Secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 53-bis del Codice della strada, i pedoni e i ciclisti, insieme ai disabili in sedia a rotelle, sono considerati gli utenti deboli della strada, ossia quelli più vulnerabili in caso di collisione.

Secondo le recenti sentenze e un costante orientamento giurisprudenziale, in caso di incidente stradale l’utente debole ha quasi sempre ragione.

Ma cosa succede quando il sinistro avviene tra due utenti considerati deboli come un pedone e un ciclista? Chi è il responsabile del sinistro ed è quindi tenuto al risarcimento dei danni provocati?

Scopriamolo insieme.

Ciclista investe pedone: chi paga?

In una recente sentenza della Cassazione, la n.13591 del 2020, la Corte ha dovuto decidere in merito ad un investimento da parte di un ciclista di un uomo che stava facendo jogging all’interno di un parco cittadino .

Lo scontro aveva provocato al runner delle gravi lesioni fisiche e al ciclista è stato addebitato il reato di lesioni personali colpose, previsto dall’articolo 590 del Codice penale e condannato al risarcimento dei danni provocati.

Il ciclista aveva fatto ricorso per Cassazione perché, a suo dire, l’incidente era stato provocato da un mutamento improvviso di direzione da parte del corridore e la collisione era stata laterale e non da tergo.

Tuttavia, la Corte ha ribadito che un ciclista, considerato che la bicicletta secondo l’articolo 46 del Codice della strada è un veicolo, deve rispettare delle regole generali di prudenza e di diligenza durante la circolazione, soprattutto all’interno di un parco cittadino, dove la presenza di pedoni è prevedibile, così come i loro eventuali cambi di direzione.

Secondo questa sentenza quindi, il ciclista è responsabile dell’incidente, in quanto avrebbe dovuto adeguare la propria velocità tenendo conto del luogo, sorpassare il pedone tenendo un ampio margine di distanza di sicurezza e segnalare la manovra attraverso l’utilizzo del campanello.

La violazione di queste regole è stata per i giudici la causa esclusiva dell’incidente, in quanto se fossero stare rispettate, la collisione tra il ciclista e il runner si sarebbe potuta tranquillamente evitare, nonostante un eventuale brusco cambiamento laterale di direzione da parte di quest’ultimo.

Per questi motivi, accertata anche la responsabilità penale del ciclista, quest’ultimo è stato condannato al risarcimento danni per l’investimento del pedone.

 

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Responsabilità del ciclista

La bicicletta, come detto, è definita come un vero e proprio veicolo dal Codice della strada, di conseguenza il ciclista deve comportarsi come un conducente di auto durante la propria circolazione.

Secondo la Cassazione infatti, nella sentenza n.2596 del 2019, anche un ciclista ha il dovere di ispezionare continuamente la strada che sta percorrendo, di regolare la propria velocità in base alle condizioni della strada e del traffico e di prevedere tutte le situazioni di pericolo che la comune esperienza comprende.

Nel caso in oggetto, un ciclista aveva investito un pedone che stava attraversando la carreggiata fuori dalle strisce pedonali, procurandogli delle lesioni fisiche.

La Corte ha ribadito che il ciclista non può liberarsi dalla responsabilità di un investimento del pedone, solo perché quest’ultimo attraversava in modo distratto fuori dai passaggi pedonali preposti.

Infatti, secondo i giudici, l’attraversamento della carreggiata da parte di un pedone non è da considerarsi un evento del tutto imprevedibile, soprattutto in prossimità di un incrocio, di un centro urbano o in presenza di marciapiedi.

Perciò, chi guida un veicolo, bicicletta compresa, ha il dovere di mantenere un’andatura che gli permetta di evitare collisioni e di prevedere in anticipo i comportamenti imprudenti degli altri utenti della strada, soprattutto quelli più deboli come i pedoni.

Inoltre, come previsto dall’articolo 182 del Codice della strada, i ciclisti devono condurre il proprio veicolo a mano quando la circolazione possa essere di intralcio o di pericolo per i pedoni e devono usare la comune prudenza e diligenza.

Secondo la sentenza n.18321 del 2019 della Cassazione, per escludere la responsabilità del conducente in caso di investimento di un pedone è necessario che il comportamento di quest’ultimo sia stato la causa esclusiva del sinistro, ossia che tale condotta sia stata eccezionale, imprevista, atipica e imprevedibile, tanto da essere sufficiente a produrre da sola l’evento.

