Gli incidenti stradali in bicicletta in Italia sono in costante calo (cifre dimezzate dal 2001), nonostante un netto incremento delle vendite delle due ruote. Secondo statistiche europee, più biciclette circolano e meno incidenti mortali si verificano nel nostro continente.

Le norme che deve rispettare un ciclista

Secondo il Titolo V del Nuovo Codice della Strada, introdotto con d. lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, all’articolo 182 sono previste specifiche norme comportamentali a carico dei ciclisti in sede di circolazione con velocipedi.
L’articolo 182 reca tutta una serie di indicazioni volte a regolamentare l’esatto comportamento che i ciclisti devono tenere sulla strada, così sommariamente sintetizzabili:

  • in tutti i casi in cui il traffico stradale lo richieda, o al di fuori dei centri abitati, bisogna procedere in fila unica o al massimo in un affiancamento laterale di soli due velocipedi complessivi;
  • i ciclisti devono reggere il manubrio con almeno una mano ed essere in grado di vedere liberamente davanti e ai lati per l’opportuno compimento delle manovre;
  • hanno il divieto di condurre animali e di trainare veicoli salvo nei casi consentiti dalla normativa;
  • i ciclisti inoltre devono condurre il veicolo a mano nei casi in cui la circolazione sullo stesso possa risultare pericolosa per i pedoni e hanno il dovere di usare la comune diligenza e la comune prudenza al pari dei pedoni;
  • è vietato, secondo l’art.182, trasportare altre persone sulla bicicletta, salvo che la stessa non sia appositamente costruita ed attrezzata per il trasporto di più persone.

La piena conformità comportamentale del soggetto circolante alle previste prescrizioni di legge consente di escludere che lo stesso possa essere chiamato a rispondere di un eventuale incidente subito in concorsualità di colpa con il responsabile dell’accaduto.
Posto che la polizza assicurativa risulta essere obbligatoria soltanto per gli autoveicoli, le ipotesi di incidente in sede di circolazione sulla strada con un velocipede sono piuttosto frequenti, e si possono configurare in diversi contesti realizzativi.

 

Risarcimento per sinistro tra biciclette

Ai ciclisti si applicano tutte le norme del Codice della Strada, siano essi cartelli, sensi unici, divieti di inversione di marcia, obblighi di rispetto al semaforo; questo assunto spiega che in caso di incidente avvenuto tra due o più soggetti in bicicletta vanno applicate le norme regolanti la responsabilità automobilistica.

Salvo che non si riesca a dimostrare l’univocità di colpa a carico di uno solo dei soggetti coinvolti, scatta in automatico una presunzione di colpa al 50% per entrambi i ciclisti. Ai fini dell’ottenimento di un eventuale risarcimento per la riparazione del danno subito, stante la mancata obbligatorietà assicurativa, è necessario chiedere al responsabile del sinistro i suoi documenti personali che ne consentano un’immediata identificazione per poi procedere ad una diffida per ottenere il ristoro dei danni subiti. Qualora quest’ultimo si rifiutasse di fornirli, foto, una eventuale richiesta di intervento delle forze dell’ordine o testimonianze di terzi potrebbero sopperire al diniego per la ricostruzione veritiera del fatto accaduto e ad un corretto accertamento delle dovute responsabilità.

 

Risarcimento incidente per colpa delle condizioni della strada

Nel caso in cui il ciclista subisse un infortunio a causa di cattive condizioni del manto stradale, la sua richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente all’ente proprietario di quel tratto di strada, solitamente il Comune di riferimento nel luogo in cui è successo il fatto.

Per l’ottenimento di una riparazione al danno subito occorrerà dimostrare di aver tenuto una condotta di guida pienamente rispondente alle prescrizioni normative e di non aver potuto evitare il pericolo in alcun modo. L’evento dannoso quindi deve essere imprevedibile ed inevitabile. Anche in questo caso, soprattutto in occasione di danni fisici, per ottenere un giusto risarcimento sono utilissime foto, testimonianze, verbali e tutti i certificati medici.

 

Risarcimento incidente tra pedone e ciclista

Per facilitare l’individuazione del responsabile dell’incidente, ricordiamo che i marciapiedi sono ad uso esclusivo dei pedoni e quindi le biciclette, in quanto veicoli, non possono circolare in questa parte delimitata della strada. Il ciclista nei marciapiedi deve condurre il proprio veicolo a mano per evitare pericoli per i pedoni. Ricordiamo anche che le piste ciclabili sono da considerarsi come normali tratti di strada e i pedoni devono attraversarle attraverso le apposite strisce pedonali o facendo la massima attenzione.

