L’investimento di un pedone da parte di un veicolo è sicuramente uno degli incidenti stradali peggiori.
In questo articolo vedremo come comportarci in questa spiacevole situazione, soffermandoci sulle responsabilità del sinistro e su tutte le tipologie di danno di cui il danneggiato ha diritto ad ottenere un risarcimento.
La responsabilità per l’investimento del pedone
Il conducente del veicolo, nella quasi totalità dei casi di investimento di un pedone, è considerato l’unico responsabile del sinistro e condannato al risarcimento di tutti i danni patiti dalla vittima.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 2054 del codice civile, il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire tutti i danni causati a cose e persone dalla sua circolazione, a meno che riesca a dimostrare di aver fatto di tutto per evitare il sinistro.
Una cosa è certa, investire un pedone mentre sta attraversando sulle strisce pedonali, non lascia alcun dubbio nel considerare il conducente del veicolo come pieno responsabile del sinistro al 100%.
Il pedone non ha alcun onere della prova, è necessario dimostrare solo l’avvenuto sinistro e i danni riportati. In assenza di ulteriori prove, a differenza dello scontro tra veicoli, quando si presume sempre un concorso di colpa, in caso di investimento di un pedone, la responsabilità viene sempre attribuita al conducente del veicolo.
Il trasporto in ospedale
Se a causa dell’incidente, il pedone subisce delle lesioni fisiche, anche lievi, è importante recarsi al pronto soccorso per ricevere le prime cure.
In ogni incidente stradale con feriti, gli organi di polizia stradale sono obbligati a prestare assistenza o a predisporre l’arrivo di personale e mezzi specializzati per il soccorso.
Nel proprio intervento le autorità hanno anche il compito di annotare gli estremi identificativi dei soggetti e veicoli coinvolti nell’incidente, di raccogliere le dichiarazioni di eventuali testimoni che hanno assistito al sinistro (art.350 e 351 del codice di procedura penale) e di fare tutte le rilevazioni necessarie per ricostruire la dinamica dell’evento.
Il danneggiato per conoscere i dati della controparte, anagrafici ed assicurativi, qualora sia stato trasportato in ospedale e quindi impossibilitato a raccoglierli il giorno dell’incidente, può recarsi nei giorni successivi presso il comando di polizia intervenuta nel luogo del sinistro, per farsi consegnare i verbali sull’accaduto, in cui troveremo tutti i dati di cui abbiamo bisogno.
In caso di trasporto in ospedale, il pedone, per ottenere un giusto ed integrale risarcimento, deve preoccuparsi di conservare tutta la documentazione medica, gli scontrini e le fatture per medicine ed esami clinici e tutti i certificati che gli verranno consegnati durante le cure e le terapie per le lesioni fisiche riportate nell’incidente.
Il danno biologico da investimento del pedone
Una volta terminato il periodo di prognosi (che può essere rinnovato ad ogni visita medica di controllo), viene rilasciato al danneggiato il certificato di guarigione clinica.
Con tutta la documentazione medica raccolta è consigliabile effettuare una visita medico legale di parte per accertare i postumi permanenti conseguenti le lesioni riportate nell’incidente.
Il danno biologico viene quantificato dal medico in punti percentuali di invalidità permanente e in periodi di tempo di inabilità temporanea.
Per invalidità permanente si intende la perdita o la diminuzione insanabile e definitiva della capacità di svolgere una generica attività lavorativa proficua, a prescindere dell’effettiva professione svolta dal danneggiato. Attraverso l’ausilio di specifiche tabelle, il medico legale valuterà le lesioni permanenti del danneggiato nella loro interezza, stabilendo un valore in termini percentuali.
Per il calcolo del risarcimento per invalidità permanente, oltre alla percentuale riscontrata dal medico legale, è determinante anche l’età del soggetto danneggiato. Minore è l’età e maggiore sarà il risarcimento, in quanto si considera che tanto più è giovane un soggetto, tanto più durature saranno le conseguenze negative causate dalle menomazioni permanenti subite.
L’inabilità temporanea consiste invece nel periodo di tempo necessario a riprendersi dall’infortunio.
L’inabilità è calcolata in giorni e può essere assoluta quando il soggetto è impossibilitato a svolgere la proprie attività quotidiane, ad esempio durante i giorni di ricovero ospedaliero, oppure può essere parziale quando la riduzione della propria capacità non è totale, ad esempio durante la convalescenza o il post operatorio.
