Cosa succede quando a causa di un incidente stradale una persona, già colpita precedentemente da uno o più eventi lesivi, subisce un nuovo danno fisico?

Come viene calcolato il grado di invalidità e il risarcimento quando la nuova lesione va ad aggravare una menomazione già esistente?

Può l’assicurazione rifiutare il risarcimento per un danno fisico quando questo interessa un organo o un apparato già lesionato da un precedente infortunio?

Si pensi ad esempio ad un risarcimento per colpo di frusta richiesto da un soggetto che abbia già subito in passato il medesimo infortunio.

Scopriamolo insieme.

Menomazioni coesistenti e concorrenti

Un’importante premessa da fare è chiarire il concetto di postumi coesistenti e concorrenti.

Vengono definite lesioni coesistenti quelle che interessano organi ed apparati diversi (ad esempio un braccio ed una gamba).

In questo caso, quando le menomazioni colpiscono comparti funzionalmente differenti tra loro e quindi la nuova lesione non ha aggravato un danno preesistente, allora quest’ultimo sarà di norma considerato irrilevante a fini del calcolo del risarcimento da incidente stradale.

In presenza di lesioni coesistenti, quindi, non si deve generalmente tenere conto della menomazione preesistente; di conseguenza l’invalidità deve essere calcolata e risarcita come se il danneggiato, prima dell’ultimo sinistro, fosse stato psico-fisicamente integro.

Al contrario, le lesioni vengono definite concorrenti quando colpiscono uno stesso organo o apparato.

In questo caso la nuova menomazione può compromettere ed aggravare un sistema organo-funzionale già lesionato, provocando quindi conseguenze generalmente più pesanti che devono naturalmente essere risarcite.

Ad esempio, quando a seguito di un incidente stradale il danneggiato subisce dei danni alla caviglia, in una gamba già colpita, per ipotesi, da un trauma al ginocchio, per il calcolo del risarcimento danni si dovrà necessariamente tenere conto anche della lesione preesistente; in quanto l’apparato motorio del soggetto risulterà più compromesso, rispetto al caso in cui lo stesso danno sia subito da una persona fisicamente integra.

Sarà compito del medico legale, tramite la sua perizia, visto e considerato che i punti di invalidità non si possono sommare, valutare globalmente e concretamente le lesioni del danneggiato nella loro interezza.

Come recentemente puntualizzato dalla Cassazione, non si può però escludere a priori e in astratto che susseguenti menomazioni dello stesso organo (concorrenti) possano non aggravarsi le une a causa delle altre e al contempo, che anche lesioni coesistenti possano comunque interferire tra loro, pure se riguardanti organi diversi.

È quindi sempre necessario analizzare concretamente il caso specifico, a prescindere dalla tipologia di lesioni riportate dal danneggiato.

La Corte per rafforzare questo concetto fa l’esempio della persona non vedente che a causa di un sinistro perda anche il senso del tatto. Pur interessando organi diversi non si può negare che le menomazioni interferiscano tra loro in maniera significativa.

 

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Cosa è la concausa di lesione?

Un’altra precisazione da affrontare per chiarire maggiormente l’argomento è la differenza tra le concause di lesione e quelle di menomazione.

Si parla di concausa di lesione quando il decorso clinico del nuovo danno subito è aggravato da una patologia precedente (ad esempio una ferita su un soggetto emofiliaco o una frattura su una persona con fragilità ossea da osteoporosi).

Secondo la Cassazione, quando la patologia preesistente è concausa della lesione patita dal danneggiato, di essa non si deve tener conto, né nella quantificazione della percentuale di invalidità permanente, né nel risarcimento del danno.

Nelle sentenze n.30922 del 2017, n.24204 del 2014 e n.9528 del 2012, la Suprema Corte ha infatti specificato che quando la patologia preesistente costituisce una concausa naturale dell’evento dannoso e si è in presenza di un concorso tra un illecito commesso dall’uomo e una concausa naturale non imputabile, quest’ultima, in base al principio dell’equivalenza delle cause dell’articolo 41 del Codice penale, è da considerarsi giuridicamente irrilevante.

La preesistenza di patologie o menomazioni, qualora non abbia concausato la nuova lesione, né l’abbia aggravata, non dovrà, nemmeno in questo caso, essere considerata nella liquidazione del risarcimento, né tanto meno nella quantificazione del grado di invalidità permanente.

