A seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, il lavoratore danneggiato ha diritto di ottenere un indennizzo economico da parte dell’Inail.

Ma cosa succede quando la proposta di risarcimento dell’Istituto assicuratore ci sembra troppo bassa oppure la valutazione dei postumi invalidanti temporanei o permanenti non ci pare corretta?

Quando il lavoratore si trova in disaccordo con le valutazioni effettuate può presentare un’opposizione amministrativa contro l’Inail e successivamente anche un ricorso giudiziale presso il Tribunale del lavoro.

In questo articolo vedremo in quali casi è possibile fare ricorso e con quali modalità.

Il risarcimento Inail per infortunio o malattia sul lavoro

Come anticipato, l’Istituto nazionale garantisce ai lavoratori, che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale, l’erogazione di prestazioni economiche a titolo di indennizzo.

Il risarcimento Inail per malattia professionale o per infortunio sul lavoro è erogato al lavoratore in caso di inabilità temporanea assoluta e/o di invalidità permanente pari o superiore al 6%.

Per danni biologici inferiori al 6% esiste una franchigia, sotto tale soglia non è infatti previsto alcun indennizzo per l’invalidità permanente sofferta dal lavoratore.

Le prestazioni economiche assicurative sono erogate:

  • in forma di capitale, una tantum, per invalidità comprese tra il 6 e il 15%;
  • in forma di rendita vitalizia mensile per danni biologici pari o superiori al 16%.

Nel calcolo del risarcimento Inail per infortunio sul lavoro o malattia professionale, quindi, influisce in modo determinante la valutazione dei postumi permanenti e temporanei subiti dal lavoratore danneggiato.

Una differenza di pochi punti di invalidità può comportare variazioni sostanziali nell’entità degli importi dell’indennizzo assicurativo; per questo motivo è molto importante che la valutazione dei danni sia effettuata con precisione e correttezza.

L’accertamento e la quantificazione dei danni vengono effettuati dall’Inail tramite una visita medico legale e solo dopo questa perizia, di norma, vengono erogate le prestazioni economiche.

 

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La visita medico legale Inail

Il lavoratore, come detto precedentemente, per poter accedere alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria, deve prima sottoporsi ad una visita medico-legale da parte dell’Inail per accertare e quantificare il danno biologico temporaneo e permanente conseguente la malattia o l’infortunio sul lavoro.

L’accertamento del danno permanente viene effettuato ovviamente solo al termine del periodo di inabilità temporanea assoluta. Per approfondimenti sulle prestazioni economiche a cui ha diritto un lavoratore in caso di invalidità temporanea, consigliamo la lettura dell’articolo su chi paga lo stipendio in caso di infortunio o malattia sul lavoro?

Durante la perizia, il dirigente medico Inail deve accertare il nesso causale tra i danni riportati e l’infortunio o la malattia professionale, ossia deve verificare che le lesioni siano effettiva conseguenza dell’evento denunciato (e non invece riferibili a patologie precedenti) o in caso di malattia, che siano state causate o concausate dall’attività professionale esercitata o dall’ambiente in cui viene svolta (rischio ambientale).

Nel corso della visita, verificata la documentazione medica in possesso del paziente, il medico deve valutare inoltre il periodo durante il quale il lavoratore è stato impossibilitato a svolgere la propria mansione (inabilità assoluta) e accertare e quantificare le menomazioni permanenti residuate nel danneggiato, una volta terminato il periodo di inabilità.

Il quadro invalidante viene valutato tramite le tabelle sulle menomazioni approvate dal decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 e previste dal decreto legislativo n.38 del 23 febbraio 2000 e può essere soggetto a revisioni a distanza di tempo per ulteriori verifiche sullo stato di invalidità.

Il dirigente medico, ai fini della sua valutazione, può inoltre richiedere al danneggiato, o ai suoi familiari, documentazioni mediche aggiuntive, ulteriori accertamenti strumentali e/o clinici, ecc.

 

Opposizione amministrativa per risarcimento troppo basso o valutazione non corretta dell’Inail

Il lavoratore che non ritiene corretta la valutazione effettuata dall’Inail sulla quantificazione economica dell’infortunio o della malattia, sull’esistenza e la percentuale di invalidità permanente, sul periodo di inabilità temporanea o sulla liquidazione della rendita, può presentare un’opposizione contro l’Istituto entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.

Il termine di 60 giorni previsto dal Testo Unico ha natura puramente ordinatoria, di conseguenza è possibile presentare opposizione anche dopo tale scadenza, purché all’interno del termine prescrizionale triennale.

