Un incendio, come un terremoto può stravolgere la nostra vita in pochi attimi. Soprattutto se non abbiamo un’assicurazione che possa tutelarci con un risarcimento dei danni.

Uno scoppio, un’esplosione o un incendio possono provocare ingenti danni economici e patrimoniali e purtroppo, nei casi più gravi, anche serie lesione fisiche o addirittura la morte.

Degli oltre 900 incendi che si verificano ogni giorno in Italia, circa l’11% interessano le abitazioni e quasi il 6% le auto.

Assicurazione incendio casa e fabbricato, cosa copre?

Ormai richiesta obbligatoriamente nei mutui per l’acquisto di un’abitazione, la polizza casa incendio e scoppio tutela l’assicurato garantendo un risarcimento in caso di danni provocati da fiamme, scoppi, esplosioni, implosioni, fulmini, gas, fumo, ecc.

Queste tipologie di polizze obbligatorie vengono emesse con un vincolo, ossia fino alla scadenza o estinzione del mutuo; l’assicurazione in caso di incendio risarcisce direttamente la banca e non liquida alcun indennizzo senza il consenso della stessa.

L’assicurazione, stipulata con la banca o con la nostra compagnia assicurativa, come abbiamo visto, è obbligatoria per legge per accendere un mutuo, ma copre solo i danni relativi al fabbricato.

Se vogliamo mettere al sicuro anche tutti i nostri beni come i mobili, gli elettrodomestici, gli oggetti preziosi, i vestiti ecc. dobbiamo assicurare non solo il fabbricato, ma anche il contenuto dello stesso.

Altrimenti, in caso di incendio l’assicurazione coprirebbe solo le spese per la messa a nuovo dell’immobile, mentre tutti gli altri danni rimarrebbero a nostro carico.

Come sappiamo, se l’incendio non è molto vasto, le uniche cose che vengono seriamente danneggiate riguardano esclusivamente il contenuto di un’abitazione o di un locale commerciale.

 

Assicurazione ricorso terzi

Un’altra garanzia, molto utile da inserire nell’assicurazione incendio del fabbricato, è il ricorso terzi.

Questa copertura ci tutela per tutti i danni provocati dall’incendio a terze persone (ci protegge anche per altri eventi, così come stabilito dalle condizioni di polizza, come ad esempio per perdite d’acqua da infiltrazione o da rottura dell’impianto idrico).

Con questa clausola quindi, la compagnia risarcisce anche tutti i danni che l’incendio ha provocato a cose di terzi (case, locali, auto, appartamenti dei vicini, parti comuni di un condominio, ecc.).

In assenza di tale garanzia facoltativa, in caso di incendio, l’assicurato riceverebbe un risarcimento dall’assicurazione per far fronte a tutti i danni materiali subiti dalla propria abitazione o dal proprio locale, ma sarebbe costretto a pagare di tasca propria tutti i pregiudizi sofferti dai vicini e da altre persone.

Notiamo bene che questa garanzia copre soltanto i danni materiali patiti da terzi e non i danni fisici alla persona. Per tutelarci da questo specifico rischio è necessario inserire in polizza una copertura anche per la responsabilità civile per la proprietà e/o conduzione del fabbricato.

 

Assicurazione incendio auto, come funziona?

Tutti conosciamo l’assicurazione auto furto ed incendio. Questa copertura facoltativa garantisce un risarcimento per tutti i danni materiali subiti dal proprio veicolo a causa di furto totale o parziale e a seguito di incendio con sviluppo di fiamma, fulmine, scoppio ed esplosione.

Un auto può prendere fuoco durante la marcia per svariati motivi, tra cui il surriscaldamento eccessivo del motore per problematiche al sistema di raffreddamento, una perdita d’olio o di carburante, un corto circuito dell’impianto elettrico, ecc.

Purtroppo può capitare che l’auto prenda fuoco anche quando spenta e parcheggiata.

Quando l’auto si trova in sosta in un’area pubblica, i danni che l’incendio del nostro veicolo provoca a terzi (persone, auto, abitazioni, locali, ecc.) sono equiparati a quelli provocati dalla normale circolazione stradale (sentenze Cassazione n.1539 del 2011 e n.3108 del 2010).

La sosta del veicolo, infatti, quando avviene su un’area pubblica o ad essa equiparabile, rientra nel concetto di circolazione stradale; di conseguenza tutti i danni provocati dall’incendio o scoppio della vettura, anche se parcheggiata, rientrano negli eventi risarcibili ai sensi dell’assicurazione obbligatoria (la classica responsabilità civile auto).

