In caso di incidente stradale con feriti, il calcolo del risarcimento per i danni fisici differisce a seconda della gravità delle menomazioni riportate.

Le lesioni possono essere micropermanenti o macropermanenti; ciascuna tipologia possiede differenti criteri per la quantificazione del danno subito e del relativo risarcimento.

In questo articolo vedremo cosa sono le lesioni micropermanenti, come si quantifica l’entità della microlesione e come si calcola il danno biologico di lieve entità da sinistro stradale.

Le lesioni micropermanenti

Le menomazioni di lieve entità, dette anche microlesioni, sono quei danni fisici che comportano un’invalidità permanente compresa tra 1 e 9 punti percentuali.

La predisposizione di una lista delle menomazioni all’integrità psicofisica di lieve entità è stabilita dall’articolo 5, comma 5, della legge n.57 del 5 marzo 2001.

Con l’allegato 2 dell’articolo 1 del Decreto del Ministero della Salute del 2003 sono state pubblicate le tabelle delle lesioni micropermanenti che comportano un danno biologico permanente.

Lo scopo di queste tabelle è di indicare dei parametri numerici universali da utilizzare durante la perizia medico-legale per la valutazione dei danni fisici riportati in occasione di un incidente stradale.

Per determinare con precisione il risarcimento dei danni alla persona, nelle tabelle sono indicate tutte quelle lesioni e menomazioni che danno luogo ad un danno biologico permanente compreso tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità.

Le lesioni micropermanenti sono suddivise per distretti anatomici (capo, colonna vertebrale, arto superiore, arto inferiore, ecc.) e comprendono circostanze e situazioni differenti come le compromissioni della piena funzionalità (in termini di motilità, stabilità e potenza ad esempio), le alterazioni anatomiche (lussazioni, fratture, ecc.) e le condizioni cliniche specifiche (ad esempio nel caso di cali di vista o di esiti dolorosi permanenti da lesioni anatomiche).

In presenza di più lesioni, la valutazione del danno composito non sarà la semplice sommatoria dei parametri numerici di ogni singola menomazione, ma dovrà essere valutato complessivamente nella sua interezza dalla perizia medico legale, avendo come riferimento la riduzione globale dell’integrità psico-fisica del soggetto danneggiato.

 

Il danno biologico micropermanente

Il danno biologico è la lesione permanente o temporanea all’integrità sia fisica, sia psichica di una persona.

Si tratta di un danno alla salute di natura non patrimoniale, quindi risarcibile secondo quanto stabilito dall’art.2043 del Codice Civile, a prescindere dalle ripercussioni economiche e reddituali del soggetto danneggiato.

Resta inteso che in caso di microlesioni, il danneggiato ha diritto di vedersi riconosciuto un risarcimento anche per le perdite patrimoniali da lucro cessante e danno emergente patite a causa delle lesioni subite.

Rientrano nel danno biologico non patrimoniale:

  • il danno da invalidità permanente e da invalidità temporanea (lesioni reversibili e senza postumi);
  • il danno morale, inteso come la sofferenza soggettiva ed i patemi d’animo patiti da chi ha subito un illecito;
  • il danno esistenziale, ossia il peggioramento dinamico-relazionale della qualità della vita.

Il risarcimento per danno biologico di lieve entità per le lesioni micropermanenti pari o inferiori a 9 punti di invalidità permanente, subite a causa di un incidente stradale, viene calcolato attraverso specifiche tabelle emanate dallo Stato ed aggiornate con Decreti Ministeriali.

Il danno biologico micropermanente per essere risarcibile deve essere visibile e verificabile attraverso un accertamento clinico strumentale, così come stabilito dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private.

La recente giurisprudenza ha stabilito che l’indagine strumentale non è però l’unico mezzo per dimostrare una lesione micropermanente, infatti l’accertamento medico può essere sufficiente per provare il danno anche senza strumenti diagnostici.

Perciò, per dar diritto ad un risarcimento, le microlesioni devono essere riscontrabili dall’accertamento oggettivo e rigoroso di un medico legale, anche senza necessariamente l’utilizzo di indagini strumentali come la radiografia, l’ecografia, ecc. (sentenza della Cassazione n.1272 del 19 gennaio 2018).

Per approfondimenti su questo argomento rimandiamo all’articolo sui certificati ed esami medici per il risarcimento da sinistro stradale.

 

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Tabelle danno biologico micropermanente

Per il risarcimento del danno biologico da incidente stradale sono state definite delle specifiche tabelle da utilizzare in fase di calcolo, che vengono aggiornate annualmente con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Il danno biologico permanente per microlesioni è risarcito, secondo l’art.139 del Codice delle assicurazioni private, con un importo che cresce in misura più che proporzionale per ogni punto di invalidità riscontrato.

Tale importo, calcolato in base all’applicazione di coefficienti predeterminati, diminuisce al crescere dell’età del soggetto danneggiato, nella misura dello 0,5% per ogni anno a partire dall’undicesimo.

A parità di invalidità permanente, il risarcimento sarà quindi più elevato quanto più bassa sarà l’età della persona danneggiata.

Per quanto riguarda il risarcimento per danno biologico temporaneo, la stessa norma prevede un importo prefissato per ogni giorno di inabilità assoluta (100%), mentre per i giorni di inabilità parziale, l’importo sarà ridotto in misura proporzionale.

Ad esempio un giorno di inabilità al 50% sarà risarcito con un importo pari all’esatta metà prevista per un giorno di inabilità assoluta.

