Quando si lascia il proprio bambino in un asilo, in una scuola materna o in un nido, l’istituto ha l’obbligo di vigilare e di garantire l’incolumità dell’alunno fino al momento in cui lo stesso non viene affidato ad un altro adulto (quando ritorna sotto la tutela del proprio genitore ad esempio).

Cosa succede se il bambino subisce un infortunio a causa della condotta errata di un altro bambino o se si fa male da solo all’interno o nelle pertinenze dell’edificio scolastico?

Responsabilità dell’asilo per l’infortunio del bambino

Una recente sentenza del tribunale di Ravenna, la numero 213 del 15 marzo 2018, ha stabilito i criteri per il risarcimento dei danni subiti da un bambino quando si trova all’asilo.

La giurisprudenza (sentenza Cassazione 3680 del 2011) ritiene che il rapporto tra la scuola dell’infanzia ed i genitori dell’alunno è di duplice natura: sia contrattuale, quando la richiesta di risarcimento si basa sull’inadempimento dell’obbligo di vigilanza e protezione da parte degli insegnati nei confronti degli alunni (Cassazione sentenza n.10516 del 2017), sia extracontrattuale, quando la domanda si basa sul risarcimento per fatto illecito (art. 2043 del Codice civile).

La Cassazione nella stessa sentenza ha stabilito che il danneggiato possa invocare sia una delle due tipologie di responsabilità, in base a quella che più lo tutela, sia basare la propria domanda su entrambe le tipologie.

Il giudice del Tribunale di Ravenna ha ravvisato che il rapporto tra i genitori dell’alunno infortunato e la scuola dell’infanzia sia di natura contrattuale, derivante dall’iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato (rapporto insegnante-allievo).

Tale rapporto implica l’assunzione da parte dell’istituto degli obblighi e doveri di protezione e di vigilanza, secondo gli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, che consistono nell’obbligo di controllare e tutelare il minore, quando lo stesso viene affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, fino a quando non intervenga un ulteriore soggetto responsabile e garante.

 

L’onere della prova e caso fortuito

Come abbiamo visto nell’articolo sulle differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nel rapporto di natura contrattuale l’onere della prova è più semplice per il soggetto danneggiato.

Infatti per ottenere il risarcimento dei danni subiti è necessario dimostrare solo l’inadempimento da parte dell’istituto scolastico e l’esistenza di un danno subito.

Essendoci una presunzione di colpa in capo al danneggiante, quest’ultimo per liberarsi dalla responsabilità ha l’onere di dimostrare che l’inadempimento si sia verificato per cause a lui non imputabili (caso fortuito).

In caso di bambini piccoli, non può essere considerato un caso fortuito, un gesto vivace ed improvviso degli stessi durante l’attività ludica.

Il giudice infatti ha ritenuto che la vivacità di un bambino piccolo, soprattutto durante l’attività ludica, sia un evento del tutto prevedibile ed è quindi dovere degli insegnanti prestare massima e continua attenzione ed evitare che possano verificarsi dei danni a terzi.

L’istituto scolastico quindi è stato ritenuto responsabile dei danni patiti dal bambini per l’inadempimento del contratto di protezione e quindi condannato al risarcimento.

 

Valutazione del danno

Il bambino aveva riportato, a causa dell’infortunio, una cicatrice discromica (alterazione del colore della cute) sul volto, di lunghezza pari a 1,3 cm, valutata dalla consulenza tecnica d’ufficio in 3 punti percentuali di danno biologico permanente e in 15 giorni di danno biologico temporaneo al 50% e al 25%.

Per determinare il valore economico delle lesioni patite dal danneggiato, in questo caso riguardanti un danno estetico, sono state utilizzate le tabelle risarcitorie predisposte dal Tribunale di Milano, che sono quelle più usate in tutti i tribunali d’Italia per stabilire una liquidazione equitativa del danno biologico.

Il giudice non ha ravvisato motivi per effettuare una personalizzazione del danno biologico e considerati anche i danni patrimoniali, consistenti nelle spese mediche affrontate dalla famiglia del danneggiato, ha condannato il Comune, in quanto l’infortunio si è verificato all’interno di un asilo comunale, al pagamento di un risarcimento pari a 6.125,00 euro in favore dei genitori del bambino danneggiato, più gli interessi legali rivalutati, le spese di lite, le spese per le consulenze d’ufficio e le spese generali come stabilito dalla legge.

L’istituto scolastico può rivalersi sugli insegnanti dipendenti solo quando venga riscontrata una loro condotta dolosa o gravemente colposa.

 

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Caduta in scuola materna

Nella sentenza del Tribunale di Nola del 20 novembre 2008 si è giudicato il caso di un bambino di 3 anni che aveva subito un danno fisico significativo, nell’atrio della propria scuola materna, a causa di una spinta di un suo compagno di classe.

L’articolo 2048 del Codice civile afferma che i precettori (quindi anche gli insegnanti) sono responsabili dei danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi ed alunni, quando questi sono sotto la loro vigilanza.

Per liberarsi da questa responsabilità, prosegue la norma, l’insegnante deve dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.

Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale, secondo art.2043 del Codice civile, il danneggiato per aver diritto al risarcimento deve dimostrare l’illecito subito (la spinta di un compagno in questo caso).

Nella dinamica dell’incidente, ricostruita tramite testimonianze congruenti e prive di contraddittorietà, si è riscontrato che al momento dell’infortunio, l’insegnante non era presente (si trovava in bagno per lavare le mani ad altri bambini) e per questa omissione dell’obbligo di vigilanza, non è stato possibile per lo stesso liberarsi dalla responsabilità secondo l’art.2048 c.c.

Infatti l’insegnante non ha potuto ovviamente dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno, in quanto data la tenera età dei soggetti da accudire, si è ritenuto necessaria la presenza costante ed attenta di un adulto per evitare qualsiasi danno a terzi.

Quindi la maestra è stata ritenuta responsabile dei danni patiti dal bambino per responsabilità extracontrattuale, per non aver vigilato e per non aver fatto di tutto per evitare che si verificasse un illecito da parte di un altro soggetto (compagno di classe).

Per queste ragioni ai genitori del bambino danneggiato è stato riconosciuto un risarcimento di 3.221 euro per il danno biologico patito dal piccolo (2% di invalidità permanente per la fattura del polso sinistro) e di ulteriori 1.000 euro per il risarcimento del danno morale, vista e considerata la tenera età del soggetto infortunato.

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