Ecologici, pratici e divertenti, i monopattini elettrici stanno aumentando sempre di più nelle strade di tutto il mondo.

In Italia sono state introdotte diverse normative per regolamentare la circolazione di monopattini e segway con manubrio.

In questo articolo vedremo gli attuali decreti e come determinare le responsabilità e il risarcimento danni in caso di incidente.

Monopattini elettrici equiparati alle biciclette

La Legge di bilancio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 304 del 30 dicembre 2019 ha precisato che i monopattini elettrici con potenza massima di 0,5 kW sono, dal primo gennaio 2020, equiparati alle biciclette.

Con l’approvazione del Decreto Legge cosiddetto “milleproroghe” sono entrate in vigore a partire dal 1° marzo 2020 nuove disposizioni e norme di comportamento in materia di micromobilità elettrica.

Con questa nuova manovra tutti i monopattini a motore (elettrico o termico) con potenza o velocità superiori a quelli consentiti dalla legge (0,5 kW e 25km/h) non potranno circolare né su strada, né su piste o marciapiedi.

I monopattini possono essere utilizzati solo da persone di età superiore ai 14 anni e possono circolare esclusivamente su strade urbane dove è consentita la circolazione dei velocipedi e nelle strade extraurbane solo all’interno delle piste ciclabili; assolutamente vietato quindi l’utilizzo sui marciapiedi.

I limiti di velocità imposti sono pari a 25 km/h su strada e a 6 km/h nelle aree pedonali.

I mezzi per poter circolare devono essere dotati di segnalatori acustici (campanelli) e di sistemi di illuminazione; questi ultimi devono essere messi in funzione tutte le volte che le condizioni atmosferiche non consentano un’adeguata visibilità e obbligatoriamente mezz’ora dopo il tramonto; in questi casi è necessario anche indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

I monopattini elettrici che non hanno sistemi di illuminazione dopo il tramonto non possono circolare e devono essere condotti a mano.

I conducenti hanno l’obbligo di indossare il casco se minorenni e di circolare su un’unica fila e mai affiancati in numero superiore a due. Inoltre, chi guida un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve avere sempre le braccia e le mani libere e queste devono reggere entrambe il manubrio, tranne durante la segnalazione delle manovre di svolta.

Infine, è disposto il divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali e il divieto di trainare o farsi trainare da altri veicoli e di condurre animali.

Le multe per chi non rispetta queste disposizioni possono raggiungere gli 800 euro, con la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

 

Incidente tra monopattino e pedone

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, i monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette.

I velocipedi, secondo quanto stabilito dall’articolo 46 del Codice della Strada sono dei veicoli e chi li guida deve rispettare delle regole generali di diligenza e prudenza durante la circolazione.

Essendo un veicolo, chi guida un monopattino deve comportarsi come un conducente di auto e ha il dovere di prevedere e di evitare tutte le situazioni di pericolo in base alle condizioni del traffico e della strada.

In caso di scontro con un pedone è quasi scontato che la responsabilità dell’incidente sia addebitata al conducente del monopattino (risarcimento danni per il pedone investito), tuttavia può essere ravvisato un concorso di colpa in presenza di un comportamento colposo o negligente da parte di chi stava camminando a piedi.

Come abbiamo visto in un nostro precedente articolo sul risarcimento danni per il ciclista che investe un pedone, chi guida un veicolo ha l’obbligo di ispezionare costantemente il percorso che sta attraversando e di regolare la propria andatura al fine di prevenire ed evitare tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprenda, in base alle condizioni del traffico e della strada.

Come per le biciclette, in caso di sorpasso di un pedone, la manovra col monopattino deve essere effettuata tenendo un ampio margine di distanza di sicurezza e segnalandola attraverso l’utilizzo di segnalatori acustici.

L’attraversamento di un pedone non può essere considerato un evento imprevedibile (sentenza della Cassazione n.2596 del 2019), di conseguenza, chi guida un veicolo ha il dovere di prevedere in anticipo anche le condotte imprudenti degli altri utenti della strada.

Come ribadito nella sentenza n.13591 del 2020, anche il cambio improvviso di direzione da parte di un pedone non è un evento imprevedibile che esclude la responsabilità dell’investitore, in quanto, come detto, soprattutto in prossimità di incroci e marciapiedi e all’interno di centri urbani e parchi cittadini dove è prevedibile la presenza di persone che camminano, chi guida un veicolo, come il monopattino, deve rispettare delle regole generali di prudenza e di diligenza che gli consentano di evitare le collisioni.

