In questo articolo vedremo insieme qual è la definizione di infortunio sul lavoro e le sue caratteristiche, scopriremo come viene calcolato il risarcimento dei danni e l’indennità erogata dall’INAIL e infine parleremo degli obblighi di denuncia del sinistro per il lavoratore e per il datore.

Apriremo anche delle piccole parentesi riguardo gli incidenti in itinere e gli infortuni mortali sul lavoro.

All’interno dei contenuti sono comunque presenti diversi link per raggiungere le pagine di approfondimento per ogni argomento trattato.

Definizione di infortunio sul lavoro

La definizione di infortunio sul lavoro nasce con l’articolo 7 della Legge 80 del 1898, che affrontava per la prima volta il tema della sicurezza e dell’assicurazione obbligatoria in Italia.

Successivamente con l’art.2 del Testo Unico del D.P.R. n.1124 del 1965, l’infortunio sul lavoro è definito come la lesione o il sinistro avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia scaturita la morte o l’invalidità permanente per il lavoratore oppure un’inabilità temporanea assoluta superiore ai tre giorni.

Per causa violenta si intende un’azione di qualsiasi natura, efficiente, rapida ed esterna, che sia in grado di produrre lesioni tali da provocare la morte oppure un’invalidità permanente o temporanea.

Per occasione di lavoro invece, non si intendono solo gli infortuni occorsi sul posto di lavoro o durante l’orario lavorativo.

Ai fini dell’indennizzabilità non sono quindi necessari, né sufficienti, il nesso topografico (luogo del sinistro) e quello cronologico (ora dell’evento).

L’infortunio, per essere risarcibile dall’assicurazione obbligatoria, deve verificarsi durante e per il lavoro; cioè deve esserci un nesso causale, anche indiretto, tra l’attività svolta dal lavoratore e l’evento che ha provocato l’infortunio.

La tutela INAIL è operativa a prescindere dalle responsabilità del soggetto danneggiato, infatti gli infortuni sul lavoro, anche quelli causati da colpa, negligenza, imperizia o imprudenza del lavoratore sono comunque coperti e risarcibili dall’assicurazione obbligatoria.

Restano invece escluse dal risarcimento le lesioni subite a causa di comportamenti estranei al lavoro o contrari al buon senso (rischio collegato a comportamenti volontari del lavoratore, anormali ed imprevedibili; il cosiddetto rischio elettivo) e le conseguenze aggravate con dolo dall’assicurato.

 

Infortunio sul lavoro in itinere

Come abbiamo accennato, un sinistro, per rientrare nella definizione di infortunio sul lavoro, non deve necessariamente verificarsi all’interno del posto di lavoro.

L’assicurazione obbligatoria infatti, tutela il lavoratore anche per il cosiddetto infortunio in itinere, ossia per quei sinistri occorsi durante i suoi spostamenti dal luogo di lavoro verso la propria abitazione e viceversa.

L’indennizzo è previsto anche per gli infortuni occorsi durante il tragitto tra due luoghi di lavoro differenti, in caso di rapporti professionali plurimi, e durante il percorso di andata e ritorno dal posto di lavoro a quello abituale per la consumazione dei pasti, in caso di assenza di un servizio di mensa aziendale.

La risarcibilità o meno dell’infortunio in itinere dipende dalla sussistenza di determinati requisiti riguardanti il percorso effettuato, ma anche dal mezzo di trasporto utilizzato dal lavoratore per effettuare i suoi spostamenti.

In linea generale gli spostamenti effettuati a piedi o tramite mezzi pubblici sono sempre coperti dall’assicurazione; per quanto riguarda invece l’uso di mezzi di trasporto privati, sono previste specifiche condizioni ed eccezioni.

Per approfondire questo argomento e conoscere i requisiti e le esclusioni per l’indennità INAIL, consigliamo la lettura dell’articolo sull’infortunio in itinere con auto privata, a piedi o in bicicletta.

Restano comunque sempre esclusi dal risarcimento per infortunio in itinere, tutti quegli incidenti avvenuti per l’abuso di alcolici o per l’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci da parte del lavoratore.

Inoltre, in caso di incidente stradale, il lavoratore conducente del veicolo non è coperto dall’assicurazione obbligatoria qualora sia sprovvisto dell’abilitazione di guida (art. 12 D.Lgs. n.38 del 2000).

 

Calcolo risarcimento INAIL per infortunio sul lavoro

Per determinare l’entità delle lesioni subite, per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, sono state pubblicate con il Decreto Ministeriale del 2000, le tabelle delle menomazioni permanenti INAIL.

In queste elenchi sono presenti le lesioni e le malattie ed i relativi punteggi di invalidità permanente applicabili in fase di perizia medico legale, come ad esempio la tabella per le fratture da infortunio sul lavoro.

Stabilita la percentuale del danno biologico sarà possibile procedere a determinare l’importo monetario dell’indennizzo, anche grazie alla nostra utility sul calcolo del risarcimento INAIL.

Ricordiamo che per invalidità permanenti inferiori ai 6 punti percentuali (franchigia INAIL) non è previsto nessun risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria.