Infatti, quando le conseguenze patite dalla vittima sarebbero state le stesse, anche in assenza della precedente patologia, quest’ultima è da ritenersi giuridicamente irrilevante, in quanto secondo l’articolo 1223 del Codice civile, non possono essere risarcibili i danni che non siano conseguenza diretta e immediata dell’illecito.

 

Cosa è la concausa di menomazione (o di invalidità)?

Diversa situazione si ha quando lo stato di salute anteriore della vittima non abbia contribuito alla lesione, ma abbia invece concausato il consolidarsi di un’invalidità più grave rispetto a quella che avrebbe invece riportato il danneggiato, qualora fosse stato perfettamente sano e integro al momento dell’illecito.

Una concausa di menomazione può verificarsi ad esempio quando un soggetto, con una gamba già lesionata, subisce a causa di un incidente un danno fisico anche all’altro arto inferiore.

In questa circostanza specifica, la precedente patologia del danneggiato non andrà ad incidere direttamente sul decorso della nuova lesione subita, ma la sua capacità di deambulazione risulterà ulteriormente aggravata, comportando quindi un grado di invalidità permanente maggiore.

In questo caso è affidato al medico legale il compito di determinare, sia il grado di invalidità permanente attuale della vittima nella sua interezza, sia quella invece ipotizzabile qualora non ci fosse stato il sinistro, e cioè considerando solo la situazione patologica già presente.

Per le concause di menomazione, quindi, si deve tener conto delle eventuali preesistenze al momento della quantificazione del risarcimento da liquidare.

 

Il risarcimento per l’aggravamento di menomazioni già esistenti

Abbiamo visto nei precedenti paragrafi in quali casi l’aggravamento di una lesione preesistente dà diritto ad un risarcimento maggiore, che non può limitarsi alla liquidazione del solo ultimo danno patito.

Con la recente sentenza n.28986 del 2019, la Corte di Cassazione ha specificato in che modo deve essere effettuato il calcolo dei punti d’invalidità da incidente stradale e del relativo risarcimento danni.

I giudici del Palazzaccio hanno chiarito che, una volta determinati dal medico legale le percentuali di invalidità effettiva e precedente del danneggiato, non si può quantificare il danno semplicemente sottraendo dall’attuale grado di invalidità, la percentuale che aveva la vittima prima del sinistro.

Nell’esempio riportato dalla Corte, si discute del caso di una persona invalida al 60% che, in conseguenza delle lesioni riportate in un sinistro, subisca un aumento del proprio grado di invalidità fino al 70%.

In una situazione del genere ovviamente non si può affermare che il danneggiato abbia patito un danno di soli dieci punti e quantificare di conseguenza il risarcimento prendendo come base di calcolo questo valore.

In un altro esempio, ancora più emblematico, i giudici hanno proposto il caso di un soggetto monocolo che, a causa di un fatto illecito altrui, perda anche l’occhio sano.

È indubbio che non si possa quantificare il valore monetario del risarcimento solo sulla base della percentuale di invalidità prevista per la perdita di un occhio, in quanto il danneggiato ha subito come conseguenza dell’illecito la perdita dell’intero senso della vista.

Per ovviare a queste problematiche, la Suprema Corte ha specificato che il risarcimento va calcolato convertendo in denaro la percentuale di invalidità permanente complessiva dell’individuo dopo il fatto illecito e a tale valore poi sottrarre l’equivalente in soldi dei punti di invalidità che aveva la vittima prima del sinistro.

Quindi, considerando l’ultimo esempio visto in precedenza, la liquidazione del danno sarà pari al risarcimento previsto per la perdita dell’intero senso della vista, a cui andrà sottratto il valore convertito in denaro dell’invalidità teoricamente preesistente (soggetto monocolo).

Per rispondere infine all’ultima domanda, che ci siamo posti a inizio articolo, l’assicurazione non può rifiutarsi di pagare un risarcimento quando la lesione patita nel sinistro abbia peggiorato il grado di invalidità temporanea o permanente del danneggiato, anche nel caso in cui il danno fisico abbia interessato un organo o un apparato già colpito da una precedente patologia.

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