In tema di risarcimento danni da incidente stradale, il danneggiato ha diritto al ristoro dei danni fisici e dei danni economici subiti a causa dell’evento lesivo.

I pregiudizi economici patiti in conseguenza del sinistro stradale e rientranti nella sfera reddituale e patrimoniale del soggetto vittima dell’illecito vengono definiti danni patrimoniali.

Cosa sono i danni patrimoniali?

Quando a seguito di un incidente stradale (o di altri casi di illecito o inadempimento) si verificano, a causa dello stesso, delle diminuzioni nel patrimonio del danneggiato (ad esempio i costi per far fronte alle cure delle lesioni subite o le spese di riparazione del veicolo) o dei mancati guadagni (ad esempio le giornate lavorative perse), si parla di danni patrimoniali.

I danni patrimoniali colpiscono la sfera economica di un soggetto e si dividono in danno emergente e lucro cessante.

Fanno parte del danno emergente le perdite economiche dirette che ha causato il fatto illecito al patrimonio del soggetto danneggiato.

Rientrano nel lucro incessante invece i guadagni economici che avrebbe prodotto e raggiunto il danneggiato qualora non si fosse verificato l’evento lesivo ai suoi danni.

L’articolo 1223 del codice civile precisa che il risarcimento deve comprendere entrambe le voci, ossia le perdite subite e i mancati guadagni.

 

Cosa è il danno emergente da incidente stradale?

Per danno emergente si considera qualsiasi perdita e diminuzione economica e patrimoniale subita dal danneggiato in conseguenza di un fatto illecito (come ad esempio un incidente stradale).
Tali perdite devono interessare disponibilità già presenti nel patrimonio al momento del sinistro.

Alcuni esempi di danno emergente sono tutte le spese sostenute a causa del danno, tra le più frequenti abbiamo i costi di riparazione per quanto riguarda i danni materiali e le spese mediche per quanto riguarda i danni fisici subiti.

I costi del meccanico, i pezzi di ricambio, le visite mediche specialistiche, i farmaci ed eventuali interventi chirurgici sono solo alcuni esempi di danni patrimoniali emergenti di cui il danneggiato ha il diritto di ottenere un risarcimento.

Per dimostrare il danno emergente è sufficiente conservare tutti gli scontrini, le fatture e le prescrizioni inerenti ai costi sostenuti conseguenti l’incidente stradale.

 

Cosa è il lucro cessante da incidente stradale?

Per lucro cessante la giurisprudenza intende i mancati introiti e la perdita di occasioni di guadagno che il soggetto subisce e subirà negli anni a causa del sinistro stradale.

Un esempio può essere il lavoratore autonomo ed il libero professionista che perde giorni di lavoro o appuntamenti a causa dei danni fisici subiti o per l’impossibilità di utilizzare il veicolo incidentato.

Si parla di ricchezze non ancora presenti nel patrimonio e quindi ipotetiche e future ma che comunque si sarebbero ragionevolmente prodotte in assenza del sinistro stradale.

Rientra tra i danni da lucro cessante la perdita di capacità lavorativa specifica conseguente l’incidente stradale, ossia la capacità produttiva del soggetto.

 

La perdita della capacità lavorativa a causa di un sinistro stradale

La capacità lavorativa può essere generica o specifica. Per perdita o riduzione di capacità generica, si intende l’incapacità a svolgere le attività lavorative, che in base alle condizioni fisiche e alle qualifiche professionali, il danneggiato sarebbe stato in grado di svolgere se non si fosse verificato il sinistro.

Non si riferisce quindi ad un lavoro preciso e nemmeno a quello svolto effettivamente dal soggetto al momento del sinistro. Questa voce viene integrata nel risarcimento del danno biologico come lesione all’integrità psicofisica del danneggiato e non rientra quindi tra i cosiddetti danni patrimoniali.

Discorso diverso invece per quanto riguarda la perdita di capacità lavorativa specifica. Questa voce è riferita alla capacità di produrre reddito propria del danneggiato e non alla gravità delle lesioni subite.

Si parla di capacità specifica perché si riferisce all’attività realmente svolta dal danneggiato (la perdita di un dito della mano ad esempio, ha un incidenza significativamente diversa sul lavoro di un chirurgo rispetto a quello di un calciatore professionista).

Si hanno danni patrimoniali per riduzione o perdita di capacità lavorativa specifica quando:

  • la vittima non è più in grado di percepire lo stesso reddito che aveva prima dell’incidente stradale;
  • non è più in grado di raggiungere livelli reddituali che avrebbe ragionevolmente raggiunto se il sinistro non si fosse verificato;
  • non abbia potuto conseguire un risultato lavorativo favorevole per colpa dell’illecito subito.

Per ottenere il risarcimento di questa voce di danno il soggetto deve effettivamente dimostrare e dare prova della diminuzione del suo reddito e della sua capacità di guadagno (sentenza Cassazione n. 15031 del 6 giugno 2008).

Nel caso in cui le menomazioni subite a causa dell’incidente stradale fossero di un’entità tale da produrre nel danneggiato un’invalidità permanente elevata, i giudici accertano in maniera presuntiva la perdita patrimoniale per lucro cessante, liquidando il risarcimento tramite criteri equitativi.

 

Come calcolare il risarcimento da incapacità lavorativa specifica

Per il calcolo di questa voce di danno patrimoniale ci viene in aiuto l’art. 137 del Codice delle assicurazioni private, il quale specifica che:

in caso di danni alla persona, qualora si debbano considerare gli effetti di un invalidità temporanea o permanente sul reddito da lavoro del danneggiato, si considera come base di calcolo:

  • il reddito di lavoro più alto degli ultimi tre anni, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle ritenute e detrazioni di legge in caso di lavoro dipendente;
  • il reddito netto dichiarato più elevato degli ultimi tre anni in caso di lavoro autonomo;
  • qualora non fosse possibile accertare un reddito o risultasse troppo basso perché percepito da un lavoro saltuario, tale da rendere la vittima equiparabile ad un disoccupato, esso non può essere comunque inferiore al triplo dell’importo annuo della pensione sociale.

Nel risarcimento del danno patrimoniale da incapacità futura lavorativa, il reddito da utilizzare come base del calcolo deve essere aumentato dal giudice qualora si ritenga ragionevolmente che quest’ultimo sarebbe cresciuto nel corso degli anni; come ad esempio nel caso in cui la vittima di un incidente stradale sia un lavoratore ancora in giovane età.

Ricordiamo che l’onere della prova grava sul soggetto che chiede il risarcimento, esso deve concretamente dimostrare sia lo svolgimento di un’attività che produce reddito, sia la misura in cui le lesioni subite abbiano inciso sulla sua capacità lavorativa specifica.

clicca quiNOVITÀ!!! Richiedi una consulenza gratuita su questo argomento

Hai subito un danno e ti serve assistenza?

Scopri la nostra
GARANZIA ZERO RISCHI