Il danno subito dal lavoratore, a causa di un infortunio avvenuto durante il tragitto dalla propria abitazione al proprio luogo di lavoro e viceversa, rientra nel cosiddetto infortunio in itinere.

Questa specifica tipologia di danno dà diritto al lavoratore danneggiato di ricevere un indennizzo monetario da parte nell’INAIL.

Il tragitto, come vedremo, non deve essere necessariamente effettuato tramite mezzi pubblici.

Sono infatti compresi nell’infortunio in itinere, anche i danni subiti dal lavoratore durante l’uso della propria auto privata, di una bicicletta o durante il cammino a piedi.

L’indennizzo INAIL per infortunio in itinere

L’infortunio in itinere è disciplinato dall’art.12 del Decreto Legislativo n.39 del 23 febbraio 2000.

Oltre al tragitto di andata e ritorno casa-lavoro, nell’infortunio in itinere è compreso anche il percorso che collega due luoghi di lavoro differenti, quando ad esempio si hanno rapporti professionali plurimi con più datori di lavoro o quando ci si deve spostare tra due sedi diverse della stessa società.

E’ compreso nell’articolo 12, e segue quindi la stessa disciplina, anche il percorso di andata e ritorno dal posto di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, quest’ultima ipotesi è valida, come specificato nella norma, solo in assenza di un servizio di mensa aziendale.

L’INAIL riconosce l’indennizzabilità anche per gli infortuni patiti dal lavoratore durante le deviazioni dal normale percorso casa-lavoro effettuate per accompagnare a scuola i propri figli.

L’assicurazione INAIL è valida ed operativa per tutti gli infortuni che si verificano durante e per il lavoro, a prescindere dalle responsabilità di terzi e del lavoratore stesso, restano escluse le conseguenze aggravate con dolo dall’assicurato ed i sinistri riconducibili ad un rischio elettivo (comportamento contrario al buon senso, anormale ed imprevedibile) assunto intenzionalmente dal lavoratore.

L’indennizzo INAIL è previsto per qualsiasi ordinaria modalità di spostamento (compreso il trasporto pubblico ed il cammino a piedi), a patto che sia compatibile con gli orari e che sia verificata la finalità lavorativa e la normalità del percorso.

L’uso del mezzo privato è però coperto dall’assicurazione solo quando può considerarsi necessitato, di cui vedremo tra poco il significato.

La recente giurisprudenza ha compreso all’interno dell’infortunio in itinere anche le lesioni personali da aggressione e da rapina subite dal lavoratore durante il tragitto casa-lavoro (sentenza Cassazione n.3776 del 2008).

 

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Infortunio in itinere con auto privata

L’uso del mezzo privato (auto, moto, bicicletta, ecc) per essere considerato necessitato, e quindi indennizzabile dall’INAIL in caso di infortunio, deve presentare almeno una delle seguenti condizioni:

  1. il mezzo è fornito o stabilito dal datore di lavoro per esigenze professionali;
  2. il posto di lavoro non è raggiungibile con i trasporti pubblici;
  3. con i mezzi pubblici non si riesce ad iniziare il proprio turno di lavoro in tempo utile;
  4. le attese per il trasporto pubblico sono troppo lunghe o il loro utilizzo comporta un dispendio di tempo troppo più elevato rispetto all’uso del mezzo privato;
  5. la fermata del mezzo pubblico è troppo distante se deve essere percorsa a piedi.

In sintesi, quando il luogo di impiego non è sufficientemente o del tutto servito da mezzi pubblici, l’indennizzo dei danni subiti da parte dell’INAIL scatterà anche qualora il lavoratore utilizzi la propria auto privata per raggiungere il proprio posto di lavoro.

 

Infortunio in itinere in bicicletta

L’INAIL, con la nota protocollo n.8476 del 7 novembre 2011, ha specificato che è sempre indennizzabile (a prescindere dal carattere “necessitato) l’infortunio in itinere avvenuto in bicicletta, quando il tragitto è effettuato su pista ciclabile o su un percorso protetto ed interdetto al traffico dei veicoli.

Quando invece il percorso effettuato dal lavoratore si svolge su una strada aperta al traffico di veicoli a motore, l’incidente stradale in bicicletta per essere indennizzabile occorre che l’uso del velocipede sia stato necessario, secondo le condizioni elencate nel paragrafo precedente.

L’INAIL con la stessa nota ha chiarito anche i dubbi sul servizio di bike sharing, dichiarando che l’uso di questo servizio non può essere assimilato a quello del trasporto pubblico, ma bensì va considerato allo stesso modo del trasporto effettuato tramite bicicletta privata.

