I pedoni, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del C.d.S., sono considerati gli utenti deboli della strada e i conducenti dei veicoli devono utilizzare maggior prudenza e attenzione nei loro confronti durante la circolazione.

Quando viene investito un pedone, la colpa dell’incidente, nella quasi totalità dei casi, è di chi guida la vettura e, secondo la sentenza n.17148 del 2019 della Cassazione, il conducente si presume sempre responsabile al 100%, salvo prova contraria.

Tuttavia, anche i pedoni hanno delle norme di comportamento da rispettare e in caso di una loro condotta imprudente o negligente può scaturire un concorso di colpa nella dinamica dell’incidente, con una conseguente riduzione del risarcimento danni.

In questo articolo vedremo in quali situazioni il pedone può essere considerato corresponsabile del sinistro o addirittura l’unico responsabile, esonerando il conducente del veicolo da qualsiasi colpa.

Norme di comportamento del pedone

Come stabilito dall’articolo 190 del Codice della Strada i pedoni devono circolare sui marciapiedi e sugli altri spazi per essi predisposti.

Quando questi spazi sono assenti o interrotti, chi cammina a piedi è obbligato a tenere il margine esterno della carreggiata; fuori dai centri abitati, nelle strade a doppio senso, devono circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli, mentre in quelle a senso unico devono muoversi sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei mezzi.

Inoltre, nel periodo compreso tra i 30 minuti dopo il tramonto e la mezz’ora prima dell’alba, i pedoni che circolano fuori dai centri abitati, in strade prive di illuminazione pubblica, devono obbligatoriamente camminare su un’unica fila.

Per quanto riguarda invece l’attraversamento della carreggiata, la norma è molto chiara, bisogna servirsi delle strisce e dei passaggi pedonali. In assenza di questi, o quando sono più distanti di 100 metri, si può attraversare la strada, in senso perpendicolare, senza indugiare e senza soste, prestando la necessaria attenzione per evitare rischi per sé o per gli altri utenti.

Quando non ci sono attraversamenti riservati ai pedoni, questi devono dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada.

Violare queste disposizioni, oltre al rischio di una sanzione fino a circa 100 euro, può far scaturire un concorso di colpa del pedone in caso di incidente stradale.

Ricordiamo però che la condotta colposa del pedone non esclude automaticamente le responsabilità del conducente del veicolo in caso di investimento, ma, come detto, può incidere, anche sensibilmente, nella ripartizione delle colpe.

 

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Il dovere di prudenza di chi guida nei confronti dei pedoni

Come abbiamo visto precedentemente, il pedone è considerato un utente debole della strada e i conducenti di veicoli devono adottare maggior prudenza nei loro confronti.

L’articolo 191 del Codice delle Strada stabilisce infatti che, in assenza di semafori e vigili, chi guida un veicolo ha l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza quando un pedone attraversa o si accinge a farlo sulle strisce.

Quando invece la strada non è provvista di attraversamenti pedonali, i conducenti devono permettere ai pedoni, che abbiano già iniziato ad attraversare, di raggiungere l’altro lato della carreggiata in condizioni di sicurezza.

Il comma 3 inoltre, oltre a richiedere una maggior attenzione nei confronti delle persone con invalidità, stabilisce che chi guida un veicolo deve sempre e comunque prevenire le situazioni di pericolo, ragionevolmente prevedibili, che possono originarsi dal comportamento scorretto o negligente di bambini o anziani.

L’articolo 141 del C.d.S. impone l’obbligo a tutti i conducenti di mantenere una velocità del veicolo, in base alle condizioni e caratteristiche del mezzo, della strada, del traffico e di qualsiasi altra circostanza, che gli consenta di evitare ogni pericolo per la sicurezza di cose o persone.

Il conducente deve essere quindi in grado di poter arrestare immediatamente il veicolo quando, all’interno del suo campo visivo, si trova di fronte un qualsiasi ostacolo prevedibile, soprattutto in prossimità di incroci, scuole, attraversamenti pedonali, ecc.

Anche in assenza di strisce pedonali, quando una persona si trova già sulla carreggiata e tarda a scansarsi o è incerta, il conducente è tenuto a rallentare e, quando necessario, a fermarsi.

 

Concorso di colpa del pedone in caso di investimento

Come abbiamo visto precedentemente, per attraversare fuori dalle strisce pedonali è necessario dare la precedenza ai conducenti di veicoli.