La colpa esclusiva del sinistro può quindi essere addebitata al pedone solo quando il suo comportamento ha reso lo scontro imprevedibile e inevitabile, come ad esempio potrebbe essere il caso del runner che attraversa velocemente la strada o una pista ciclabile, fuori dalle strisce pedonali, sbucando improvvisamente da dietro un cespuglio.

In caso di responsabilità esclusiva o di concorso di colpa del pedone, spetta anche al ciclista che ha investito un risarcimento per l’incidente stradale in bicicletta, per i danni fisici e materiali che ha subito a causa dello scontro.

 

Concorso di colpa del pedone

Il pedone, come abbiamo visto precedentemente, è l’utente debole della strada per definizione è in caso di investimento la responsabilità dell’accaduto è quasi sempre del conducente del veicolo. Quasi sempre.

Infatti, i pedoni, come gli altri utenti, hanno l’obbligo di rispettare le norme del Codice della strada.

L’art.190 C.d.S. elenca delle norme di comportamento che i pedoni devono adottare, come l’obbligo di circolare sui marciapiedi e sugli altri spazi per essi predisposti e, in assenza di questi, per non creare intralcio alla circolazione, sul margine esterno della carreggiata in senso opposto a quello di marcia dei veicoli.

Un altro obbligo in capo ai pedoni è quello di attraversare la carreggiata attraverso le apposite strisce, i sottopassaggi e gli attraversamenti pedonali o, in assenza di questi, in senso perpendicolare, prestando la massima attenzione per evitare pericoli per sé o per gli altri e dando la precedenza ai conducenti.

È inoltre vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla strada, attraversare la carreggiata passando anteriormente agli autobus e tram in sosta o  diagonalmente le intersezioni.

In caso di incidente, qualora la persona investita abbia violato le disposizioni del Codice della strada, può essere ravvisato un concorso di colpa del pedone e, nei casi più gravi, anche una responsabilità esclusiva dell’investito.

Ad esempio, nella sentenza n.380 del 2019 del Tribunale di Trieste, è stato attribuito un’80% di responsabilità al pedone investito che si era immesso di corsa sulla strada, senza prima verificare se stessero sopraggiungendo veicoli, in quanto intento ad utilizzare il proprio smartphone.

Mentre la Corte di appello di Milano, nella sentenza n.2547 del 2019, ha ascritto la responsabilità esclusiva dell’investimento al pedone che aveva attraversato la strada di notte, in abiti scuri, sotto la pioggia e in evidente stato di ubriachezza.

 

Cosa rischia il ciclista che investe un pedone?

Come abbiamo visto nel corso dell’articolo, il ciclista che investe un pedone, oltre a dover rispondere civilmente dei danni procurati con un risarcimento, rischia un processo penale per il reato di lesioni personali e, in caso di sinistro mortale, anche una condanna per omicidio stradale.

L’entità di un risarcimento per incidente stradale mortale o per lesioni gravi invalidanti può essere molto elevata e il ciclista che non è coperto da una polizza sulla responsabilità civile è tenuto a pagare di tasca propria tutti i danni provocati.

Ricordiamo che secondo l’articolo 2740 del Codice civile il danneggiante deve rispondere con tutto il suo patrimonio, presente e futuro, dei danni provocati ingiustamente a terzi.

Il reato di lesioni personali colpose è disciplinato dall’articolo 590 del Codice penale, il quale stabilisce che chi provoca colposamente una lesione personale a terzi è punito con la reclusione fino a tre mesi o con una multa di circa 300 euro.

Se la lesione subita dal danneggiato è grave, ossia quando mette in pericolo la vita del danneggiato, gli causa un periodo di inabilità temporanea superiore a 40 giorni oppure un’invalidità permanente di un organo, la pena della reclusione passa da uno a sei mesi e la multa fino a 600 euro circa.

Quando invece la lesione è considerata gravissima, ossia menomazioni che provocano una malattia insanabile, una deformazione permanente del viso, la perdita di un arto, di un organo o di un senso, il periodo di reclusione è innalzato fino a 2 anni e la multa oltre i 1200 euro.

La norma prosegue stabilendo che quando la lesione è stata provocata a causa di una violazione delle norme del Codice della strada, la pena della reclusione arriva fino a 3 anni.

In caso di morte del pedone investito, il ciclista rischia una condanna per omicidio stradale, che nei casi più gravi, come per la guida in stato di ebbrezza, prevede la pena della reclusione fino a 12 anni.

Periodi di reclusione che possono essere aumentati fino a due terzi della loro durata in presenza di circostanze aggravanti come la fuga o l’omissione di soccorso da parte del conducente.

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