I familiari di un soggetto rimasto gravemente ferito in conseguenza di un fatto illecito, come può essere ad esempio un incidente stradale, un infortunio sul lavoro o un caso di malasanità, subiscono delle sofferenze morali e uno sconvolgimento delle proprie abitudini di vita che danno diritto a ottenere un risarcimento danni da parte del responsabile dell’evento lesivo.

Fino a qualche anno fa si riconosceva il diritto al risarcimento in favore dei parenti stretti della vittima esclusivamente in caso di decesso del familiare, come ad esempio il risarcimento per infortunio mortale sul lavoro; recentemente la giurisprudenza, con diverse sentenze della Cassazione, ha esteso questo diritto anche ai casi in cui il danneggiato sia rimasto gravemente leso a causa di un illecito colposo.

Il risarcimento danni per il macroleso

Nella responsabilità civile con il termine leso si intende la persona affetta da una menomazione all’integrità psicofisica, temporanea o permanente.

Si considera invece macroleso il soggetto affetto da una grave lesione permanente all’integrità psicofisica.

Il macroleso, quindi, è un soggetto non autonomo o non completamente autosufficiente, in quanto le lesioni subite gli compromettono il normale svolgimento delle attività quotidiane.

Chiunque subisca delle lesioni psicofisiche a causa di un illecito colposo da parte di terzi ha diritto ad un risarcimento dei danni subiti (art. 2043 del Codice civile).

I danni risarcibili a cui ha diritto una persona rimasta gravemente lesa a seguito di un incidente o un infortunio sono:

  • il danno biologico: temporanea o permanente compromissione dell’integrità psicofisica dell’individuo, espressa in punti percentuali di invalidità permanente e in periodi di tempo di inabilità temporanea. Per il calcolo del danno biologico per lesioni macropermanenti, ossia per quelle menomazioni che comportano un’invalidità permanente superiore a 9 punti percentuali, le tabelle più utilizzate nei tribunali italiani e considerate le più idonee a garantire un’equità del risarcimento sono quelle elaborate dal tribunale di Milano;
  • il danno morale subiettivo: dolore o patema d’animo interiore;
  • il danno esistenziale: pregiudizio che determina uno sconvolgimento delle abitudini di vita e degli assetti relazionali propri del soggetto;
  • il danno da lucro cessante: danno patrimoniale costituto dal mancato guadagno subito e futuro (come ad esempio una riduzione della capacità lavorativa);
  • il danno emergente: le perdite economiche subite e chi si subiranno a causa delle lesioni riportate (come ad esempio i costi sostenuti per curare la menomazione).

Per quanto riguarda invece i parenti del soggetto macroleso, come abbiamo scritto a inizio articolo, è solo da qualche anno che nella giurisprudenza di merito e di legittimità si è consolidato il concetto che meriti accoglienza anche la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da parte dei congiunti di una persona che abbia riportato lesioni gravissime a seguito di un illecito.

 

Il danno subito dai parenti del macroleso

I pregiudizi subiti dai congiunti di una vittima vengono definiti danni riflessi o di rimbalzo, perché il danno, pur traendo origine da un illecito che ha colpito la vittima principale, può produrre dei nocumenti anche a terzi, le cosiddette vittime secondarie, le quali acquisiscono un diritto al risarcimento iure proprio.

Una recente sentenza della Cassazione, la n.7748 del 2020, ha precisato tuttavia che il pregiudizio sofferto dai familiari non è un danno riflesso, ma bensì diretto.

Secondo i giudici di legittimità, il danno subito dai prossimi congiunti è infatti una conseguenza diretta delle lesioni inferte al parente, che producono quindi vittime diverse, ma ugualmente dirette. Secondo la Corte quindi, è improprio parlare di vittima principale e vittime secondarie o di rimbalzo.

Il danno subito dai parenti del danneggiato può essere sia di natura non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale), sia di natura patrimoniale (danno emergente e lucro cessante).

Il danno biologico è una lesione all’integrità psicofisica di una persona, quindi una vera e propria perdita di salute, come può essere ad esempio una malattia.

Si considera invece danno morale la sofferenza d’animo interiore e la perturbazione soggettiva patita dai familiari a causa delle lesioni subite dal proprio caro, mentre per danno esistenziale si intende il peggioramento e lo stravolgimento della qualità della propria vita.

Secondo la sentenza in oggetto, il danno subito dai parenti del macroleso è risarcibile anche quando i pregiudizi non consistono in un totale sconvolgimento delle abitudini di vita, in quanto tale conseguenza è estranea sia al danno morale, sia al danno biologico.

