Mettersi alla guida dopo aver bevuto non è mai una grande idea, si rischia la propria vita e anche quella degli altri.

È risaputo che in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine scattano pesanti sanzioni, ma forse non tutti sanno a quali conseguenze si va incontro se si rimane coinvolti in un incidente stradale.

Soprattutto molti si chiedono cosa succede quando si rimane coinvolti in un sinistro stradale con ragione, ma in stato di ebbrezza.

L’assicurazione è tenuta a pagare il risarcimento anche se il conducente che ha subito incolpevolmente l’urto è ubriaco? Scopriamolo insieme.

Sanzioni e aggravante per guida in stato di ebbrezza

Chi guida ubriaco, in base al tasso alcolemico riscontrato nel sangue, rischia pesanti sanzioni per la violazione dell’articolo 186 del Codice della strada:

  • con un tasso inferiore a 0,5 g/l non sono previste sanzioni (tranne nei casi che vedremo più avanti);
  • tra 0,5 e 0,8 g/l è prevista una multa fino ad oltre 2.000 euro e la sospensione della patente fino a 6 mesi;
  • tra 0,9 e 1,5 g/l si configura il reato di guida in stato di ebbrezza con l’arresto fino a sei mesi, multa di oltre 3.000 euro e sospensione della patente fino ad un anno
  • oltre 1,5 g/l si applica una sanzione fino a 6.000 euro, l’arresto sino ad un anno, la sospensione della patente da uno a due anni e la confisca del veicolo.

Se il veicolo è di proprietà di una persona diversa dal conducente non si dispone la confisca, ma la durata della sospensione viene raddoppiata.

Qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale viene applicata l’aggravante dell’articolo 186 comma 2-bis del Codice della strada, che prevede il raddoppio delle sanzioni prima elencate, il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni e, in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, anche la revoca della patente.

In base all’articolo 186 bis del Codice della strada, le sanzioni appena elencate sono aumentate da un terzo fino a metà quando ad incorrere negli illeciti sono conducenti sotto i 21 anni di età, i neopatentati e chi esercita come professione l’attività di trasporto di cose o persone.

Per i soggetti appena elencati è vietato guidare dopo aver assunto qualsiasi quantità di alcol e si rischiano sanzioni fino a oltre 650 euro anche per tassi alcolemici compresi tra 0 e 0,5 g/l.

 

Definizione di incidente stradale e nesso causale per l’aggravante

La Cassazione è intervenuta più volte per specificare cosa intende la norma con incidente stradale.

Nella recente sentenza n.7033 del 2019 la Corte ha affermato che deve intendersi incidente stradale qualsiasi evento imprevisto che turba la normale circolazione stradale e che sia potenzialmente idoneo a provocare dei danni, a prescindere dall’eventuale coinvolgimento di terzi o altri veicoli.

Non è quindi necessario, ai fini dell’applicabilità dell’aggravante, che ci siano danni a persone o a cose; basta infatti che l’evento sia potenzialmente idoneo a determinare danni.

Possono quindi rientrare nella definizione di sinistro stradale anche gli urti contro ostacoli diversi da persone e veicoli (muri, alberi, lampioni, guardrail, marciapiedi, ecc.) e addirittura la fuoriuscita dalla sede stradale, come ad esempio finire fuoristrada in una cunetta o in una campagna, se questa può rappresentare un pericolo per l’incolumità altrui e per lo stesso conducente (sentenza della Cassazione n.6381 del 2012).

Ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’articolo 186 C.d.S., secondo alcune sentenze è necessario accertare il nesso causale tra la condotta del conducente ubriaco e il sinistro stradale, non essendo sufficiente il suo solo coinvolgimento nello stesso (sentenze Cassazione n.33760 del 2017 e nn.7969 e 37743 del 2013).

In altre sentenze invece la sussistenza di tale nesso non è stata richiesta, e per la Corte è stato sufficiente il solo collegamento materiale tra l’incidente stradale e lo stato di alterazione del conducente, alla cui ridotta capacità di effettuare le manovre necessarie per evitare il sinistro sia direttamente riconducibile la situazione di pericolo (sentenze Cassazione n.54991 del 2017 e n.36777 del 2015).

 

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Reati di lesioni personali e omicidio stradale

Nei sinistri provocati da un conducente in stato di ebbrezza, le sanzioni pecuniarie ed accessorie possono rappresentare un problema secondario, qualora nell’incidente siano state provocate delle lesioni fisiche a terzi.