La colpa esclusiva dell’incidente può essere addebitata al pedone investito solo quando la sua condotta colposa ha reso il sinistro del tutto inevitabile e imprevedibile, come può essere un attraversamento improvviso fuori dalle strisce, in condizioni di scarsa visibilità e in stato di ebbrezza (Corte di appello di Milano, sentenza n.2547 del 2019).

Mentre un concorso di colpa del pedone può essere ravvisato anche quando l’attraversamento della carreggiata sia stato effettuato in modo distratto, perché ad esempio impegnato ad utilizzare il cellulare mentre camminava (sentenza del Tribunale di Trieste n.3580 del 2019).

 

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Responsabilità nel sinistro tra monopattino e auto

Chi utilizza un monopattino, come i ciclisti e i pedoni, è considerato un utente debole dal Codice della Strada (art. 3, comma 53-bis) ed è meritevole di una maggior tutela dai pericoli derivanti dalla circolazione stradale.

Il conducente di un’auto ha delle responsabilità maggiori rispetto agli utenti deboli, perché guida un veicolo potenzialmente pericoloso, tuttavia in caso di sinistro tra un’auto e un monopattino non sempre le responsabilità sono solo dell’automobilista.

Considerato che il monopattino è equiparato alle biciclette e quindi rientra nella categoria dei veicoli, quando non è possibile accertare concretamente le cause dell’incidente stradale e le percentuali di responsabilità si applica la presunzione di egual concorso di colpa prevista dall’articolo 2054 del Codice civile per i conducenti coinvolti.

Per avere una piena ragione e quindi aver diritto ad un risarcimento integrale dei danni subiti è necessario dimostrare di non aver violato le disposizioni del Codice della strada e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

A seguito di un incidente tra chi guida un monopattino e un autoveicolo non è possibile compilare il modulo di constatazione amichevole, in quanto questa procedura è consentita solo in caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali sia previsto l’obbligo di assicurazione (art. 143 Codice delle assicurazioni).

In queste circostanze quindi, come per il risarcimento danni per l’incidente in bicicletta, è necessario seguire la procedura di risarcimento ordinario; quando la responsabilità è dell’automobilista, il danneggiato deve rivolgersi alla compagnia assicurativa dell’auto, richiedendo tramite una lettera, preferibilmente una raccomandata con ricevuta di ritorno, il ristoro dei danni subiti.

Mentre in caso di responsabilità del conducente del monopattino, è quest’ultimo a doversi fare carico, di tasca propria, del rimborso dei danni provocati, a meno che non sia stata stipulata una polizza sulla responsabilità civile che comprenda anche questa tipologia di eventi.

Quando si rimane coinvolti in un sinistro è molto importante, per accertare la dinamica del sinistro e per quantificare correttamente i danni subiti, raccogliere e conservare più prove possibili dell’evento e allegarli alla denuncia di incidente da inviare alla compagnia assicurativa del danneggiante, come ad esempio le fotografie della posizione dei mezzi coinvolti, dei danni riportati e della strada in cui avvenuta la collisione, i nominativi di eventuali testimoni che hanno assistito all’urto, la copia del verbale delle forze dell’ordine se intervenute, tutta la documentazione medica e i certificati del pronto soccorso in caso di incidente stradale con feriti.

 

Incidente in monopattino provocato da una buca stradale

L’ente proprietario di una strada è responsabile dei danni e delle lesioni provocate al conducente che cade dal monopattino a causa di una buca o di un manto dissestato.

L’amministrazione è responsabile dei danni provocati dalla cosa in custodia, così come stabilito dall’articolo 2051 del Codice civile.

Per liberarsi da tale responsabilità il Comune devo provare che l’evento sia stato determinato da un caso fortuito imprevedibile e inevitabile o da un comportamento imprudente dello stesso danneggiato.

Nella sentenza n.6034 del 2018, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che il Comune è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal conducente caduto a causa dell’omessa manutenzione della strada.

Nel caso in oggetto il danneggiato aveva perso l’equilibrio per colpa della presenza di buche e pietrisco non segnalati da cartelli di pericolo, provocandosi nella caduta diversi traumi e ferite.

In questi casi spetta al danneggiato, per ottenere un risarcimento per la caduta causata da una buca stradale, dimostrare il nesso causale tra l’evento dannoso e la strada, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche di quest’ultima.

È invece compito dell’ente proprietario, per evitare di dover pagare un risarcimento o per ridurne l’entità (in presenza di un concorso di colpa), dimostrare che il comportamento imprudente del danneggiato abbia interrotto il nesso eziologico tra il fatto e l’evento dannoso, e ciò accade quando la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista ed evitata con l’adozione delle cautele normalmente attese in quelle circostanze da parte del conducente di un veicolo.

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