Nel calcolo del risarcimento dei danni biologici non patrimoniali da incidente stradale, il giudice, in sede di personalizzazione della liquidazione, può stabilire un importo superiore a quello indicato dalle tabelle di riferimento se ravvisa delle peculiarità nel caso in oggetto.

Cosa è il danno non patrimoniale?

Nel nostro ordinamento giuridico esistono due tipologie di danno: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.

Mentre il primo considera i danni che incidono sulla sfera economica e reddituale di un soggetto, il danno non patrimoniale invece considera le lesioni all’integrità psicofisica del danneggiato, la sofferenza interiore e il peggioramento della qualità della vita conseguente l’illecito subito.

Il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria (qualsiasi danno non patrimoniale è soggetto alle stesse regole risarcitorie) e al suo interno son compresi il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale.

Il giudice, nella liquidazione del risarcimento deve quindi considerare tutte le conseguenze negative provocate dal sinistro stradale, evitando però la duplicazione risarcitoria (risarcire due volte lo stesso tipo di danno usando due nomi diversi).

Ad esempio non è consentito il risarcimento del danno biologico, congiuntamente al risarcimento del danno esistenziale, se quest’ultimo risulta già espressione dell’invalidità permanente (il danno biologico considera già le conseguenze della lesione sulle attività quotidiane e relazionali, quindi non possono essere risarcite entrambe le voci perché riferite allo stesso pregiudizio).

Mentre non viene considerata duplicazione risarcitoria la liquidazione di un danno biologico e di un danno morale non dipendente dal grado di invalidità permanente (la sofferenza interiore provata da un soggetto, come la vergogna o la disperazione, può presentarsi anche indipendentemente dal grado di invalidità, quindi senza una determinazione medico-legale).

 

Quando si può personalizzare il risarcimento?

Le tabelle del danno biologico e del danno non patrimoniale prevedono una liquidazione forfettizzata per le conseguenze “ordinarie” che subisce generalmente e normalmente una vittima di incidente stradale con specifiche lesioni riportate e determinata età anagrafica.

Attraverso le tabelle infatti è possibile stabilire il risarcimento del danno non patrimoniale in base alla percentuale di invalidità permanente e all’età del danneggiato al momento del sinistro.

Tuttavia il giudice, se riscontra delle singolarità nel caso, tali da comportare irripetibili e specifiche esperienze di vita individuali, può disporre una personalizzazione del danno e quindi arricchire ed aumentare l’importo del risarcimento (Cassazione sentenza n.21939 del 2017).

Le peculiarità possono caratterizzarsi ad esempio nelle sofferenze soggettive del danneggiato (il cosiddetto danno morale), oppure da aspetti funzionali inerenti l’uso del proprio corpo che si ripercuotono sulle sue abitudini di vita e relazionali, tali da sconvolgerle (danno esistenziale).

Tali peculiarità, se valutabili oggettivamente ed obiettivamente, possono tradursi in termini monetari ai fini del risarcimento dei danni.

 

Le peculiarità del caso specifico

Essendo vietata la duplicazione del risarcimento, e quindi un arricchimento ingiustificato, la personalizzazione del danno non può essere ammissibile qualora le conseguenze riportate dal danneggiato siano considerate normali per le lesioni riportate e per quella specifica età anagrafica.

In quanto come abbiamo visto, le tabelle in uso nei tribunali italiani, comprendono già per intero il risarcimento delle conseguenze ordinarie e dei pregiudizi che il danneggiato subirebbe normalmente con quelle lesioni riportate.

Mentre per quanto riguarda le specifiche conseguenze del caso concreto, se superano le conseguenze ordinarie già previste dal risarcimento tabellare, e quindi considerate singolarità irripetibili, sarà compito del giudice farle emergere e dargli una valorizzazione in termini monetari.

Ricordiamo che tali singolarità, per essere risarcite in maniera diversa dalle previsioni tabellari, devono risultare da prove e risultanze argomentative obiettive e specifiche durante il processo, anche in via presuntiva.

Le conseguenze quindi per essere risarcite con un aumento dell’importo, grazie alla personalizzazione, devono aver reso il pregiudizio subito dal danneggiato diverso e maggiore rispetto ai casi simili (stessa età e stessa percentuale di invalidità permanente) e necessitano di prove concrete dell’effettivo maggior pregiudizio patito dalla vittima.

 

Tabelle di Milano e personalizzazione del danno

Le tabelle disposte dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, che ricordiamo sono quelle più utilizzate per il calcolo del danno non patrimoniale da incidente stradale, stabiliscono delle percentuali massime di personalizzazione del risarcimento, in base al grado di invalidità permanente del soggetto.

Per i danni micro-permanenti, ossia fino ai 9 punti percentuali di invalidità, l’aumento massimo della personalizzazione è fissato al 50%. Quindi al danno non patrimoniale, calcolato in base alle tabelle del Tribunale di Milano, il giudice può applicare un aumento dell’importo del risarcimento fino al 50%.

La percentuale massima d’aumento della personalizzazione del risarcimento diminuisce di un punto percentuale all’aumentare del grado di invalidità riscontrato nel danneggiato, per poi stabilizzarsi al 25% per le invalidità pari e superiori ai 34 punti (49% di personalizzazione per 10 punti di IP, 48% per 11 punti e così via fino a 25% di personalizzazione per IP pari e maggiori di 34 punti).

Ad esempio, se il danneggiato al momento del sinistro aveva 30 anni ed ha riportato lesioni permanenti per un grado di invalidità pari a 40 punti, le tabelle milanesi stabiliscono un risarcimento del danno non patrimoniale pari a 270.115,00 euro.

Il giudice, se riscontra delle peculiarità negli aspetti di sofferenza soggettiva del danneggiato o negli aspetti anatomo-funzionali e relazionali diversi dall’ordinario, può stabilire un aumento della liquidazione, per personalizzazione, fino al 25%, portando quindi il risarcimento ad un massimo di 337.644,00 euro.

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La Cassazione in tema di personalizzazione

La sentenza n.17219 del 2014 ha ribadito che perdere la possibilità di continuare una qualsiasi attività, a causa di una menomazione subita, se è una conseguenza comune e normale del danno in oggetto, allora si terrà risarcita con la liquidazione del danno biologico non patrimoniale.

Se invece è una conseguenza sofferta solo dalla vittima del sinistro, quindi straordinaria e non comune per tutti quelli che abbiano patito lo stesso tipo di lesione, allora giustifica un aumento del risarcimento per personalizzazione.

Di stesso parere la Corte nelle sentenze nn. 23778 e 24471 del 2014, nelle quali viene nuovamente specificato, che l’aumento del risarcimento, in sede di personalizzazione, è consentito solo in presenza di circostanze eccezionali e specifiche, opportunamente comprovate dal danneggiato, le quali comportino un danno subito più grave rispetto alle comuni ed ordinarie conseguenze che persone della medesima età avrebbero con lo stesso grado di lesioni riportate.

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