In caso di sinistro, infortunio od illecito, il danneggiato, oltre ai danni alla salute, fisici e psichici, può subire anche delle lesioni di valori fondamentali della propria esistenza, ossia può patire rilevanti peggioramenti nel proprio stile di vita e nelle proprie attività quotidiane non reddituali.

Lesioni che possono quindi provocare forti disagi ed alterazioni della personalità nella vittima, tali da cagionare un deterioramento o uno stravolgimento apprezzabile della qualità della sua vita sociale e delle sue abitudini personali.

Tali alterazioni possono essere ad esempio i disturbi del sonno, l’impossibilità di avere rapporti intimi, la chiusura in se stessi, la perdita di autostima, un progressivo isolamento, un atteggiamento passivo, il non apprezzare più attività considerate prima piacevoli oppure il non poterle più vivere come in passato.

Questo tipo di pregiudizio, diverso come detto da quello alla salute, viene definito danno esistenziale.

Non essendoci una normativa unica, anche considerando la soggettività e quindi la forte disomogeneità di questo particolare pregiudizio, la giurisprudenza si è divisa negli anni nel riconoscere o meno il risarcimento del danno esistenziale.

Vediamo insieme in quali casi è possibile vedersi riconosciuto un risarcimento e come quantificarne l’entità.

Cosa è il danno esistenziale? La definizione

Il danno esistenziale è un pregiudizio di natura non patrimoniale, diverso dal danno alla salute, che consiste nel peggioramento della qualità della vita di una persona a causa di un evento lesivo.

Nel corso degli anni il danno esistenziale è stato definito anche come il danno arrecato all’esistenza, la rinuncia forzata alle occasioni felici oppure il pregiudizio alle attività realizzatrici della persona.

A differenza del danno morale (sofferenza interiore), il danno esistenziale è tangibile, concreto e visibile dall’esterno (l’impossibilità di svolgere attività tipiche o lo stravolgimento in negativo dell’agenda quotidiana di una persona).

Quando un soggetto, ad esempio a seguito di un incidente stradale, subisce delle macrolesioni tali da compromettere e sconvolgere fortemente la sua vita relazionale e sociale, ha diritto ad un risarcimento per il danno esistenziale, suscettibile di valutazione equitativa (Cassazione sentenza n.19963 del 2013).

I danni dinamico-relazionali subiti da una persona però non sono determinabili attraverso una perizia medico legale e non sono quantificabili attraverso valori percentuali, come nel caso dell’invalidità permanente.

Non essendoci quindi degli automatismi per il risarcimento, data la soggettività del pregiudizio e l’assenza di una normativa unica, sarà compito del giudice analizzare e valutare, caso per caso, la sussistenza del danno esistenziale sofferto dal danneggiato e a determinare l’entità del risarcimento.

 

Il danno biologico, morale ed esistenziale

Insieme al danno morale e al danno biologico, quello esistenziale fa parte del cosiddetto danno non patrimoniale (articolo 2059 del codice civile), ossia quella lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica, che incide negativamente sugli aspetti dinamico-relazionali della persona ed è risarcibile indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private).

Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, con le famose quattro sentenze di San Martino del 2008, il danno non patrimoniale è unitario e le varie definizioni (danno morale, biologico ed esistenziale) hanno solo valenza descrittiva e non possono essere risarcite autonomamente, per non incorrere a duplicazioni risarcitorie vietate dalle legge.

Nelle tabelle per il calcolo del danno biologico infatti, i valori stabiliti per il risarcimento dei danni fisici da incidente comprendono già al loro interno un indennizzo per il peggioramento e lo stravolgimento delle attività quotidiane sociali e relazionali subiti dal soggetto danneggiato.

Il danno esistenziale è quindi già compreso all’interno del danno biologico ed un suo differente ed autonomo risarcimento sarebbe considerato di conseguenza una duplicazione risarcitoria, la quale, come detto, non è consentita dalla legge.

Tuttavia, circostanze eccezionali e peculiarità molto gravi del caso specifico, quindi non comuni a tutti i soggetti affetti dallo stesso tipo di invalidità, consentono al giudice di stabilire una personalizzazione del danno biologico, quindi un aumento dell’ammontare del risarcimento, ma solo a seguito della prova concreta da parte del danneggiato dell’esistenza di questo maggior danno sofferto (Cassazione sentenze n.23778 e n.24471 del 2014).

In sintesi, le normali conseguenze dannose sugli aspetti dinamico-relazionali della persona, ossia quei pregiudizi considerati ordinari e comuni per un soggetto con quella determinata percentuale di invalidità permanente, non giustificano alcun aumento risarcitorio in fase di personalizzazione della liquidazione.

Invece è consentito un incremento del risarcimento in presenza di pregiudizi esistenziali anomali e peculiari, per i quali spetta al danneggiato l’onere di allegare e dimostrare concretamente (Cassazione sentenza n.7513 del 2018).