 

Incendio doloso o in parcheggio privato

Quando l’auto non è considerata in circolazione (ad esempio quando parcheggiata in un’area privata), per evitare di dover pagare di tasca propria i danni che un incendio può provocare a terzi, è necessaria l’estensione di copertura denominata ricorso terzi da incendio, che la maggior parte delle compagnie assicurative già prevedono automaticamente all’interno dell’assicurazione obbligatoria.

Quando invece è la nostra auto a subire dei danni a causa di un incendio di un’altra vettura, parcheggiata in un’area privata, i danni subiti saranno risarciti grazie alla polizza incendio e furto.

Stesso discorso in caso di incendio appiccato con dolo (volontà cosciente ed intenzionale di provocare le fiamme).

Infatti, nel caso in cui la nostra auto subisse dei danni a causa di un incendio doloso di un’altra vettura, l’assicurazione della vettura colpevole non risponderebbe dei danni subiti da terzi.
Questo succede perché i danni provocati con dolo non rientrano nel concetto di circolazione stradale, anche se il veicolo si trova in un’area pubblica.

Per un ristoro dei danni, anche per queste particolari situazioni, è necessario essere muniti di una polizza furto e incendio.

 

Assicurazione incendio, cosa copre?

Nelle polizze assicurative contro l’incendio sono presenti dei termini che sono molto importanti da conoscere per evitare delle spiacevoli sorprese in caso di sinistro.

Il massimale di polizza, il capitale assicurato o la somma assicurata sono la stessa cosa e consistono nell’importo massimo che l’assicurazione risarcisce in caso di incidente.

Nel caso in cui il danno dovesse essere superiore alla somma assicurata, sarà l’assicurato a dover provvedere di tasca propria per la parte eccedente.

Nelle polizze auto, per determinare la somma assicurata viene utilizzato il valore di mercato della vettura, inclusi il valore degli accessori ed apparecchi di serie o indicati in polizza.

Nelle assicurazioni sulla casa è invece l’assicurato a dover scegliere il capitale da assicurare; di conseguenza è altamente consigliabile richiedere un massimale pari al reale valore del fabbricato.

Per valutare il danno da incendio del fabbricato e calcolare il risarcimento, l’assicurazione effettua una stima della spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate conservando le caratteristiche delle stesse.

Per quanto riguarda il contenuto invece, il risarcimento sarà pari al valore di rimpiazzo delle cose distrutte con cose nuove uguali o, se non possibile, equivalenti per uso, funzionalità e qualità. Da questa stima andrà sottratto il valore del contenuto rimasto integro dopo l’incendio.

Per gli oggetti non rimpiazzabili rimasti danneggiati o distrutti nell’incendio, l’assicurazione risarcirà il valore che avevano al momento del sinistro, ossia deprezzando il valore di mercato degli stessi, in base all’età, allo stato di conservazione, all’uso ed altre caratteristiche concomitanti.

 

Scoperto e franchigia assicurativa

Altri termini da conoscere prima di stipulare un’assicurazione incendio sono lo scoperto e la franchigia.

Lo scoperto è una percentuale della somma indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato in caso di sinistro. Uno scoperto del 20%, ad esempio, vuol dire che in caso di incendio, il risarcimento della compagnia assicurativa sarà ridotto di tale ammontare. Un danno di 1000 verrà quindi indennizzato con 800.

L’importo “non coperto” dall’assicurazione sarà quindi proporzionale all’entità dei danni, maggiore sarà il risarcimento e maggiore sarà la somma a carico dell’assicurato.

La franchigia invece è un importo prestabilito del danno risarcibile, che rimane a carico dell’assicurato.

A differenza dello scoperto, la franchigia è una cifra fissa, a prescindere dall’entità del risarcimento. Quando l’entità dei danni è inferiore all’importo della franchigia, l’assicurazione non è tenuta a risarcire alcuna somma.

Se invece i danni sono maggiori, l’entità del risarcimento dipenderà dal tipo di franchigia, assoluta o relativa, inserita nel contratto.

Se la franchigia è relativa, l’indennizzo sarà integrale e senza diminuzioni, se invece è assoluta, il risarcimento sarà ridotto dell’importo della franchigia.

 

Primo rischio assoluto, valore intero e regola proporzionale

Altra nozione importantissima da conoscere prima di stipulare una polizza contro gli incendi è la regola proporzionale e la differenza tra primo rischio assoluto e valore intero.

Disciplinata dall’articolo 1907 del Codice civile, la regola proporzionale consiste in una riduzione in proporzione del risarcimento, che si verifica quando l’assicurazione copre solo una parte del valore di una cosa.

Quando si assicura una cosa, scegliendo un massimale inferiore al valore della stessa, in caso di sinistro l’indennizzo assicurativo non sarà pari all’ammontare totale del danno, ma sarà ridotto in proporzione al rapporto tra capitale assicurato e valore della cosa al momento dell’incendio.