Ad ogni giorno di inabilità corrisponde un importo monetario prestabilito da apposite tabelle per il suo risarcimento.
Nel risarcimento del danno biologico, inoltre, sono compresi anche il danno morale e il danno esistenziale, ossia le sofferenze e le ansie patite dal danneggiato a causa dell’incidente e l’effettivo peggioramento della qualità della vita conseguente le menomazioni riportate.
Il risarcimento per morte del pedone
In caso di incidente stradale mortale, i prossimi congiunti della vittima hanno diritto ad ottenere un risarcimento per le sofferenze e i turbamenti patiti a causa del decesso (perdita parentale) e per i danni sofferti nella sfera economica e patrimoniale per danno emergente e lucro cessante.
Se il decesso è avvenuto a causa dell’incidente, ma non immediatamente e dopo un apprezzabile lasso di tempo, nel quale la vittima ha avuto modo di prendere coscienza della propria fine imminente, è previsto anche un risarcimento per il danno biologico patito dalla vittima e trasmissibile iure hereditatis agli eredi della stessa e calcolata tramite specifiche tabelle predisposte dal Tribunale di Milano.
Per questa tipologia di danno risarcibile consigliamo la lettura su come calcolare il danno terminale.
Il danno patrimoniale per il pedone investito
I danni patrimoniali sono i pregiudizi che colpiscono la sfera economica e reddituale del danneggiato.
Tutte le perdite economiche dirette che ha patito il danneggiato a causa del sinistro rientrano nella categoria del danno emergente (ad esempio le spese sostenute per la cura delle lesioni fisiche riportate).
Per ottenere il risarcimento di questa voce è necessario presentare tutta la documentazione inerente i costi sostenuti dal momento del sinistro in poi.
Per lucro cessante invece, si intendono i mancati i guadagni che il danneggiato poteva ragionevolmente conseguire qualora il sinistro non si fosse verificato.
Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i giorni di lavoro persi oppure i danni futuri che si prevedono quando dal sinistro scaturisce una riduzione della propria capacità lavorativa (ad esempio quando la vittima non è più grado di percepire lo stesso reddito che otteneva prima del sinistro a causa delle menomazioni riportate).
La richiesta di risarcimento
Il pedone, per ottenere un risarcimento, deve farne richiesta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla compagnia assicurativa con cui è assicurato il proprietario del veicolo.
La diffida può essere inviata dal danneggiato o da un suo legale incaricato; l’assicurazione ha 90 giorni di tempo per rispondere con un’offerta di risarcimento o in caso di una non formulazione di offerta deve comunicarne le motivazioni.
La compagnia d’assicurazioni, prima di formulare un’offerta di risarcimento incaricherà un medico legale per visitare il danneggiato ed ottenere una propria valutazione sui danni riportati dallo stesso.
Il pedone non può rifiutare di effettuare gli accertamenti richiesti dall’assicurazione, altrimenti il termine di 90 giorni rimane sospeso fino a quando non verrà effettuata la visita e nell’attesa non potrà nemmeno essere intrapresa una causa davanti ad un giudice.
Quando viene ricevuta l’offerta di risarcimento da parte dell’assicurazione, il danneggiato può accettarla e la compagnia deve effettuare il pagamento entro 15 giorni; oppure può rifiutare l’importo perché non ritenuto congruo, ma anche in questo caso la Compagnia deve procedere ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal rifiuto. L’importo corrisposto verrà considerato come un acconto rispetto alla maggior somma richiesta in seguito.
Per “trattare” con la compagnia, in caso di offerta non ritenuta all’altezza, prima di andare in causa davanti ad un giudice, è necessario tentare una conciliazione amichevole con il procedimento di negoziazione assistita, tramite l’intervento di un legale di fiducia esperto in materia.
Se anche in questo caso non si dovesse trovare un accordo tra le parti, è possibile ricorrere alle azioni giudiziarie per ottenere il giusto risarcimento dei danni subiti.
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Il concorso di colpa
Non sempre la responsabilità può essere addossata totalmente al conducente del veicolo, in tali casi anche la condotta del pedone può considerarsi concausa del sinistro.
In questo caso si parla di concorso di colpa tra le parti ed il pedone investito si vedrà applicare una riduzione del risarcimento in proporzione alla percentuale di colpa riscontrata.
