Il danno biologico per lesioni macropermanenti è un danno non patrimoniale, risarcibile attraverso criteri stabiliti dalle tabelle del tribunale di Milano.

Chi subisce un danno ingiusto ha diritto a ricevere un risarcimento da colui che ha cagionato il danno. Così è quanto stabilito dall’art.2043 del Codice Civile.

Vediamo insieme come dare la giusta quantificazione al danno subito e come calcolarne l’equo risarcimento.

Cosa è il danno biologico macropermanente?

Per macropermanenti si intendono quelle lesioni all’integrità psicofisica di una persona che comportano una percentuale di invalidità permanente superiore ai 9 punti percentuali, quindi tra i 10 e i 100 punti.

Esistono specifiche tabelle che i medici legali devono utilizzare, nel corso delle loro perizie, per valutare le lesioni e le menomazioni subite dal danneggiato in caso di sinistri stradali, malasanità, infortuni sul lavoro, ecc.

Ad esempio le tabelle sulle lesioni macropermanenti da incidente stradale, istituite con il decreto Decreto Legislativo n.209 del 7 settembre 2005, consistono in un elenco di menomazioni psicofisiche che danno luogo ad un’invalidità permanente compresa tra i 10 e i 100 punti percentuali.

Il risarcimento del danno biologico, una volta stabilità l’entità delle lesioni, viene calcolato moltiplicando specifici coefficienti per l’età del danneggiato e per la percentuale di invalidità permanente riscontrata.

Per danno biologico si intende quel danno di natura non patrimoniale (quindi calcolato indipendentemente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito) che compromette le normali attività vitali di una persona.

Si intendono tutte quelle lesioni all’integrità psicofisica della persona, suscettibili di valutazione medico legale.

Si tratta di un danno alla salute ed è risarcibile secondo quanto stabilito dall’art.2059 del Codice civile.

Le lesioni, che comportano invece un’invalidità inferiore a 10 punti percentuali, danno luogo al risarcimento del cosiddetto danno biologico micropermanente.

 

Danno biologico per lesioni macropermanenti da incidente stradale

Con la sentenza n.12408 del 7 giugno del 2011, la terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito dei criteri per il calcolo del danno biologico macropermanente da incidente stradale.

Per assicurare un’equità in tutta Italia, per il risarcimento dei danni macropermanenti da sinistro stradale, continua la Cassazione, le tabelle più idonee da utilizzare sono quelle elaborate dal tribunale di Milano.

Questo unico parametro di valutazione, per il calcolo del danno biologico macropermanente, è stato assunto per evitare disparità e diseguaglianze nella quantificazione del risarcimento tra le varie regioni di Italia e per garantire un’uniformità nell’interpretazione del diritto, visto e considerato anche l’art.1226 del codice civile, riguardo la valutazione equitativa del danno.

La terza Sezione civile delle Cassazione ha ribadito che, questo provvedimento è stato reso necessario dalle evidenti disparità presenti fino a quel momento, sia nel calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale, sia nelle modalità utilizzate per la liquidazione dello stesso.

La Cassazione ha quindi stabilito che, per il calcolo del danno non patrimoniale, i criteri di valutazione vanno individuati in quelli elaborati dalle tabelle del tribunale di Milano.

 

Le Tabelle del tribunale di Milano

Diffuse dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile, le tabelle di Milano sono il principale strumento utilizzato per il calcolo e la quantificazione del danno non patrimoniale e del danno biologico macropermanente da incidente stradale.

Il calcolo del danno biologico di lieve entità da incidente stradale invece viene effettuato con l’utilizzo della tabella unica nazionale, stabilita dall’art.139 del Codice delle Assicurazioni, in ottemperanza da quanto deciso dal Decreto Legislativo n.209 del 2005.

Le tabelle di Milano non presentano solo i criteri orientativi per la liquidazione del danno biologico non patrimoniale intesi come:

  • valore monetario del punto percentuale di invalidità permanente;
  • percentuali massime di aumento in caso di personalizzazione del danno biologico;
  • valore monetario per un giorno di inabilità assoluta in caso di invalidità temporanea.

Infatti, all’interno delle tabelle troviamo anche dei criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, da utilizzare in caso di risarcimento da incidenti stradali mortali.
Sono previsti, per questa specifica tipologia di danno, valori monetari di risarcimento, da un minimo ad un massimo prefissati (a seconda del grado di parentela), per i familiari del congiunto deceduto.

A seguire, nelle tabelle di Milano si trovano anche i criteri per il calcolo del danno biologico da premorienza, ossia quel danno che si verifica quando il danneggiato muore, per circostanze esterne ed indipendenti dal sinistro, prima di aver ricevuto il risarcimento per i danni patiti a causa dell’illecito subito.

Infine troviamo anche i criteri orientativi per il calcolo del risarcimento del danno biologico terminale, ossia le sofferenze fisiche e psichiche provate dalla vittima, dal giorno del sinistro al momento del decesso; l’evento fatale deve essere una diretta conseguenza del sinistro stesso.

 

Calcolo danno biologico macropermanente

Il danno non patrimoniale viene calcolato in base al valore del punto percentuale, stabilito dalle tabelle milanesi, moltiplicato per dei coefficienti prefissati che variano in base all’età del soggetto danneggiato e all’invalidità permanente riscontrata da accertamento medico legale.

Mentre per quanto il danno biologico temporaneo, ossia il periodo di inabilità che il danneggiato ha patito per tutto il periodo compreso tra il sinistro e la guarigione completa, le tabelle di Milano prevedono un risarcimento monetario per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta (100%).

Tali valori diminuiscono in maniera proporzionale in caso di inabilità temporanea parziale. Ad esempio, un danno biologico temporaneo al 50% (come può essere il periodo post ricovero ospedaliero) viene risarcito con un valore pari alla metà prevista per l’invalidità assoluta del 100%.

Per effettuare il calcolo del danno non patrimoniale e del danno biologico da lesioni macropermanenti potete usare il nostro calcolatore, presente nell’articolo su come calcolare il risarcimento danni da incidente stradale di grave entità.

 

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Il danno morale nelle tabelle di Milano

Nella stesura delle nuove tabelle, il tribunale di Milano ha compreso nel valore del cosiddetto “punto” anche la componente di danno non patrimoniale relativa al danno morale.

Per danno morale si intende la sofferenza interiore e soggettiva che il danneggiato ha provato a causa delle lesioni subite in occasione del sinistro o infortunio.

Quindi, all’interno del risarcimento del danno biologico macropermanente è compresa anche la liquidazione del danno morale (liquidazione congiunta).

Il valore del punto viene quindi aumentato automaticamente di una percentuale ponderata, in base all’invalidità permanente sofferta dal soggetto:

  • aumento fisso del 25% per invalidità compresa tra 1 e 9 punti percentuali;
  • incremento progressivo dal 26 al 50% per le invalidità tra i 10 e 34 punti percentuali;
  • aumento fisso del 50% per invalidità superiori ai 35 punti percentuali.

Rimane comunque al giudice la facoltà di poter disporre aumenti per il risarcimento (entro percentuali massime prestabilite) in caso di personalizzazione del danno biologico, nel caso in cui vengano ravvisate condizioni peculiari nella situazione della singola persona danneggiata.

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