Il tamponamento è sicuramente uno degli incidenti stradali più frequenti e si verifica quando con la parte anteriore, un veicolo urta la parte posteriore dell’auto che lo precede.

Una piccola distrazione, un eccesso di velocità o il non rispetto della distanza di sicurezza sono tra le cause principali di questa tipologia di sinistro.

Determinare le responsabilità ai fini del risarcimento dei danni da incidente stradale è molto semplice in caso di tamponamento tra solo due veicoli. L’auto che tampona è sempre considerata la sola responsabile dell’incidente al 100%, per la violazione dell’art.141 del Codice della Strada.

La distanza di sicurezza

Questa norma obbliga il conducente a mantenere una distanza di sicurezza che gli permetta di evitare qualsiasi pericolo durante la circolazione, tenendo conto delle condizioni del manto stradale, del traffico e di ogni altra situazione.

Per distanza di sicurezza si intende la distanza che il conducente deve tenere rispetto alla vettura che lo precede, che gli permetta di frenare il veicolo in tutta sicurezza e di non tamponarlo in caso di una sua brusca frenata.

La distanza di sicurezza va necessariamente aumentata a seconda delle condizioni del proprio veicolo (carico ed usura degli pneumatici), delle condizioni atmosferiche (pioggia e nebbia), del manto stradale (pendenza) e del traffico (probabilità di trovare una fila ferma di auto).

Per fare degli esempi, si raccomanda una distanza di sicurezza minima di 25 metri quando si circola a 50kh/h e di 130 metri (un campo da calcio) quando si circola a 130km/h.

 

La presunzione di colpa di chi tampona

In caso di tamponamento, si presume sempre che il danneggiante non abbia rispettato la distanza di sicurezza e quindi una sua responsabilità totale.

Chi tampona, per liberarsi da questa responsabilità sempre presunta, come ribadito anche dalla Cassazione nella sentenza n.7804 del 2010, ha l’onere di provare di aver rispettato la distanza di sicurezza e di aver fatto di tutto per evitare la collisione (ad esempio quando il mancato arresto non sia stato determinato, esclusivamente o in parte, da una sua colpa oppure quando l’incidente sia stato causato da un comportamento abnorme del conducente dell’auto tamponata).

 

Incidente a catena con veicoli in movimento

Negli incidenti a catena, quando i veicoli coinvolti nel tamponamento sono più di due, è necessario distinguere due diverse situazioni per determinare le responsabilità del sinistro.

Nella situazione incidente a catena tra veicoli in movimento, si presume un concorso di colpa in egual misura fra i conducenti coinvolti per ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), per violazione delle disposizioni in materia di distanza di sicurezza, così come quanto stabilito dall’art.2054 del codice civile ed ulteriormente ribadito dalla Cassazione nella sentenza n.4021 del 2013.

Ogni veicolo coinvolto sarà quindi responsabile dei danni provocati al veicolo che lo precedeva, a meno che si dia adeguata prova liberatoria che dimostri di aver fatto di tutto per evitare il tamponamento dell’auto davanti e che questa ulteriore collisione non sia stata causata da una propria inosservanza della distanza di sicurezza, ma solamente dall’eccessiva velocità del veicolo che lo aveva precedentemente tamponato.

Resta ovviamente escluso da ogni responsabilità il primo veicolo della colonna, ossia colui che ha solo subito il tamponamento senza urtare a sua volta altri veicoli.

 

Incidente a catena con veicoli fermi

La situazione cambia quando l’incidente a catena avvenga tra veicoli fermi in colonna; in questo caso infatti la giurisprudenza si è orientata nel ritenere colui che ha causato il primo tamponamento, l’unico responsabile dell’incidente e di tutte le successive collisioni, in quanto causate esclusivamente dalla sua condotta di guida.

Come ribadito anche dalla Cassazione, nelle sentenze nn. 8646 del 2003 e 18234 del 2008, in caso di tamponamenti successivi tra veicoli incolonnati, fermi, in sosta o parcheggiati, deve essere ritenuto come responsabile di tutti i danni, il solo conducente che li abbia provocati con il suo primo tamponamento.

Tutti i conducenti coinvolti quindi, dovranno inviare le proprie richieste di risarcimento alla compagnia d’assicurazione del veicolo che ha causato il primo tamponamento della catena.

 

I danni risarcibili

Così come stabilito dall’art.2054 del Codice Civile, il conducente di un veicolo, in caso di incidente stradale, è obbligato al risarcimento di tutti i danni provocati a cose e persone.

Oltre ai danni materiali subiti dal veicolo (ad esempio le spese di riparazione e di rimozione) è possibile richiedere il risarcimento di tutti i danni fisici riportati a causa del sinistro stradale subito.

Qualora si riportino lesioni, tali da compromettere la propria integrità psicofisica, in termini di invalidità permanente o inabilità temporanea, è nostro diritto ottenere il risarcimento del danno biologico di lieve o grave entità, oltre ovviamente di tutte le spese necessarie per la cura delle menomazioni subite.

Inoltre, qualora l’incidente ci abbia causato anche dei pregiudizi nella nostra sfera economica e reddituale (giorni di lavoro persi, riduzione della capacità lavorativa, ecc.), avremo diritto anche al risarcimento dei danni patrimoniali, in termini di lucro cessante e danno emergente.

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L’indennizzo diretto nei tamponamenti a catena

Nonostante il testo dell’art.149 del Codice delle Assicurazioni, individui tra le condizioni di applicabilità dell’indennizzo diretto, che il sinistro si sia verificato tra soli due veicoli; una recente sentenza della Cassazione, la n.3146 del 2017 ha enunciato che questa procedura è ammissibile anche in caso di collisione di più di due veicoli.

Viene esclusa solo la situazione in cui, la responsabilità dell’incidente viene addebitata a più conducenti; quindi risulta applicabile la procedura di risarcimento diretto quando, anche in caso di collisione tra più di due veicoli, venga addebitata l’intera responsabilità esclusivamente ad un unico veicolo.

Come abbiamo visto precedentemente, questa situazione è quasi sempre presente nel caso di tamponamento a catena tra veicoli fermi in colonna, in tal caso quindi è possibile chiedere il risarcimento dei danni subiti, direttamente alla propria compagnia di assicurazioni e non a quella del veicolo responsabile del sinistro.

 

Il terzo trasportato nell’incidente a catena

I passeggeri di un veicolo, ossia i terzi trasportati, qualora subiscano dei danni, fisici (il colpo di frusta, ad esempio, è una delle lesioni più frequenti in caso di tamponamento) o materiali, a causa del tamponamento, dovranno sempre richiedere il risarcimento dei danni, alla compagnia assicurativa del veicolo su cui si viaggiava al momento del sinistro.

Tale disposizione è sempre valida ed operante, a prescindere dalla responsabilità del conducente del veicolo sul quale si era a bordo, quindi sia che si viaggiasse nell’auto che ha causato il sinistro, sia che ci si trovasse a bordo dell’auto tamponata.

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