Per ottenere un risarcimento del danno esistenziale, spetta quindi al danneggiato l’onere di provare in modo tangibile ed oggettivamente accertabile il pregiudizio subito, come ad esempio dimostrando che in assenza dell’illecito, avrebbe certamente adottato scelte di vita diverse da quelle che ha invece dovuto forzatamente intraprendere a causa dell’evento lesivo (sentenza Cassazione n. 6572 del 2006).

 

Il risarcimento del danno esistenziale

Nonostante quanto affermato dalle Sentenze di San Martino, la giurisprudenza nel tempo si sta sempre più orientando nel considerare il danno esistenziale e quello morale autonomamente risarcibili rispetto al danno biologico.

Ad esempio, nella sentenza della Cassazione n.18611 del 2015, la Corte ha riconosciuto, con valutazione autonoma rispetto al danno biologico, un risarcimento per il danno esistenziale e morale ad un soggetto rimasto seriamente ferito durante un incidente, per l’evidente peggioramento della sua qualità della vita e della sua dignità di persona a causa delle gravissime lesioni riportate nel sinistro.

Nella stessa sentenza la Cassazione spiega che il concetto di unitarietà del danno non patrimoniale indica che lo stesso danno non può essere risarcito più volte solo perché definito con nomi diversi; tuttavia se i pregiudizi sofferti dalla vittima sono differenti tra loro, non si può intendere che il risarcimento di uno comprenda anche gli altri.

Quando il danno incide su beni differenti non si può parlare quindi di duplicazione risarcitoria, altrimenti si rischierebbe di incorrere addirittura in un vuoto risarcitorio nei confronti della vittima.

Anche nella recente sentenza n.2788 del 2019 della Cassazione, la Terza Sezione Civile ha ribadito che il danno morale ed il danno esistenziale sono due voci autonome da considerare distintamente ed in caso di pregiudizi anomali e eccezionali, il giudice può disporre un aumento del risarcimento in fase di personalizzazione.

Il giudice deve quindi valutare le conseguenze delle menomazioni patite del danneggiato, sia sotto l’aspetto emotivo, morale ed interiore del danno (sofferenza e perturbamento psichico e patema d’animo), sia sotto l’aspetto dinamico-relazionale (alterazioni delle abitudini di vita e degli assetti relazionali).

Secondo quanto stabilito dall’art.138 del Codice delle assicurazioni private, qualora le lesioni macropermanenti (sopra i 9 punti di invalidità) patite dalla vittima incidano in maniera considerevole e rilevante sui suoi aspetti dinamico-relazionali e questi pregiudizi siano documentati ed accertati in modo obiettivo, il risarcimento del danno non patrimoniale previsto dalle tabelle di Milano può essere incrementato dal giudice fino ad un massimo del 30 per cento.

Per quanto riguarda invece le lesioni micropermanenti (menomazioni con invalidità fino a 9 punti percentuali), l’art.139 del Codice delle assicurazioni private prevede per il giudice la possibilità di aumentare l’importo del risarcimento del danno biologico di lieve entità fino ad un massimo del 20 per cento, qualora siano rilevate specifiche peculiarità nella sofferenza psicofisica patita dalla vittima o nell’incidenza negativa delle lesioni subite nei suoi aspetti dinamico-relazionali.

 

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Esempi di danno esistenziale senza danno alla salute

Come abbiamo visto precedentemente, in caso di danno esistenziale sofferto a causa di una lesione psicofisica, il giudice, in fase di personalizzazione della liquidazione, può disporre un aumento in percentuale del risarcimento previsto per il danno non patrimoniale da invalidità permanente.

Cosa succede però quando la vittima non ha subito un danno alla salute e quindi nessuna lesione alla propria integrità psicofisica, ma ha comunque sofferto un concreto e tangibile peggioramento della qualità della propria vita a causa dell’illecito subito?

Parte della giurisprudenza è d’accordo nel voler tutelare con un risarcimento la persona che, pur non avendo sofferto danni alla salute, abbia comunque subito, a causa di un evento lesivo, un impedimento forzato a poter vivere una vita “normale” e a godere di determinati piaceri dell’esistenza.

Di seguito alcune sentenze nelle quali nel corso degli anni è stato riconosciuto un risarcimento del danno esistenziale anche senza la presenza di un danno alla salute:

  • Tribunale di Milano nel 1997 per la gravidanza indesiderata per colpa di un intervento di sterilizzazione non riuscito;
  • Tribunale di Napoli nel 1995 per lo stravolgimento della vita subito dalla moglie e dal figlio di un defunto;
  • Pretura di Ferrara nel 1993 per il licenziamento ingiusto del lavoratore;
  • Concordato di Udine nel 1995 per l’angoscia e l’aritmia cardiaca sofferta da un’anziana signora a causa dell’uccisione del proprio animale domestico.

La Cassazione, nella sentenza n.7513 del 2018 ha ribadito inoltre che il danno non patrimoniale, anche se non conseguente ad una lesione alla salute, va comunque risarcito quando lede altri interessi e valori protetti dalla Costituzione, senza automatismi e solo a seguito di attenta ed approfondita istruttoria.

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