Facendo un semplice esempio, se assicuro una casa che vale 100.000 euro, scegliendo come massimale di polizza 50.000 euro, la proporzione tra capitale assicurato e valore della cosa è pari al 50%.

Il risarcimento in caso di sinistro seguirà la stessa proporzione, quindi in caso di danni pari a 80.000 euro, l’assicurazione mi risarcirà soltanto con 40.000 euro (il 50% dei danni).

La regola proporzionale non viene applicata a tutte le polizze, dipende infatti dalla forma che si sceglie di utilizzare:

  • valore intero: con questa forma di assicurazione, in caso di sinistro, verrà applicata la regola proporzionale, prevista dal Codice civile, qualora dalle stime risultasse che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose assicurate al momento del sinistro sia superiore al massimale di polizza;
  • primo rischio assoluto: con questa forma di assicurazione, più costosa della precedente, il danno verrà indennizzato fino alla concorrenza del massimale scelto, senza l’applicazione della regola proporzionale.

 

Risarcimento danni da incendio

L’assicurato, per ottenere un risarcimento danni dalla propria assicurazione, ha l’obbligo di avvisare tempestivamente la compagnia del sinistro (art. 1913 Codice civile) entro un prestabilito termine di tempo consultabile nelle condizioni di polizza.

L’assicurato inoltre deve presentare denuncia alle Autorità competenti, indicando le circostanze dell’evento e una stima approssimativa dei danni subiti; una copia della stessa dovrà essere trasmessa alla propria compagnia assicurativa.

L’assicurato è tenuto a conservare i residui del sinistro e a predisporre un elenco di tutti i danni subiti e delle cose distrutte e danneggiate, mettendo a disposizione della compagnia le fatture, gli scontrini, i registri e tutta la documentazione necessaria per le indagini e le verifiche dei periti.

L’ammontare dei danni viene determinato mediante accordo diretto tra le parti, o tramite periti nominati dalla compagnia e dall’assicurato, i quali dovranno indagare sulle circostanze del sinistro e procedere alla stima dei danni e alla liquidazione del risarcimento.

Qualora i due periti non trovino un accordo sulla stima dei danni e sull’ammontare del risarcimento sarà necessario incaricare un terzo perito. Assicurato e compagnia assicurativa sostengono ognuno le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

In caso di ulteriori disaccordi l’assicurato potrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

E’ ovviamente possibile ottenere un risarcimento per i danni subiti, anche in assenza di copertura assicurativa contro gli incendi, qualora vengano individuate, tra le cause del sinistro, delle responsabilità di terzi.

 

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Obbligo di salvataggio in caso di incendio

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1914 del Codice civile, l’assicurato ha l’obbligo di salvataggio in caso di sinistro, ossia deve fare tutto il possibile per evitare o diminuire il danno.

Tutte le spese sostenute dall’assicurato per diminuire il danno (a meno che siano considerate irragionevoli ed inconsiderate) sono a carico della compagnia assicurativa, anche se lo scopo non sia stato raggiunto o il loro ammontare, unitamente a quello del danno, sia superiore al massimale di polizza.

L’assicurato che dolosamente non rispetta l’obbligo di salvataggio perde totalmente il diritto ad ottenere un risarcimento (articolo 1915 Codice civile).

La stessa norma prevede invece una riduzione del risarcimento, in base ai pregiudizi sofferti dall’assicurazione, quando tale inadempimento sia di origine colposa.

 

Assicurazione incendio, quanto costa?

La polizza incendio per le auto è sempre abbinata alla polizza furto. Non è quindi possibile sottoscrivere una copertura solo per l’incendio, scoppio o esplosione del veicolo.

Anche per questo motivo, il premio per una polizza furto e incendio può subire notevoli variazioni in base alla città dell’assicurato.

A determinare queste grosse differenze (fino quasi al triplo) sono il numero di furti d’auto e frodi assicurative registrati nelle varie località.

A parità di città invece, i parametri che influiscono sul premio assicurativo di una polizza auto furto e incendio sono ovviamente: il valore commerciale della vettura assicurata, la presenza e tipologia dell’antifurto, il ricovero notturno del veicolo (garage, strada, parcheggio privato, ecc.) e anche la classe di merito del proprietario.

Per quanto riguarda l’assicurazione incendio di un’abitazione, i fattori che determinano il premio sono: il massimale assicurato, la forma d’assicurazione (valore intero o primo rischio), la tipologia di abitazione (appartamento o villa indipendente), il materiale di costruzione (tradizionale o in legno), l’uso (abituale o saltuario), la superficie in metri quadri, la città e se il fabbricato sia di proprietà o in affitto.

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