L’investimento di un pedone da parte di un veicolo è sicuramente uno degli incidenti stradali peggiori.

In questo articolo vedremo come comportarci in questa spiacevole situazione, soffermandoci sulle responsabilità del sinistro e su tutte le tipologie di danno di cui il danneggiato ha diritto ad ottenere un risarcimento.

La responsabilità per l’investimento del pedone

Il conducente del veicolo, nella quasi totalità dei casi di investimento di un pedone, è considerato l’unico responsabile del sinistro e condannato al risarcimento di tutti i danni patiti dalla vittima.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2054 del codice civile, il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire tutti i danni causati a cose e persone dalla sua circolazione, a meno che riesca a dimostrare di aver fatto di tutto per evitare il sinistro.

Una cosa è certa, investire un pedone mentre sta attraversando sulle strisce pedonali, non lascia alcun dubbio nel considerare il conducente del veicolo come pieno responsabile del sinistro al 100%.

Il pedone non ha alcun onere della prova, è necessario dimostrare solo l’avvenuto sinistro e i danni riportati. In assenza di ulteriori prove, a differenza dello scontro tra veicoli, quando si presume sempre un concorso di colpa, in caso di investimento di un pedone, la responsabilità viene sempre attribuita al conducente del veicolo.

 

Il trasporto in ospedale

Se a causa dell’incidente, il pedone subisce delle lesioni fisiche, anche lievi, è importante recarsi al pronto soccorso per ricevere le prime cure.

In ogni incidente stradale con feriti, gli organi di polizia stradale sono obbligati a prestare assistenza o a predisporre l’arrivo di personale e mezzi specializzati per il soccorso.

Nel proprio intervento le autorità hanno anche il compito di annotare gli estremi identificativi dei soggetti e veicoli coinvolti nell’incidente, di raccogliere le dichiarazioni di eventuali testimoni che hanno assistito al sinistro (art.350 e 351 del codice di procedura penale) e di fare tutte le rilevazioni necessarie per ricostruire la dinamica dell’evento.

Il danneggiato per conoscere i dati della controparte, anagrafici ed assicurativi, qualora sia stato trasportato in ospedale e quindi impossibilitato a raccoglierli il giorno dell’incidente, può recarsi nei giorni successivi presso il comando di polizia intervenuta nel luogo del sinistro, per farsi consegnare i verbali sull’accaduto, in cui troveremo tutti i dati di cui abbiamo bisogno.

In caso di trasporto in ospedale, il pedone, per ottenere un giusto ed integrale risarcimento, deve preoccuparsi di conservare tutta la documentazione medica, gli scontrini e le fatture per medicine ed esami clinici e tutti i certificati che gli verranno consegnati durante le cure e le terapie per le lesioni fisiche riportate nell’incidente.

 

Il danno biologico da investimento del pedone

Una volta terminato il periodo di prognosi (che può essere rinnovato ad ogni visita medica di controllo), viene rilasciato al danneggiato il certificato di guarigione clinica.

Con tutta la documentazione medica raccolta è consigliabile effettuare una visita medico legale di parte per accertare i postumi permanenti conseguenti le lesioni riportate nell’incidente.

Il danno biologico viene quantificato dal medico in punti percentuali di invalidità permanente e in periodi di tempo di inabilità temporanea.

Per invalidità permanente si intende la perdita o la diminuzione insanabile e definitiva della capacità di svolgere una generica attività lavorativa proficua, a prescindere dell’effettiva professione svolta dal danneggiato. Attraverso l’ausilio di specifiche tabelle, il medico legale valuterà le lesioni permanenti del danneggiato nella loro interezza, stabilendo un valore in termini percentuali.

Per il calcolo del risarcimento per invalidità permanente, oltre alla percentuale riscontrata dal medico legale, è determinante anche l’età del soggetto danneggiato. Minore è l’età e maggiore sarà il risarcimento, in quanto si considera che tanto più è giovane un soggetto, tanto più durature saranno le conseguenze negative causate dalle menomazioni permanenti subite.

L’inabilità temporanea consiste invece nel periodo di tempo necessario a riprendersi dall’infortunio.

L’inabilità è calcolata in giorni e può essere assoluta quando il soggetto è impossibilitato a svolgere la proprie attività quotidiane, ad esempio durante i giorni di ricovero ospedaliero, oppure può essere parziale quando la riduzione della propria capacità non è totale, ad esempio durante la convalescenza o il post operatorio.

Ad ogni giorno di inabilità corrisponde un importo monetario prestabilito da apposite tabelle per il suo risarcimento.