Per quanto riguarda i percorsi ciclopedonali, anche qui il ciclista è obbligato a marciare con cautela, mantenendo una velocità che gli permetta di arrestarsi tempestivamente di fronte alle situazioni di pericolo, anche quando gli sia impedito il transito dalla presenza di pedoni.

 

Risarcimento incidente tra bicicletta e automobile

In caso di incidente tra ciclista e automobilista, accertata l’assenza di un concorso di colpa, il soggetto danneggiato potrà chiedere il risarcimento direttamente all’assicurazione a cui è legato l’autoveicolo della controparte. In questo caso la compagnia assicurativa potrebbe incaricare un perito per verificare i danni e visionare il mezzo.

Il ciclista danneggiato dovrà necessariamente collaborare con l’assicurazione mettendo a disposizione la propria bicicletta per consentire il corretto svolgimento della perizia, in caso contrario si perderà il diritto al risarcimento dei danni subiti, così come conferma una recente sentenza (sentenza n. 1829/18) della Cassazione.

 

Risarcimento incidente in bicicletta in itinere nel tragitto casa lavoro

Le ipotesi di infortunio in itinere contemplano il verificarsi di un incidente durante il tragitto casa – lavoro. A differenza degli infortuni in itinere avvenuti a mezzo auto, per i quali si richiede al conducente la dimostrazione della dovuta necessità del mezzo privato utilizzato, in caso di incidente subito da un ciclista l’organo deputato al risarcimento, in questo caso l’Inail, paga in ogni caso stante l’avvenuta indicazione normativa che presume il mezzo velocipede essere sempre necessitato.

Le opzioni di mancato risarcimento, in sede di infortunio in itinere, sono strettamente legate o al caso di incidente ciclistico addebitabile direttamente al conducente oppure alle ipotesi di tutela assicurativa non operante a fronte di interruzioni o deviazioni non necessitate del tragitto di andata e ritorno dal lavoro, nonché al di fuori di percorsi del tutto indipendenti dalla professione.

 

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A chi rivolgersi per il risarcimento da incidente in bicicletta e quale documentazione produrre?

Mancando l’obbligo di una stipula assicurativa, la constatazione amichevole non si applica alle ipotesi di incidenti ciclistici. Il modello CAI, conosciuto più comunemente come CID in riferimento alla Convenzione Indennizzo Diretto, consente alle parti coinvolte di accordarsi velocemente sulle responsabilità del fatto accaduto e di strutturare una prova dell’evento incidentale che ha valore prioritario in sede di ricostruzione dei fatti e accertamento degli addebiti per colpa, ma non può estendersi ai velocipedi che seppur considerati veicoli al pari delle automobili non appartengono alla categoria dei veicoli a motore, così come espressamente richiesto dall’art. 143 del Codice delle Assicurazioni.

Si configura così un parallelismo tra procedura diretta, fruibile dai soli automobilisti che hanno facoltà di chiedere un risarcimento direttamente alla propria società assicurativa, e procedura indiretta riguardante il ciclista che deve rivolgersi con apposita lettera di richiesta risarcimento al conducente del veicolo, responsabile in solido con il proprietario dell’automobile qualora non coincidessero nella stessa persona.

In tutte le ipotesi di sinistro stradale ai danni di un ciclista su velocipede la documentazione da produrre per l’ottenimento del risarcimento del danno è sempre la stessa e consiste in:

– dati del responsabile dell’accaduto;
– referto medico attestante la prognosi e i danni subiti dal ciclista conducente;
– certificazione dei danni al veicolo velocipede;
– lettera di richiesta di risarcimento, indirizzata al responsabile, all’assicurazione, al Comune o all’Inail, a seconda dei casi suesposti.

Quanto alle attestazioni mediche, il referto di Pronto Soccorso risulta essere molto più indicato rispetto ad una certificazione di parte. Inoltre, è sempre consigliabile l’utilizzo d’invio di tutta la documentazione a mezzo raccomandata A/R.
Nonostante il rispetto delle regole procedurali per l’ottenimento dell’indennizzo, è sempre fatta salva la possibilità di vedersi addebitare parte della colpa in relazione alla dinamica del sinistro. La presunzione di pari responsabilità, nello specifico, opera tutte le volte in cui non risulta possibile stabilire con certezza l’incidenza delle reciproche condotte.

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