Il pedone è l’utente debole della strada per eccellenza e i conducenti dei veicoli devono prestare massima attenzione e prudenza nei loro confronti.

Quando un pedone viene investito, secondo la sentenza della Cassazione n.17148 del 2019, si presume sempre la colpa al 100% del conducente, salvo prova contraria.

Tuttavia, il Codice della Strada prevede delle norme comportamentali anche per chi circola a piedi; in questo articolo vedremo le responsabilità, e di conseguenza i risarcimenti, in caso di investimento di un pedone che attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali o con il semaforo rosso.

Investimento del pedone con semaforo verde

Passare col rosso è una delle infrazioni più pericolose del Codice della strada. Nell’incidente tra due veicoli ad un incrocio chi è passato col rosso ha praticamente quasi sempre la piena responsabilità del sinistro.

Ma lo stesso accade quando ad attraversare con il semaforo rosso sia stato un pedone? Secondo alcune sentenze della Cassazione no.

Ad esempio, nella sentenza n.3964 del 2014, la Cassazione ha stabilito che, in caso di investimento di un pedone, l’attraversamento con semaforo per lui rosso non esclude automaticamente la responsabilità del conducente del veicolo se tale comportamento imprudente era ragionevolmente prevedibile, in base alle circostanze di tempo e di luogo.

In sintesi, se la collisione è evitabile e la condotta anomala del passante prevedibile, il conducente è considerato responsabile dell’accaduto ed è tenuto al risarcimento danni per l’investimento del pedone.

La responsabilità del conducente prevista dall’articolo 2054 del Codice civile è esclusa solo quando è dimostrato che non c’era alcuna possibilità per quest’ultimo di prevenire lo scontro, anche adottando la necessaria prudenza e prevenzione richiesta.

Ciò accade quando il comportamento del pedone sia stato del tutto anormale ed imprevedibile, quindi rendendo impossibile per l’automobilista un suo tempestivo avvistamento, come può essere ad esempio un attraversamento improvviso e di corsa effettuato fuori dalle strisce pedonali, di notte in una strada extraurbana o in mezzo a una curva.

La Corte ha ricordato che, nonostante il semaforo verde, il conducente di un veicolo nell’impegnare un incrocio ha comunque sempre l’obbligo di prestare la necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza, anche in relazione ad eventuali comportamenti imprudenti degli altri utenti della strada (Cassazione, sentenza n.8744 del 2000).

Nel 2019, nella sentenza n.5888, la Cassazione ha condannato il conducente di un veicolo per il reato di lesioni personali colpose (art. 590 Codice penale), per aver investito una donna che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, anche se col semaforo rosso.

Per i giudici, essendo lo scontro avvenuto su un rettilineo, in prossimità di strisce pedonali e semaforo, il conducente è stato ritenuto colpevole di non aver previsto l’attraversamento della donna e di non aver effettuato alcuna manovra di emergenza per evitare lo scontro.

L’investimento sarebbe stato quindi evitabile se il conducente fosse stato più prudente.

 

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Concorso di colpa del pedone

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, l’attraversamento del pedone, anche se avviene fuori dalle strisce o con semaforo rosso, non esonera automaticamente il conducente da responsabilità in caso di incidente.

Tuttavia, la condotta imprudente e colpevole di chi attraversa influisce sulla percentuale di colpa dell’investitore e di conseguenza anche sull’entità del risarcimento a cui si ha diritto.

Ad esempio, la Cassazione, nella sentenza n.2241 del 2019, ha ribadito che il comportamento colposo del pedone è concausa dell’evento lesivo in caso di investimento.

Il concorso di colpa del pedone investito, come detto, incide anche sull’importo monetario del risarcimento, in una misura pari alla percentuale di responsabilità addebitata al danneggiato.

Ad esempio, con un concorso di colpa al 50%, il pedone investito avrebbe diritto ad un risarcimento pari alla metà dei danni effettivamente subiti.

Ricordiamo che il Codice della Strada, con l’articolo 190, stabilisce delle specifiche norme di comportamento che il pedone deve adottare.

La norma stabilisce che per attraversare una carreggiata è obbligatorio servirsi degli attraversamenti pedonali; in assenza di questi è consentito attraversare la strada solo in senso perpendicolare, prestando l’attenzione necessaria e dando la precedenza ai veicoli.

L’articolo 190 dispone inoltre che, i pedoni non possono attraversare la carreggiata passando anteriormente agli autobus e tram in sosta alle fermate.

Nella sentenza n.6514 del 2021, la Cassazione ha riconosciuto un concorso di colpa del 50% a un pedone deceduto a causa di un investimento da parte di un autocarro.

Nonostante, secondo la Corte, il camionista poteva certamente vedere tempestivamente il pedone che aveva già attraversato la corsia alla sua sinistra, quest’ultimo si trovava al di fuori delle strisce pedonali e stava effettuando l’attraversamento della carreggiata senza accertarsi di poterlo completare in condizioni di sicurezza e senza verificare il colore del semaforo, che al momento del sinistro era verde per i veicoli.

Per questo motivo, la Suprema Corte ha confermato la pari responsabilità tra il pedone e il conducente dell’autocarro, riducendo, di conseguenza, del 50% l’entità del risarcimento danni da incidente stradale mortale in favore dei familiari della vittima.

 

Un pedone può commettere un omicidio stradale?

Chi cagiona per colpa la morte di una persona, violando le norme del Codice della Strada, risponde del reato di omicidio stradale (articolo 589 bis del Codice penale); delitto che prevede la pena della reclusione da due a sette anni.

La norma non fa alcun riferimento ai veicoli, quindi viene spontaneo chiedersi se anche un pedone può essere accusato di omicidio stradale in caso di incidente mortale.

Secondo la Cassazione sì. Nella sentenza n.32095 del 2017, un pedone è stato condannato a un anno di reclusione per omicidio colposo perché, sbucando all’improvviso da dietro un autobus e col semaforo rosso, aveva causato la caduta di un motociclista che era poi morto a causa dell’impatto con un segnale stradale.

La Corte ha decretato un concorso di colpa del 75% e ha condannato il pedone al pagamento del risarcimento per la morte del congiunto in favore dei familiari della vittima, quantificato in circa 150mila euro.

L’attraversamento del pedone, infatti, è stato considerato improvviso e inaspettato e per questo motivo non poteva essere previsto in alcun modo dal motociclista.

In un’altra sentenza della Cassazione, la n.140 del 2020, una ragazza è stata condannata del reato di lesioni personali colpose per aver attraversato la strada col semaforo rosso e aver causato la rovinosa caduta di un motociclista.

Le lesioni subite dal centauro sono state addebitate, con concorso di colpa in misura paritetica, alla condotta azzardata del pedone, che oltre ad attraversare col rosso, aveva, come dichiarato da un testimone oculare, indugiato bloccandosi sulla carreggiata.

Non essendoci per i pedoni un obbligo assicurativo per la circolazione, è facile immaginare quanto può essere importante l’esborso economico in casi come questi, se non si stipula facoltativamente una polizza sulla responsabilità civile.

Terminiamo l’articolo con un caso opposto, nella sentenza n.35834 del 2016, la Cassazione ha assolto il conducente di un veicolo che aveva investito un pedone provocandone la morte.

Secondo la Corte, la responsabilità dello scontro era da addebitare interamente al pedone, perché aveva attraversato una strada non illuminata in un orario notturno, fuori dal centro abitato, contromano e senza alcun dispositivo per segnalare la sua presenza.

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