Tuttavia la giurisprudenza nel corso degli anni ha chiarito definitivamente tutti i dubbi sull’infortunio in itinere del lavoratore che si reca al posto di lavoro in bicicletta, anche quando avviene nelle strade aperte al traffico.

Con l’articolo 5 della Legge n.221 del 28 dicembre 2015 infatti, l’uso della bicicletta, per i positivi riflessi ambientali, deve ritenersi sempre necessitato.

Così come confermato anche dalle sentenze della Cassazione n.7313 del 2016 e n.21516 del 2018, nelle quali si stabilisce che l’uso della bicicletta può essere consentito anche secondo un canone di necessità relativa.

Resta ovviamente escluso il cosiddetto rischio elettivo del lavoratore, quando lo stesso crea intenzionalmente una situazione estranea e non inerente all’attività lavorativa.

 

Infortunio in itinere a piedi

L’infortunio in itinere a piedi segue le stesse direttive e regolamentazioni di quello avvenuto con i mezzi pubblici.

Non è quindi richiesto il carattere di “necessitato” e per dar diritto ad un indennizzo deve solo rispettare i requisiti della finalità lavorativa, della compatibilità degli orari e della normalità del percorso.

Inciampare quindi per colpa di un marciapiede sconnesso, per una buca stradale o un per tombino sporgente, cioè subire un infortunio per le cattive condizioni della strada, durante il tragitto per raggiungere il proprio posto di lavoro o per ritornare a casa, è un evento che dà diritto ad un indennizzo da parte dell’INAIL per infortunio in itinere.

Si parla di infortunio in itinere anche in caso di investimento del pedone, ad esempio quando il lavoratore si sta recando a piedi verso la fermata degli autobus o verso il luogo abituale per il pranzo (propria abitazione, ristorante, mensa, bar, ecc.).

 

Il “normale percorso” dell’infortunio in itinere

Come abbiamo visto, per parlare di infortunio in itinere, l’infortunio del lavoratore deve verificarsi durante un “normale percorso”.

Per “normale”, secondo le sentenze della Cassazione, si intende non solo il tragitto più breve e diretto rispetto al luogo di lavoro (come afferma la Corte nella sentenza n.19937 del 2010) ma anche il più comodo e conveniente (come ribadito pochi giorni dopo nella sentenza n.20221 sempre del 2010).

Spetta al giudice di merito valutare in corso di giudizio le diverse eventualità e giustificazioni (intoppi stradali, lavori in corso, traffico, ecc.) che hanno portato il lavoratore a percorrere un tragitto diverso da quello “chilometricamente” più breve e decidere sulla “normalità” o meno del percorso effettuato dallo stesso.

L’articolo 12 del Decreto Legislativo del 2000 prevede comunque la possibilità per il lavoratore di interrompere e deviare il proprio percorso per:

  1. direttive del datore di lavoro;
  2. cause di forza maggiore (ad esempio per un guasto meccanico);
  3. necessità essenziali e improcrastinabili (come le esigenze fisiologiche);
  4. obblighi rilevanti penalmente (obblighi di soccorso per incidente stradale con feriti);
  5. brevi soste che non aumentano le condizioni di rischio;
  6. accompagnare i propri figli a scuola.

 

Responsabilità e danno differenziale

L’infortunio in itinere prevede un indennizzo da parte dell’INAIL, a prescindere da eventuali responsabilità di terzi (datore di lavoro, un automobilista, il Comune custode della strada, ecc.).

Trattandosi di un indennizzo e non di un risarcimento, il lavoratore infortunato non si vedrà liquidata una somma necessaria al completo e totale ristoro dei danni subiti.

L’ente assicurativo infatti non prevede indennizzi per invalidità permanente inferiore a 6 punti percentuali ed inoltre al lavoratore non è riconosciuta alcuna somma né per il danno biologico temporaneo, né per il risarcimento del danno morale.

Restano esclusi dall’indennizzo anche tutti i danni patrimoniali diversi dalla normale retribuzione del soggetto danneggiato.

Nel caso in cui però siano individuati dei responsabili per l’infortunio patito dal lavoratore, allora quest’ultimo avrà diritto anche al cosiddetto risarcimento del danno differenziale, ossia il maggior danno risarcibile in sede civilistica per l’integrale ristoro di tutti i danni subiti, da cui detrarre ovviamente quanto già erogato dall’INAIL.

Per ottenere il risarcimento di questo maggior danno sarà necessario agire verso i responsabili del sinistro e/o verso le loro compagnie d’assicurazioni.

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