipendente della struttura e il paziente vi è quindi un rapporto di natura extracontrattuale.

Quando invece è il paziente a scegliere direttamente il medico e quest’ultimo agisce per adempiere ad un’obbligazione contrattuale, il tipo di rapporto instaurato tra le parti sarà ovviamente quello disciplinato dall’articolo 1218 c.c..

I termini di prescrizione per presentare una domanda di risarcimento danni per malasanità sono quindi pari a:

  • 10 anni per responsabilità contrattuale nei confronti della struttura sanitaria o del medico che ha svolto la prestazione in regime di libera professione;
  • 5 anni per responsabilità extracontrattuale nei confronti del sanitario dipendente della struttura e non scelto direttamente dal paziente.

 

Come interrompere i termini di prescrizione

L’interruzione della prescrizione da parte del titolare del diritto, disciplinata dall’articolo 2943 del Codice civile, permette di far ricominciare i termini, così come stabilito dall’articolo 2945 dello stesso codice.

L’interruzione dei termini prescrizionali si verifica quando il creditore compie un atto o un’azione che contiene, oltre alla precisa indicazione del debitore, l’esplicitazione di una pretesa e la richiesta di un adempimento (Cassazione sentenza n.24116 del 2016).

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (art. 1219 c.c.).

Per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione e i termini ricominciano senza tener conto del tempo passato prima della messa in mora del debitore.

Ad esempio, la richiesta di risarcimento danni per incidente stradale inviata all’assicurazione ha valore di formale messa in mora nei confronti della compagnia e interrompe il termine prescrizionale, facendolo ricominciare dall’inizio.

Come specificato dall’articolo 2952 del Codice civile, nell’assicurazione della responsabilità civile, la prescrizione decorre da quando il terzo soggetto richiede il risarcimento o promuove l’azione contro l’assicurato.

La comunicazione all’assicurazione della richiesta di risarcimento o dell’azione effettuata dal terzo danneggiato produce la sospensione della prescrizione, fino a quando il credito del terzo non sia divenuto liquido ed esigibile.

Con la sospensione, a differenza dell’interruzione in cui i termini si azzerano e ricominciano da capo, la prescrizione si ferma e riprende dallo stesso punto al verificarsi di uno specifico evento.

Interrompere la prescrizione con l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno all’assicurazione, o a qualsiasi altro debitore, è fondamentale per non perdere il proprio diritto al risarcimento ed è necessario ogni qual volta stiano per scadere i termini.

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