Per danni biologici compresi tra i 6 e 15 punti percentuali è invece previsto un risarcimento una tantum, erogato in capitale, che varia in base al punteggio di invalidità, al sesso e all’età del lavoratore.

Infine per gli infortuni e le malattie che hanno causato al lavoratore un danno biologico superiore al 15%, l’INAIL corrisponde una rendita vitalizia mensile, a cui va aggiunto un ulteriore importo per il risarcimento dei danni patrimoniali.

Elementi che influiscono sul calcolo del risarcimento dei danni patrimoniali sono la retribuzione annua del lavoratore, il grado di invalidità sofferto e il numero di familiari a carico.

Oltre agli indennizzi sopraelencati, al lavoratore sono fornite gratuitamente (esenzione ticket) le prestazioni sanitarie necessarie per guarire completamente e il più rapidamente possibile dalle lesioni subite.

Tutte queste prestazioni sono sempre garantite, anche se il datore di lavoro non ha versato il premio assicurativo.

 

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Risarcimento INAIL per morte sul lavoro

In caso decesso del lavoratore, l’INAIL riconosce anche un risarcimento ai familiari per incidente mortale sul lavoro.

Ai parenti della vittima (al coniuge e figli o in assenza di questi, ai genitori e ai fratelli conviventi e a carico del lavoratore) è corrisposto un capitale una tantum, un assegno funerario ed una rendita vitalizia o limitata nel tempo, a seconda del grado di parentela.

L’entità della rendita INAIL a favore dei congiunti della vittima viene calcolata, a partire da gennaio 2014, sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industriale (circa 30.000 euro) e viene rivalutata ogni anno in riferimento ai prezzi al consumo.

La rendita viene erogata ai familiari rispettando percentuali prefissate, in baso al grado di parentela che si aveva con la vittima (ad esempio 50% per il coniuge e 20% per ciascun figlio).

Anche l’entità della prestazione una tantum è un importo prefissato, che cresce in base al numero dei congiunti che ne hanno diritto (ad esempio 7.800 euro per nuclei di 2 familiari superstiti).

 

Il danno differenziale per gli infortuni sul lavoro

Come abbiamo visto precedentemente, l’INAIL riconosce un indennizzo al lavoratore infortunato a prescindere dalle responsabilità sue o di terzi soggetti.

Tuttavia, l’entità dell’indennità non è sufficiente a ristorare tutti i danni subiti dal danneggiato o dai familiari dello stesso in caso di infortunio mortale.

Infatti, oltre alla franchigia del 6%, sotto la quale l’INAIL non indennizza alcuna somma, l’ente assicurativo non corrisponde alcun risarcimento nemmeno per il danno morale o per i danni patrimoniali diversi dalla normale retribuzione lavorativa.

Nel caso in cui però, viene individuato un responsabile per l’infortunio diverso dal lavoratore stesso (il datore di lavoro, il Comune, un automobilista, ecc.), allora il soggetto danneggiato avrà diritto anche al risarcimento del danno differenziale.

Per danno differenziale si intende la differenza tra quanto è possibile richiedere in sede civilistica per il risarcimento integrale di tutti i danni subiti e quanto già indennizzato dall’INAIL.

Per ottenere il risarcimento del danno differenziale, l’onere della prova è a carico del lavoratore danneggiato, il quale dovrà quindi dimostrare una responsabilità del proprio datore di lavoro o di un terzo soggetto ed il nesso causale della condotta colposa di questi con i danni subiti.

 

Denuncia dell’infortunio sul lavoro

Gli obblighi per il lavoratore consistono nel comunicare immediatamente al proprio datore qualsiasi infortunio gli capiti, anche se non di grave entità (articolo 52 del D.P.R. n.1124 del 1965 e successive modificazioni).

E’ obbligatorio per il lavoratore comunicare immediatamente anche gli infortuni in itinere.

In base alla gravità del sinistro il lavoratore può andare o farsi accompagnare al più vicino Pronto Soccorso, oppure può recarsi dal proprio medico curante o, se presente, dal medico dell’azienda.

Il medico che presta la prima assistenza è obbligato a rilasciare al lavoratore infortunato il certificato medico con la diagnosi e la prognosi e a trasmetterlo all’INAIL per via telematica.

Il lavoratore infortunato ha l’obbligo di sottoporsi alle visite di controllo presso gli ambulatori INAIL quando richieste.

Il datore di lavoro invece ha l’obbligo di denunciare l’infortunio all’istituto assicurativo, quando questo comporti una prognosi superiore ai tre giorni, escluso quello del sinistro.

L’articolo 21, comma 1, del D.Lgs 151 del 2015 obbliga il datore a comunicare l’infortunio entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (o dei suoi numeri identificativi).

In caso di infortunio mortale di un lavoratore dipendente o assimilato, il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare l’evento entro 24 ore con qualsiasi mezzo gli permetta di certificare l’invio (art.53 del D.P.R. n.1124 del 1965 e successive modificazioni).

Stesso obbligo temporale vige anche per gli infortuni con pericolo di morte per il lavoratore.

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