Tali pregiudizi possono essere dimostrati anche tramite prove presuntive, tra le quali il rapporto di parentela stretta intercorrente tra la vittima principale e quelle secondarie, in quanto si presume che i genitori e i fratelli soffrano per le gravi lesioni invalidanti riportate dal proprio parente.

 

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Il danno da perdita o da lesione del rapporto parentale

La Corte di Cassazione, nella sentenza n.23469 del 2018, ha ribadito e precisato che il pregiudizio da perdita del rapporto parentale è un danno non patrimoniale iure proprio del familiare, ristorabile non solo in caso di decesso del proprio caro, ma anche quando il rapporto risulta gravemente leso a cause delle menomazioni psicofisiche riportate dal congiunto.

Secondo l’indirizzo uniformemente condiviso dai tribunali italiani, i parenti stretti di un soggetto rimasto macroleso a seguito di un illecito hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale quando la menomazione subita dal proprio caro sia stimabile in un danno biologico permanente del 60%.

Tuttavia, nella sentenza n.2788 del 2019, la Cassazione ha riconosciuto il danno da lesione del rapporto parentale in favore del coniuge per le lesioni riportate dalla moglie a causa di un intervento chirurgico colposamente inidoneo e quantificate col 30% di invalidità permanente, abbattendo quindi il precedente muro del 60%.

Anche nei criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale diffusi dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano viene specificato che, la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria non è vincolata al danno biologico sofferto dalla vittima primaria.

E anzi, per la liquidazione del danno è necessario tenere soprattutto conto della natura e intensità del rapporto tra il danneggiato e il congiunto e la quantità e qualità dello stravolgimento della vita familiare che, come abbiamo visto precedentemente, può essere dimostrata anche mediante presunzioni.

Inoltre, come ribadito anche nella sentenza della Cassazione del 2020 citata precedentemente, è possibile per i congiunti ottenere un risarcimento del danno non patrimoniale, non solo quando si dimostri un totale sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare, ma anche quando il familiare abbia patito una sofferenza d’animo (danno morale) o un danno biologico (perdita di salute) a causa della grave menomazione riportata dal proprio caro.

 

Calcolo risarcimento del danno da lesione parentale

Per il calcolo del risarcimento del danno da lesione parentale si utilizzano, come modalità di quantificazione unanimemente riconosciuta, le tabelle del Tribunale di Milano sul danno non patrimoniale.

Con la sentenza n.12470 del 2017 infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che per garantire una corretta valutazione del caso concreto e un giudizio uniforme di casi simili è preferibile avvalersi delle tabelle di Milano come criterio liquidatorio.

I valori monetari del danno non patrimoniale derivante dalla grave lesione del rapporto parentale sono gli stessi previsti dalle tabelle milanesi per la morte del congiunto (importi consultabili al seguente articolo: calcolo del risarcimento danni da incidente stradale).

L’unica differenza, considerate le infinite variabili dei casi concreti, è che vengono considerati solo i tetti massimi per ciascun rapporto di parentela, in quanto, secondo l’Osservatorio, non è possibile ipotizzare un importo “medio”.

Ad esempio, l’importo massimo presente in tabella per il risarcimento a cui ha diritto ciascun genitore per la morte di un figlio è attualmente pari a 331.920,00 euro.

Il giudice per risarcire il danno non patrimoniale subito dal genitore, conseguente la macrolesione subita dal figlio, potrà quindi liquidare un importo variabile da zero a 331.920,00 euro, in base all’entità dello sconvolgimento della vita familiare.

Nell’esempio citato dalle stesse tabelle, l’importo massimo potrebbe essere liquidato qualora il genitore avesse lasciato il proprio lavoro per dedicare tutto il proprio tempo all’assistenza morale e materiale del figlio non più autosufficiente a causa delle lesioni riportate nell’incidente.

Infine, come ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.28168 del 2019, in merito ad un caso di un uomo deceduto dopo tre anni di coma a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale, nella stima del danno subito dai familiari il giudice deve tenere conto sia del dolore provocato dall’evento morte, sia delle sofferenze, angosce e rinunce patite durante tutto il tempo in cui la vittima principale è rimasta invalida e nel quale sia stata necessaria un’assistenza continua e prolungata da parte dei congiunti.

La Corte ha infatti specificato che il danno da lutto non può sovrapporsi ed essere confuso con i pregiudizi patiti nel periodo in cui i congiunti hanno dovuto assistere il proprio caro.

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