 

Calcolo danno biologico da microlesioni

Con le tabelle di cui abbiamo appena parlato sarà quindi possibile calcolare il risarcimento del danno biologico di lieve entità, in base all’età del danneggiato e all’invalidità permanente riscontrata durante l’accertamento medico legale.

Per quantificare il risarcimento per microlesioni da sinistro stradale è possibile utilizzare la nostra utility per il calcolo del danno biologico, con la quale, inserendo l’età del danneggiato e la percentuale di invalidità permanente, si potrà conoscere l’esatto importo stabilito dalla legge per il risarcimento.

Con lo stesso calcolatore sarà possibile quantificare anche il risarcimento per tutti i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale patiti a causa dell’illecito subito.

Per effettuare invece il calcolo del danno biologico da macropermanenti (sopra i 9 punti percentuali di invalidità), non esistono tabelle predisposte dal nostro ordinamento, tuttavia la giurisprudenza ritiene quelle del tribunale di Milano le più idonee per assicurare un equo risarcimento.

 

Danno morale da micropermanenti

Come accennato, rientrano nel danno biologico anche il danno esistenziale ed il danno morale per lesioni micropermanenti.

Per comprendere anche queste voci, l’ammontare del risarcimento del danno biologico da sinistro stradale, secondo l’art.139 del Codice delle assicurazioni private, può essere aumentato dal giudice fino ad un massimo del 20%, con equo e motivato apprezzamento delle peculiarità del caso.

Tuttavia la Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n.26972 del 2008, ha riconosciuto l’esistenza di un pregiudizio da sofferenza morale cagionata dall’illecito subito, che deve essere considerato e risarcito nella sua totalità.

Con la sentenza n.19816 del 2010 la Cassazione ha ribadito che il danno morale deve essere risarcito anche in caso di lesioni micropermanenti.

Nella sentenza n.1315 del 2009, la Corte di Appello di Torino ha ritenuto inoltre non corretto imporre un limite (20%) al risarcimento del danno morale ed esistenziale.

Pertanto, quando il soggetto danneggiato è in grado di dimostrare di aver patito un danno morale o esistenziale di particolare rilevanza, allora il giudice potrà liquidare, come risarcimento per queste voci di danno, una somma superiore al 20% di quanto liquidato per il danno biologico.

Il danno morale può essere provato dal danneggiato anche in modo presuntivo, ossia non attraverso la presentazione di prove, ma attraverso un ragionamento.

In questo caso, attraverso il ragionamento secondo il quale da una lesione fisica, seppure di lieve entità, derivi sempre una sofferenza fisica.

Nella pratica infatti, la dimostrazione del danno morale si risolve solitamente nel documentare di aver subito un danno biologico. Qualora venga accertata la presenza di un danno durante la perizia medico legale, anche di una microlesione, la sofferenza fisica è da ritenersi sussistente.

 

Quando le lesioni micropermanenti non sono accertabili strumentalmente

Secondo l’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, per danno biologico si intende una lesione, temporanea o permanente, suscettibile di accertamento medico legale.

La stessa norma procede specificando che, le lesioni micropermanenti che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo (TAC, risonanze magnetiche, radiografie, ecc.) o visivo (come nel caso delle cicatrici che sono riscontrabili senza strumentazioni), non possono essere risarcite per danno biologico.

Tuttavia, recenti sentenze della Cassazione, come la n.37477 del 2022, hanno indebolito la rigidità di tale norma che, come abbiamo visto, esclude il diritto al risarcimento per tutti quei danni non oggettivamente accertabili tramite esami strumentali clinici.

Nel caso in oggetto la Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare il ricorso da parte di un conducente di un veicolo, che a seguito di un incidente aveva riportato lievi lesioni, accertate dal punto di vista clinico da un medico legale con un punteggio di invalidità pari al 2,5%, ma non confermate e non accertabili strumentalmente e per questo ritenute non risarcibili dal Giudice di Pace prima e successivamente dal Tribunale di Bologna in appello.

La Cassazione ha ribadito che il risarcimento di qualsiasi danno, non solo quello alla salute, richiede una dimostrazione ragionevole da parte di chi ne fa richiesta. In particolare, per i danni alla salute, la sintomatologia soggettiva riferita solo dalla parte lesa è irrilevante, e non è ammissibile il risarcimento per danni ipotetici, temuti o non probabili.

Tuttavia, l’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni non deve essere interpretato come una limitazione ai mezzi di prova o come una restrizione alla risarcibilità del danno.

Nel caso specifico, la sentenza impugnata è stata cassata in quanto il Tribunale ha ritenuto irrisarcibili i postumi permanenti solo perché mancavano prove clinico-strumentali, nonostante le lesioni fossero clinicamente e visivamente rilevate. La Corte ribadisce che la valutazione del danno alla persona deve seguire criteri medico-legali rigorosi, ma non esclude l’utilizzo di prove diverse dagli esami strumentali.

La Cassazione afferma che alcune lesioni possono essere accertate senza la necessità di esami strumentali e che il medico, basandosi sulla sua esperienza clinica, può fornire al giudice conclusioni scientificamente documentate e giuridicamente valide sulle lesioni. La valutazione medico-legale accurata, eseguita secondo procedure standard, può determinare la presenza e la percentuale di una lesione.

La conclusione è che gli esami strumentali non sono l’unico mezzo per accertare il danno biologico, ma sono alternativi all’esame oggettivo e clinico, entrambi affidati al medico legale.

L’assenza di esami strumentali non impedisce quindi il risarcimento del danno alla salute, purché ci sia una ragionevole inferenza logica della sua esistenza basata su elementi probatori adeguati.

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