Infatti, quando le menomazioni riportate dal danneggiato mettono in pericolo la sua vita, gli procurano un’inabilità superiore a 40 giorni o comportano la sua morte si configurano i reati di lesioni ed omicidio stradale.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 590-bis del Codice penale, chi cagiona a terzi una lesione personale grave è punito con un periodo di reclusione fino ad un anno (5 in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l).

Periodo di reclusione che aumenta fino a 3 anni (7 con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) in presenza di lesioni gravissime.

Si intendono gravissime le menomazioni che procurano al danneggiato una malattia, certamente ma anche probabilmente insanabile, la perdita di un arto, di un senso o di un organo, una deformazione permanente del viso o un aborto (art. 583 del Codice penale).

Qualora l’incidente abbia causato la morte di una persona, il conducente del veicolo responsabile è punito con un periodo di reclusione da 8 a 12 anni per omicidio stradale, con arresto in flagranza, se viene riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro; da 5 a 10 anni invece per tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/l.

 

Incidente in stato di ebbrezza con torto e rivalsa assicurativa

Un altro aspetto da considerare per gli incidenti stradali provocati da chi si mette alla guida ubriaco è il risarcimento assicurativo.

Le compagnie d’assicurazione pagano i danni causati da chi guida in stato di ebbrezza?

La risposta è sì. Anche un’eventuale clausola di esonero della responsabilità presente in polizza non può essere opposta al terzo danneggiato, che quindi ha in qualsiasi caso diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

Tuttavia, qualora nel contratto sia prevista una clausola di non operatività per la conduzione del veicolo da parte di persone in stato di ebbrezza, la società assicurativa può esercitare il diritto di rivalsa.

La rivalsa è un diritto della compagnia di richiedere all’assicurato un rimborso totale o parziale (in base alle condizioni contrattuali) degli importi pagati al terzo danneggiato a causa del sinistro.

In poche parole, il terzo danneggiato ha sempre diritto al risarcimento, ma se tale clausola è presente nel contratto, il conducente ubriaco che ha provocato l’incidente stradale dovrà restituire alla propria compagnia l’intero importo del risarcimento liquidato (o parte di esso).

Come è facile immaginare, in caso di risarcimento da incidente con feriti o addirittura di risarcimento da incidente stradale mortale, gli importi da dover rimborsare possono raggiungere cifre considerevoli.

Molte compagnie assicurative permettono tuttavia di inserire in polizza la clausola di rinuncia alla rivalsa, che permette al contraente di tutelarsi appunto dalle azioni di rivalsa da parte dell’assicurazione, anche per la guida in stato di ebbrezza.

 

Incidente ubriaco ma con ragione, l’assicurazione paga?

Cosa succede invece quando il conducente ubriaco non ha alcuna responsabilità nella dinamica del sinistro?

Saranno comunque applicate le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza, a prescindere dalle responsabilità nella collisione.

Per quanto riguarda l’aggravante prevista dal già citato articolo 186 comma 2-bis del Codice della strada, la Corte di Cassazione, nelle sentenze n.7033 del 2019 e n.33760 del 2017, ha confermato che l’inasprimento di pena è applicato solo al conducente che abbia provocato l’incidente per una sua responsabilità e non anche a quello che l’ha invece subito con ragione.

Quindi, affinché venga applicata l’aggravante, che ricordiamo prevede il raddoppiamento delle sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza ed il fermo amministrativo del veicolo, è necessario dimostrare che il conducente ubriaco abbia effettivamente provocato con colpa l’incidente e quindi che sia accertato il nesso causale tra la sua condotta ed il sinistro.

Infatti, secondo la Cassazione, non si può punire con una sanzione più grave chi, pur guidando illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un sinistro oggettivamente inevitabile ed imprevedibile, privo di qualsiasi collegamento con lo stato di alterazione alcolica del conducente.

Anche per quanto riguarda il risarcimento assicurativo, un’eventuale clausola di rivalsa non potrebbe operare se il conducente ubriaco non abbia determinato in alcun modo l’incidente e che quindi sia vittima di un sinistro con ragione al 100%.

Il conducente ubriaco che rimane danneggiato da un altro veicolo ha quindi diritto al risarcimento dei danni patiti, anche se dovrà dimostrare, in base a quanto disposto dall’articolo 2054 del Codice civile, di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente stradale.

Prova di non così facile dimostrazione, considerata la scarsa coordinazione dei movimenti e il rallentamento dei riflessi del guidatore che un tasso alcolemico alto farebbe presupporre.

Nell’eventualità che non si riesca a dimostrare di aver fatto di tutto per scongiurare l’urto si applicherà il cosiddetto concorso di colpa, con relativa riduzione dell’importo del risarcimento, in base alla percentuale di responsabilità ravvisata.

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