L’Osservatorio del Tribunale di Milano, attraverso la stesura delle nuove tabelle, pubblicate l’8 marzo del 2018, ha riconosciuto sul piano definitorio e creato dei criteri liquidativi per il calcolo dei risarcimenti in merito al danno terminale e al cosiddetto danno biologico da premorienza.

Cosa è il danno biologico da premorienza?

Il danno biologico da premorienza è quella tipologia di danno che si verifica nell’ipotesi in cui, un soggetto vittima di un illecito, deceda prima della liquidazione della lesione subita, per circostanze esterne ed indipendenti dalle menomazioni invalidanti patite nell’incidente.

Ossia quando il danneggiato muoia prima di ricevere il risarcimento dei danni subiti causati dell’illecito ed il decesso sia conseguente a cause del tutto indipendenti alle lesioni subite per quel fatto illecito di cui si attendeva il risarcimento.

Già la Corte di Cassazione, nella sua sentenza n.679 del 2016, aveva stabilito che agli eredi, deve essere liquidato il risarcimento del danno biologico, trasmesso iure hereditatis, in base al periodo di tempo trascorso tra il sinistro e la morte del dante causa.

 

L’aspettativa di vita nel danno biologico

Come già sappiamo, nell’effettuare il calcolo del danno biologico, l’età del danneggiato è un parametro molto importante e determinante nel quantificare l’entità monetaria del risarcimento.

Un’invalidità permanente, subita in giovane età, presuppone che provochi nel danneggiato un danno per un periodo di tempo maggiore rispetto ad un’altra persona di età superiore, per queste ragione minore è l’età del soggetto che ha subito l’illecito e maggiore sarà il risarcimento a pari percentuale di invalidità.

Queste considerazioni sono fatte in base ai parametri sull’aspettativa di vita residua di un soggetto, in termini quindi probabilistici e statistici.

Il discorso cambia quando il danneggiato muoia prima di ottenere il risarcimento per cause non imputabili al sinistro subito.

In questo caso il risarcimento non sarà calcolato sulla base di un’aspettativa di vita residua, ma sul numero di anni effettivamente vissuti dal momento dell’incidente, in modo da calcolare la liquidazione in base ad un dato concreto e certo, ossia il tempo reale in cui la vittima è rimasta in vita.

Questa tipologia di pregiudizio veniva definita dalla giurisprudenza, come danno biologico intermittente, in quanto relativo ad un intervallo di tempo. Dopo l’Assemblea nazionale degli Osservatori si è deciso di cambiarne la definizione in danno da premorienza, in quanto si tratta di un danno subito permanente e non in maniera intermittente, seppur limitato nel tempo compreso tra il fatto lesivo ed il decesso del soggetto.

 

Come calcolare il danno da premorienza?

L’Osservatorio di Milano ha ritenuto non idoneo per il calcolo del risarcimento, utilizzare un criterio liquidativo diversificato in base all’età del danneggiato, in quanto parametro utilizzato per stimare l’aspettativa di vita di un soggetto, ma non considerato adeguato per valutare correttamente un danno perpetrato in un lasso temporale ben determinato e definito.

In caso di danno biologico da premorienza quindi, l’età del danneggiato non sarà un fattore da prendere in considerazione per il calcolo del risarcimento.

Le Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano hanno infatti adottato un criterio basato sul valore monetario del risarcimento medio annuo, corrisposto ad ogni grado di invalidità permanente, calcolato in base al rapporto tra la media del risarcimento e dell’aspettativa di vita.

Per media del risarcimento è stato considerato l’importo che viene liquidato mediamente come danno non patrimoniale, per una data percentuale di invalidità permanente, mentre per media dell’aspettativa di vita, si è considerata la media matematica delle aspettative di ogni soggetto compreso tra 1 e 100 anni.

Ulteriore dettaglio stabilito dall’Osservatorio, riguarda la costanza del danno nel tempo, in base alla quale si è considerato che il danno sia maggiore quanto più vicino all’evento lesivo e che decresca col trascorrere del tempo fino a consolidarsi.

In base a queste valutazioni si è deciso, nella stesura delle Tabelle, di aumentare il pregiudizio sofferto nel primo anno nella misura del 100% rispetto al risarcimento medio e nella misura del 50% per il secondo anno; per poi stabilizzarsi ad un importo prefissato per ogni ulteriore anno successivo al secondo.

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Le tabelle di Milano

Consultabili attraverso il seguente link, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, per il calcolo del danno biologico da premorienza, si suddividono in 5 colonne.

Nella prima sono indicate le percentuali di invalidità permanente, riportate dalla vittima a causa del sinistro, sulla base delle quali viene calcolato il danno biologico e quello da premorienza.

Nella seconda e terza colonna sono indicati rispettivamente gli importi monetari per la liquidazione del danno, nel caso in cui al momento della morte siano trascorsi 1 o 2 anni dall’evento lesivo.

Nella quarta colonna invece è indicato il valore monetario di ogni ulteriore anno trascorso in vita successivo ai primi due ed infine nell’ultima colonna è presente la percentuale massima di personalizzazione che, come abbiamo già visto, è fissata al 50% per qualsiasi percentuale di invalidità.

 

Personalizzazione del danno da premorienza

Per quanto riguarda la personalizzazione del risarcimento in base alle concrete peculiarità del caso, si è deciso di dare al giudice la facoltà di aumentare l’importo previsto dalle Tabelle fino al 50% in più.

Tra le peculiari circostanze del caso, in base alle quali è possibile aumentare il risarcimento del danno biologico da premorienza, si è deciso di considerare anche l’età del danneggiato, in quanto correlata all’entità della sofferenza soggettiva.

Di diverso avviso è invece l’Osservatorio del Tribunale di Roma, che ha invece deciso di continuare ad utilizzare un metodo liquidativo  basato sulla somma di due diverse quote: la prima basata sulla percentuale di invalidità patita e la seconda sulla base dell’effettiva sopravvivenza del danneggiato rispetto a quella determinata dai dati statistici.

Secondo Roma, questo sistema di calcolo risulta troppo penalizzante per il danneggiato e anzi avvantaggia il danneggiante, in quanto le conseguenze di una maggior durata del processo andrebbero a ricadere solo sulla vittima, diminuendo il risarcimento che avrebbe ricevuto qualora fosse stato liquidato prima del decesso.

 

Sentenze sul danno da premorienza

Oltre alla già citata sentenza della Cassazione n.679 del 2016, i criteri sulla valutazione del danno da premorienza erano già stati affermati dalla Corte in precedenti sentenze.

Nella sentenza n.23739 del 2011 la Cassazione aveva ridotto un risarcimento del danno biologico, perché non faceva riferimento alla vita effettiva della vittima ed il calcolo con cui era stato quantificato non teneva conto del reale periodo di tempo trascorso tra il sinistro ed il decesso dell’attore.

Nel 2015, con la sentenza n.13331, la Corte aveva ribadito che il risarcimento iure successionis, richiesto dagli eredi del defunto, non doveva far più riferimento all’aspettativa di vita probabile della vittima, ma alla sua durata effettiva, qualora la stessa fosse deceduta per cause diverse ed estranee al fatto lesivo, durante il corso del giudizio di liquidazione dei danni biologici.

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