Secondo la giurisprudenza però, l’attraversamento improvviso del pedone, anche se avviene al di fuori delle strisce, non è da considerarsi un evento imprevedibile e quindi non esonera il conducente dalle responsabilità in caso di investimento.

Tuttavia, il comportamento colposo di chi attraversa incide sulle responsabilità dell’investitore e quindi anche sulla quantificazione del danno risarcibile.

Come ribadito dalla Cassazione, nella sentenza n.2241 del 2019, il comportamento di chi attraversa la carreggiata al di fuori delle strisce è concausa dell’evento lesivo in caso di investimento.

In un’altra sentenza, la n.18593 del 2019, la Corte di Cassazione ha decurtato del 40% il risarcimento danni per l’investimento del pedone, ad una signora che, invece di circolare sul marciapiede, si trovava al momento del sinistro nei pressi della banchina stradale, rendendo così meno visibile la sua presenza.

Il Tribunale di Trieste invece, nella sentenza n.380 del 2019, ha ravvisato una percentuale di responsabilità pari all’80% al pedone investito che aveva attraversato la strada, fuori dalle strisce pedonali, correndo e parlando al cellulare.

Secondo il giudice, l’uso del cellulare, l’attraversamento di corsa e il mancato utilizzo dei passaggi predisposti per i pedoni consistono in una violazione delle regole di prudenza, che chi attraversa deve adottare, secondo quanto stabilito dall’art.190 C.d.S.. Di conseguenza, tale comportamento ha inciso in maniera determinante nella dinamica del sinistro e nella causazione del danno.

Un’altra sentenza interessante è la n.5624 del 2020, in cui è stato confermato il concorso di responsabilità al 50% per il pedone che era stato investito mentre attraversava su strisce pedonali cancellate per lavori in corso.

Nonostante la presenza della segnaletica verticale, secondo la Cassazione, il pedone aveva l’obbligo di dare la precedenza al veicolo, vista l’assenza temporanea della zebratura orizzontale e per questo motivo è stato considerato corresponsabile al 50% del sinistro.

 

Esonero di responsabilità del conducente e colpa esclusiva del pedone

Il conducente di un veicolo può liberarsi totalmente dalla responsabilità, in caso di investimento di un pedone, quando riesce a dimostrare che la condotta di quest’ultimo sia stata la causa esclusiva dell’urto, e cioè che l’attraversamento sia stato così imprevedibile e repentino da non permettergli di evitare l’incidente in alcun modo.

Come ribadito dalla Cassazione, nella sentenza n.29277 del 2019, in merito ad un caso di risarcimento per incidente stradale mortale, quando il conducente del veicolo investitore si sia trovato, nonostante il rispetto dell’obbligo di diligenza richiesta, nell’impossibilità oggettiva di avvistare il pedone, e i movimenti di quest’ultimo siano stati inattesi, repentini, anomali e imprevedibili, allora il nesso causale del sinistro può essere ricondotto esclusivamente alla condotta della persona investita.

Ad esempio, nella sentenza n.2547 del 2019, la Corte d’appello di Milano, la responsabilità esclusiva del sinistro è state addebitata ai pedoni investiti, per aver attraversato una strada alta percorrenza, in piena notte, sotto la pioggia, indossando abiti scuri e in stato di ubriachezza.

Mentre in caso di abbagliamento da raggi solari, l’investimento del pedone non integra il caso fortuito, in quanto, secondo la sentenza della Cassazione n.27876 del 2019, il conducente, che dovesse trovarsi nella situazione di scarsa visibilità a causa del sole in faccia, deve adottare tutte le cautele necessarie (compreso interrompere la marcia) per non creare pericolo o intralcio agli altri.

Ricordiamo che l’attraversamento improvviso del pedone, secondo la nostra giurisprudenza, non è un evento imprevedibile durante la circolazione stradale, e quindi, chi guida un veicolo deve prevedere anche i comportamenti imprudenti altrui.

Come confermato dalla Cassazione, nella sentenza n.52071 del 2019, in tema di omicidio stradale, il conducente di un veicolo deve prevedere anche le condotte indisciplinate dei pedoni ed essere in grado di evitarne le conseguenze, ponendo in essere le manovre di emergenza necessarie.

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