Qualora vengano riscontrate delle violazioni del Codice della Strada da parte del pedone, come ad esempio l’attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali oppure un attraversamento in diagonale della carreggiata, il risarcimento potrebbe essere ridotto, sempre che il conducente riesca a dimostrare che senza queste violazione sarebbe riuscito ad evitare l’impatto.
Attraversare un rettilineo con ottime condizioni di visibilità, anche se effettuato fuori dalle strisce, difficilmente può considerarsi un concorso di colpa se viene stabilito un eccesso di velocità da parte del conducente del veicolo.
Buongiorno, io sono stato investito e scaraventato a terra dal posteriore di un’auto che procedeva in senso unico ed in retromarcia in una via con parcheggi a lisca di pesce da ambo i lati ove era posteggiata la mia vettura a circa 2 metri dal sottoscritto. Mi conduco quindi dal marciapiede laterale al lato del bagagliaio della mia vettura per prendere alcune cose, e proprio per non sbucare dal nulla ho allargato la mia direzione qualche metro prima della mia automobile per rimanere a vista dalle macchine che sarebbero potute sopraggiungere frontalmente essendo appunto un senso unico; guardavo la direzione del senso di marcia ignaro che alle mie spalle, una signora inizia una manovra in contromano e retromarcia, probabilmente per posteggiare in uno spazio che si era liberato dopo il suo passaggio, il conducente dell’auto non mi vedeva durante il percorso; preciso che sono non stato colpito defilandomi dalle auto parcheggiate all’ultimo istante ma ero già in traiettoria del bagagliaio posteriore della vettura di qualche metro, costeggiando altre 3/4 macchine accanto alla mia. Sono stato balzato in avanti cadendo rovinosamente a terra, la signora scesa, presa dal panico, chiama ambulanza e carabinieri, i quali arriveranno solo dopo esser stato portato al pronto soccorso. la signora riferirà ed insisterà alle forze dell’ordine che non ero sul marciapiede e che devo aver infranto il codice della strada in quanto non si sarebbe dovuto verificare il sinistro se non fossi stato in quel punto preciso. Dall’ospedale mi danno 10 giorni di referto ma continuo ad accusare dolore ad un gomito, per cui credo che farò degli accertamenti. Ho ricevuto la multa di 16 euro appunto perchè mi dirigevo verso il bagagliaio posteriore della mia auto, ed ho saputo, ad oggi, dopo esser stato alla mia assicurazione per chiedere assistenza sulla formulazione richiesta danni, passati appunto ormai 30 gg dal sinistro, che la signora non ha fatto denuncia alla propria compagnia la quale era ignara di tutto. Ho inviato il referto con la richiesta danni di questi 10 giorni trascritti dal pronto soccorso, ma nell’incidente mi si è piegata una chiave del blindato della mia attività, non facile da riduplicare, ho quindi girato diverse ferramenta che rimbalzandomi da una parte all’altra non hanno potuto aiutarmi, mi sono fatto lasciare le loro dichiarazioni datate e timbrate, mi si è rotto uno smartphone di ultima generazione cadendo a terra, con il tutore al braccio ho perso del lavoro , facendo il fotografo, di un centinaio di clienti per un evento sportivo importante che si è verificato a distanza di 5 giorni dal sinistro, ho conservato conversazioni con alcuni clienti persi in cui mi scusavo per il disagio e spiegando la mia situazione di non poter scattare fotografie per quel grosso evento in questione. la mia assicurazione invia la richiesta all’assicurazione del conducente, riguardante il referto medico, ma mi consiglia di rivolgermi ad un avvocato per recuperare il mancato guadagno della mia attività, chiave piegata, cellulare da buttare, autostrade pagate e rifornimenti fatti per muovermi a risolvere tutto questo accaduto. Concludo chiedendo se convenite con loro come consiglio, chiedo se devo andare anche io dai carabinieri a rilasciare la mia dichiarazione, in quanto loro non mi hanno mai sentito, se è il caso di contattare anche due testimoni ocuolari, vivendo in un paese di 1000 persone so nome e cognome di queste persone e dove vivono, il primo che ha assistito e mi ha aiutato con i soccorsi era lì durante l’impatto, il secondo è una ragazza che sopraggiungerà con la sua vettura e verificherà le mie condizioni ma ero già a terra nel punto in cui sono stato colpito, non essendomi mosso fino all’arrivo dell’ambulanza.
ditemi secondo voi cosa sarebbe la cosa migliore da fare, grazie.