Introdotto con la legge numero 41 del 23 marzo 2016, il reato di omicidio stradale consiste in una particolare fattispecie di omicidio colposo, la cui colpa consiste nella violazione delle norme del codice della strada.

Le ipotesi che danno luogo all’omicidio stradale in caso di incidente mortale sono contenute nel nuovo articolo 589-bis del codice penale.

In generale l’articolo prevede la pena della reclusione in carcere da due a sette anni a chiunque provochi la morte di una persona, a seguito di una violazione colposa delle norme del codice della strada (così come già previsto dall’art.589 del codice penale in materia di omicidio colposo).

Guida in stato di ebbrezza

La norma prosegue elencando le ipotesi delittuose più specifiche.

Il conducente di un veicolo che causa la morte di una persona in un incidente stradale, quando gli viene riscontrato un tasso alcolemico grave e cioè superiore a 1,5 grammi per litro, o quando si sia posto alla guida in uno stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. In questo specifico caso è previsto anche l’obbligo di arresto in flagranza di reato da parte delle forze dell’ordine.

Se invece il tasso alcolemico riscontrato è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, la pena viene ridotta ad un periodo di reclusione da cinque a dieci anni.

 

Eccesso di velocità,inversioni e sorpassi

La stessa pena vista precedentemente è prevista anche per chi commette l’omicidio stradale a causa di:

un eccesso di velocità, in cui la stessa sia pari o superiore al doppio di quella consentita, ma comunque non al di sotto dei 70km/h in caso di circolazione su percorso urbano; mentre per quanto riguarda la circolazione su strade extraurbane il reato scatta quando la velocità sia superiore di almeno 50km/h rispetto al limite previsto.

La reclusione da cinque a dieci anni è prevista anche per chi causa la morte di una persona per l’attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso o per la circolazione contromano della carreggiata.

Gli ultimi casi in esame prevedono la stesso periodo di reclusione anche per chi commette un omicidio a causa di un’inversione di marcia in prossimità o corrispondenza di un incrocio, curva o dosso; oppure per un sorpasso con striscia continua o in corrispondenza di strisce pedonali (ad esempio in caso di investimento del pedone).

 

Mezzi pesanti, patente ed assicurazione assenti o scadute

Gli autisti di camion e di autobus e tutti quelli che guidano professionalmente veicoli per un’attività di trasporto di cose e persone, sono puniti con la pena della reclusione da 8 a 12 anni anche in caso di omicidio stradale con tasso alcolemico riscontrato compreso tra 0.8 e 1,5 grammi per litro.

Le pene previste dall’art.589-bis del codice penale sono aumentate se l’omicidio è causato da una persona non munita di patente di guida o con la stessa revocata o sospesa, oppure quando il veicolo che ha provocato l’incidente sia di proprietà dell’autore del reato e non risulti assicurato per la responsabilità civile obbligatoria.

 

Fuga ed omissione di soccorso

L’articolo 589-ter del codice penale prevede l’aumento delle pene dell’omicidio stradale da un terzo a due terzi, con un minimo di cinque anni, al conducente che si da alla fuga dopo aver causato un sinistro stradale mortale, la pena minima si riduce a tre anni in caso di lesioni stradali gravi e a quattro anni per quelle gravissime.

Il caso dell’omissione di soccorso viene considerato come circostanza aggravante specifica e per evitare un giudizio di bilanciamento, come previsto dall’articolo 69 del codice penale, è stata creata un norma ad hoc.

 

Concorso di colpa

Qualora la morte della persona non sia conseguenza unica ed esclusiva dell’azione o dell’omissione del colpevole, ossia quando venga riscontrato un concorso di colpa della vittima nella dinamica dell’incidente mortale, la pena prevista è diminuita fino alla metà, in quanto considerata, al contrario del caso precedente, una circostanza attenuante ad efficacia speciale.

 

Omicidio plurimo e prescrizione

La norma in oggetto termina citando anche il caso in cui l’incidente abbia provocato la morte di più persone. Quando l’omicidio coinvolge più vittime, ma anche quando l’evento provoca oltre la morte di una persona anche lesioni ad uno o più soggetti, la pena applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo del suo ammontare e fino ad un massimo di diciotto anni di reclusione in carcere.

In questo specifico caso e anche quando il reato sia commesso da un conducente in stato di ebbrezza alcolica grave (superiore a 1,5 grammi per litro), l’articolo 157 del codice penale prevede anche il raddoppio dei termini di prescrizione.

 

Lesioni stradali

Con la legge n.41 del 2016 inoltre è stato riscritto il testo dell’articolo 590-bis del codice penale riguardo le lesioni stradali gravi e gravissime negli incidenti stradali con feriti.

Tale fattispecie di reato prevede tre differenti regimi sanzionatori.

La pena per chi commette lesioni gravi ad una persona, a causa di un incidente stradale colposo, consiste in un periodo di reclusione da tre mesi ad un anno; in caso di lesioni gravissime invece la pena è aumentata da uno a tre anni di carcere.

I casi più gravi previsti dall’articolo 589-bis (come la guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) vengono puniti con la reclusione da tre a cinque anni in caso di lesioni gravi e da quatto a sette anni in caso di lesioni gravissime.

Infine per le ipotesi delittuose per cui l’art.589-bis prevede una pena da cinque a dieci anni per l’omicidio stradale (come l’eccesso di velocità), in caso di lesioni gravi la reclusione passa da diciotto mesi a tre anni e per le lesioni gravissime da due a quattro anni.

Le aggravanti e le attenuanti sono le stesse previste per l’omicidio stradale (concorso di colpa ed omissione di soccorso ad esempio) con l’unica differenza che in caso di lesioni ad una pluralità di soggetti, la circostanza aggravante non può superare i sette anni di reclusione.

 

Lesioni gravi e gravissime

Il nostro codice penale distingue, come visto, diversi regimi sanzionatori a seconda della gravità delle lesioni causate da un sinistro stradale colposo.

Per lesioni gravi, secondo l’art.583 del codice penale si intendono quelle menomazioni che mettono in pericolo la vita del soggetto offeso o che gli causano un’inabilità temporanea superiore a 40 giorni o un’invalidità permanente da incidente stradale di un senso o di un organo.

Per lesioni gravissime, lo stesso articolo al comma 2 li definisce come menomazioni che provocano una malattia certamente o probabilmente insanabile (ad esempio un elevato danno biologico macropermanente), la perdita di un arto (o della sua funzione), di un organo o di un senso.

Rientrano nella definizione di lesioni gravissime anche quelle che causano una deformazione permanente del viso (ad esempio un danno estetico), la perdita della capacità di procreare o una difficoltà nel linguaggio parlato.

 

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Revoca e sospensione della patente

In corso di giudizio il Prefetto può disporre la sospensione della patente fino ad un massimo di cinque anni ed aumentabile con proroga fino a dieci anni in caso di condanna non definitiva.

La patente viene revocata automaticamente in caso di condanna e anche in caso di patteggiamento condizionale e può essere recuperata solo dopo 15 anni, termine che raddoppia a 30 anni in caso di omissione di soccorso a seguito di omicidio stradale.

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