L’istanza di opposizione amministrativa, disciplinata dall’articolo 104 del Testo Unico, deve essere presentata presso la sede Inail competente (con consegna a mano, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata), in base al domicilio del lavoratore.

All’interno dell’istanza devono essere presenti:

  • i dati anagrafici del danneggiato;
  • i riferimenti del caso in oggetto (numero del caso, data dell’infortunio e del provvedimento);
  • le motivazioni secondo il quale il lavoratore ritiene non giustificabili i provvedimenti dell’Istituto;
  • il certificato medico o la perizia medico legale di parte che giustificano l’opposizione.

Il lavoratore interessato può farsi assistere gratuitamente da un Ente di patrocinio, il quale designerà un medico di parte per partecipare alla collegiale medica.

L’opposizione amministrativa non può superare in nessun caso il termine di 150 giorni (210 in caso di revisioni), entro il quale il procedimento deve necessariamente concludersi con la notifica all’interessato delle decisioni prese in merito.

Qualora non si riceva una risposta entro tali termini, o l’istanza sia rigettata, oppure nel caso in cui venga accolta ma l’esito non sia soddisfacente, il danneggiato può presentare, con l’assistenza di un avvocato, un ricorso giudiziale presso il Tribunale del lavoro.

 

La visita collegiale Inail

Il lavoratore che propone un’opposizione nei confronti dell’Istituto assicuratore è sottoposto alla cosiddetta visita collegiale medica, nella quale i sanitari dell’Inail e il consulente medico legale incaricato dal patronato a cui l’interessato ha conferito delega, effettueranno una valutazione tecnica congiunta delle problematiche sanitarie oggetto di contestazione, con l’obiettivo di raggiungere un accordo sulle controversie.

La cosiddetta collegiale medica in realtà non è prevista da alcuna norma o disposizione; si tratta infatti di un Istituto privo di valenza giuridica ed efficacia vincolante.

La sua utilità, come detto, consiste nella possibilità di risolvere in sede extragiudiziale e gratuitamente le controversie sulle valutazioni dell’Inail, senza quindi la necessità di dover ricorrere in giudizio.

Le visite mediche collegiali sono regolamentate dal Codice di Comportamento sottoscritto dall’Inail e dai Patronati nel 2012.

Anche qualora durante la visita congiunta si trovasse un accordo tra i sanitari, sarebbe comunque possibile per il lavoratore presentare successivamente ricorso presso l’autorità giudiziaria, con la possibilità di vedersi riconosciuta una valutazione differente rispetto a quanto concordato nella collegiale (in quanto, come detto, non ha efficacia vincolante).

Ricordiamo che non è possibile ottenere un giudizio davanti ad un giudice, se prima non si è proposta opposizione, in quanto questa costituisce condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria (in caso contrario il giudizio viene sospeso per permettere al ricorrente di proporre ricorso in sede amministrativa).

 

Il ricorso giudiziale contro l’Inail

In caso di disaccordo tra le parti (e come detto, anche in presenza di un accordo) o di rigetto dell’istanza di opposizione, il lavoratore può presentare ricorso giudiziale presso il Tribunale del lavoro, così come stabilito dall’articolo 111 del D.P.R. n.1124 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni.

Il procedimento giudiziario richiede l’assistenza di un legale che avrà il compito di redigere il ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente.

Anche per ottenere la prestazione Inail in via giudiziale, l’onere della prova spetta al lavoratore infortunato.

Il giudice durante il processo ha la possibilità di nominare uno o più consulenti tecnici (consulenza tecnica d’ufficio e consulenza tecnica di parte) per accertare e quantificare gli eventuali pregiudizi sofferti dall’infortunato.

Dopo la sentenza di primo grado, la parte “sconfitta” ha la facoltà di poter ricorrere in Appello e successivamente anche in Cassazione.

I termini di prescrizione per agire in giudizio contro l’Inail sono pari a 3 anni e 150 giorni (210 in caso di domanda di revisione della rendita di invalidità) a partire dal giorno dell’infortunio o della malattia.

Tuttavia, in una recente sentenza della Cassazione, la n.11928 del 2019, la Corte ha specificato che il procedimento di liquidazione amministrativo (l’opposizione) sospende i termini prescrizionali per l’azione giudiziaria contro l’Istituto assicuratore, anche se questo si estende oltre i 150 giorni (o 210) previsti dalla legge.

In quanto, secondo la Corte, il silenzio da parte dell’Inail rappresenta un mero inadempimento.

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