Nel risarcimento del danno biologico, inoltre, sono compresi anche il danno morale e il danno esistenziale, ossia le sofferenze e le ansie patite dal danneggiato a causa dell’incidente e l’effettivo peggioramento della qualità della vita conseguente le menomazioni riportate.

 

Il risarcimento per morte del pedone

In caso di incidente stradale mortale, i prossimi congiunti della vittima hanno diritto ad ottenere un risarcimento per le sofferenze e i turbamenti patiti a causa del decesso (perdita parentale) e per i danni sofferti nella sfera economica e patrimoniale per danno emergente e lucro cessante.

Se il decesso è avvenuto a causa dell’incidente, ma non immediatamente e dopo un apprezzabile lasso di tempo, nel quale la vittima ha avuto modo di prendere coscienza della propria fine imminente, è previsto anche un risarcimento per il danno biologico patito dalla vittima e trasmissibile iure hereditatis agli eredi della stessa e calcolata tramite specifiche tabelle predisposte dal Tribunale di Milano.

Per questa tipologia di danno risarcibile consigliamo la lettura su come calcolare il danno terminale.

 

Il danno patrimoniale per il pedone investito

I danni patrimoniali sono i pregiudizi che colpiscono la sfera economica e reddituale del danneggiato.

Tutte le perdite economiche dirette che ha patito il danneggiato a causa del sinistro rientrano nella categoria del danno emergente (ad esempio le spese sostenute per la cura delle lesioni fisiche riportate).

Per ottenere il risarcimento di questa voce è necessario presentare tutta la documentazione inerente i costi sostenuti dal momento del sinistro in poi.

Per lucro cessante invece, si intendono i mancati i guadagni che il danneggiato poteva ragionevolmente conseguire qualora il sinistro non si fosse verificato.

Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i giorni di lavoro persi oppure i danni futuri che si prevedono quando dal sinistro scaturisce una riduzione della propria capacità lavorativa (ad esempio quando la vittima non è più grado di percepire lo stesso reddito che otteneva prima del sinistro a causa delle menomazioni riportate).

 

La richiesta di risarcimento

Il pedone, per ottenere un risarcimento, deve farne richiesta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla compagnia assicurativa con cui è assicurato il proprietario del veicolo.

La diffida può essere inviata dal danneggiato o da un suo legale incaricato; l’assicurazione ha 90 giorni di tempo per rispondere con un’offerta di risarcimento o in caso di una non formulazione di offerta deve comunicarne le motivazioni.

La compagnia d’assicurazioni, prima di formulare un’offerta di risarcimento incaricherà un medico legale per visitare il danneggiato ed ottenere una propria valutazione sui danni riportati dallo stesso.

Il pedone non può rifiutare di effettuare gli accertamenti richiesti dall’assicurazione, altrimenti il termine di 90 giorni rimane sospeso fino a quando non verrà effettuata la visita e nell’attesa non potrà nemmeno essere intrapresa una causa davanti ad un giudice.

Quando viene ricevuta l’offerta di risarcimento da parte dell’assicurazione, il danneggiato può accettarla e la compagnia deve effettuare il pagamento entro 15 giorni; oppure può rifiutare l’importo perché non ritenuto congruo, ma anche in questo caso la Compagnia deve procedere ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal rifiuto. L’importo corrisposto verrà considerato come un acconto rispetto alla maggior somma richiesta in seguito.

Per “trattare” con la compagnia, in caso di offerta non ritenuta all’altezza, prima di andare in causa davanti ad un giudice, è necessario tentare una conciliazione amichevole con il procedimento di negoziazione assistita, tramite l’intervento di un legale di fiducia esperto in materia.

Se anche in questo caso non si dovesse trovare un accordo tra le parti, è possibile ricorrere alle azioni giudiziarie per ottenere il giusto risarcimento dei danni subiti.

 

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Il concorso di colpa

Non sempre la responsabilità può essere addossata totalmente al conducente del veicolo, in tali casi anche la condotta del pedone può considerarsi concausa del sinistro.

In questo caso si parla di concorso di colpa tra le parti ed il pedone investito si vedrà applicare una riduzione del risarcimento in proporzione alla percentuale di colpa riscontrata.

Qualora vengano riscontrate delle violazioni del Codice della Strada da parte del pedone, come ad esempio l’attraversamento della strada fuori dalle strisce pedonali oppure un attraversamento in diagonale della carreggiata, il risarcimento potrebbe essere ridotto, sempre che il conducente riesca a dimostrare che senza queste violazione sarebbe riuscito ad evitare l’impatto.

Attraversare un rettilineo con ottime condizioni di visibilità, anche se effettuato fuori dalle strisce, difficilmente può considerarsi un concorso di colpa se viene stabilito un eccesso di velocità da parte del conducente del veicolo.

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