Gli incidenti stradali senza collisione sono i più complicati per le compagnie di assicurazioni, in merito a responsabilità e risarcimento dei danni.

Nonostante la casistica non raggiunga numeri troppo importanti, non sono rari i casi in cui avvengono sinistri stradali senza che vi sia stato un impatto tra i veicoli.

Ad esempio, può capitare, nel tentativo di evitare un auto che ci taglia improvvisamente la strada o che percorre la carreggiata in contromano, di rimanere vittima di un incidente stradale; in questi casi è possibile riportare gravi danni, sia materiali sia fisici, anche in assenza di un urto tra i veicoli (l’auto finisce fuoristrada o contro un ostacolo, un albero, un muro ecc.).

In questi casi è possibile ottenere un risarcimento danni da incidente stradale? E da chi?

Risarcimenti nell’incidente senza collisione

In caso di sinistro stradale purtroppo non è sempre semplice ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente ed attribuire le giuste responsabilità ai conducenti protagonisti del sinistro.
La complessità aumenta sensibilmente quando l’incidente si è verificato senza una collisione tra i veicoli.

In tema di risarcimento, l’art. 2054 c.c. recita che il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire i danni provocati a cose e persone, a meno che non dimostri di aver fatto di tutto per evitare il sinistro.

Come vediamo, l’articolo del Codice Civile non specifica che, per aver diritto al risarcimento dei danni subiti, debba necessariamente esserci un urto tra i veicoli.

Quindi, se subiamo un sinistro per colpa della condotta errata di un altro conducente, anche se non vi è stato impatto tra i veicoli, abbiamo, grazie a questa norma, il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, sia quelli dell’automezzo, sia quelli riguardanti la nostra integrità psicofisica e dei nostri passeggeri.

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Concorso di colpa e responsabilità

Sempre l’art. 2054 del codice civile continua recitando che, fino a prova contraria, in caso di collisione tra veicoli, si presume sempre che ci sia un concorso di colpa tra i conducenti.

Cosa succede quindi quando la collisione non c’è stata?
In assenza di impatto spetterà al danneggiato l’onere di dover dimostrare il nesso causale tra i danni riportati e la condotta di guida dell’altro conducente.

Tuttavia, nella sentenza n.18337 del 2013, la Corte di Cassazione Civile si è espressa in tema dell’art.2054, evidenziando che la presunzione di concorso di colpa è applicabile anche in caso di assenza di collisione tra i veicoli, quando è necessario stabilire le percentuali di colpa in una corresponsabilità già accertata in concreto.

Anche le compagnie d’assicurazione tendono spesso ad applicare una responsabilità concorsuale, anche in presenza di incidente senza urto tra autoveicoli.

 

Come ottenere il risarcimento per incidente senza urto?

Per ottenere un risarcimento dei danni completo ed integrale, è necessario dimostrare che l’incidente sia stato causato esclusivamente dalla condotta colposa del conducente dell’altro veicolo.

Le testimonianze di terzi e i verbali delle forze dell’ordine, con i relativi accertamenti e rilevazioni, saranno fondamentali per dimostrare la dinamica dell’incidente e stabilire di conseguenza le responsabilità delle parti.

Qualora si riuscisse a provare la totale responsabilità dell’altro conducente, sarà quest’ultimo a dover dimostrare di aver fatto di tutto per evitare il sinistro, per liberarsi dall’obbligo del risarcimento.

Non essendoci collisione tra i veicoli, non sarà possibile per il danneggiato, ricorrere alla procedura di risarcimento diretto, quindi la richiesta di risarcimento dovrà essere necessariamente fatta alla Compagnia assicurativa della controparte e sarà la stessa a procedere, qualora ricorrano le condizioni, alla liquidazione del risarcimento.

 

Incidente senza impatto tra più veicoli

Nel caso l’incidente coinvolgesse più veicoli, sarà necessario stabilire quale auto abbia dato il via alla sequenza di eventi che ha provocato per ultimo la collisione. Ossia stabilire chi sia il reale responsabile del sinistro e dei danni subiti.

In una recente sentenza della Cassazione, la n.22813 del 2017, riguardo il caso di una collisione tra due veicoli, la cui causa è stata ricondotta al comportamento di un terzo conducente (Caio colpito da Sempronio, sbandando a causa del primo urto, era finito contro Tizio), la Corte ha stabilito che la responsabilità materiale del sinistro, non è data dal solo impatto tra i veicoli, ma deve far riferimento all’intera dinamica dell’incidente.

In base a questa a pronuncia, è stato considerata come causa del sinistro esclusivamente la condotta del terzo conducente (Sempronio), in quanto senza la sua violazione del Codice della Strada non si sarebbe verificato l’incidente nella sua interezza.

Quindi, se dovessimo causare un incidente, per evitare un auto che sta violando il codice della strada, secondo quanto stabilito da questa sentenza, l’intera dinamica sarebbe considerata causata dal soggetto in violazione e non saremmo quindi ritenuti responsabili dei danni provocati, sempre che non venga riscontrata anche nella nostra condotta un concorso di colpa per una violazione del codice (per un eccesso di velocità, ad esempio).

In base a quanto detto, la richiesta di risarcimento dei danni, dovrà essere avanzata nei confronti di chi ha commesso la prima violazione, quando fra tutte le serie causali del sinistro, si riscontra nella prima, la sola ed unica causa dell’incidente.

 

Il terzo trasportato nei sinistri senza collisione

Il danno subito dal terzo trasportato deve essere risarcito dalla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava al momento dell’incidente (art.141 del Codice delle Assicurazioni Private).

Non sarà compito del terzo trasportato dimostrare le responsabilità dei conducenti coinvolti nella dinamica dell’incidente e potrà usufruire della procedura di risarcimento diretto e richiedere quindi la liquidazione dei danni all’assicurazione del veicolo su cui era a bordo.

Lo scopo di questa norma, secondo la sentenza della Cassazione n.16181 del 2015, è quello di tutelare il terzo trasportato in quanto soggetto debole, al fine di agevolargli l’ottenimento del risarcimento dei danni patiti conseguenti l’incidente stradale, a prescindere dalla distribuzione della responsabilità tra le parti protagoniste del sinistro.

Ricordiamo che l’art.122 del D.Lgs. n.209 del 2005 prevede che l’assicurazione rc auto comprenda sempre anche il danno subito dal terzo trasportato e che tale copertura sia sempre operante qualsiasi sia la responsabilità tra conducente e trasportato.

 

I danni risarcibili

In caso di incidente stradale, anche senza collisione, l’art.2054 del Codice Civile stabilisce l’obbligo per colui che provoca il sinistro, di risarcire tutti i danni provocati a cose e a persone.

Nei danni alle cose rientreranno ovviamente tutte le spese sostenute per la riparazione del veicolo incidentato e per i danni subiti dagli oggetti presenti all’interno del veicolo al momento del sinistro.

Fanno parte invece dei danni alle persona tutti i danni subiti dal danneggiato, per le menomazioni alla propria integrità psicofisica conseguenti l’incidente.

Fanno parte di questo gruppo il danno biologico (commisurato in percentuale di invalidità permanente e periodo di inabilità temporanea), il danno morale e il danno esistenziale (per le sofferenze interiori patite e per il peggioramento della qualità della propria vita a causa dell’incidente).

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