In questo articolo vedremo quali diritti e obblighi ha il lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro, quali prestazioni sono a carico dell’Inail e quali invece devono essere effettuate dal datore di lavoro.

Il dipendente che subisce un periodo di inabilità temporanea assoluta (incapacità provvisoria che impedisce totalmente di svolgere la propria professione), a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, ha diritto a ricevere una retribuzione anche durante questo lasso di tempo.

Chi è tenuto a pagare lo stipendio al lavoratore che non può recarsi sul posto di lavoro per colpa delle lesioni patite nell’infortunio?

Chi paga lo stipendio in caso di infortunio sul lavoro?

Quando il lavoratore, a causa di un infortunio occorso per il lavoro, subisce un’inabilità temporanea assoluta che non gli permette di svolgere la propria mansione per un certo periodo di tempo, ha comunque diritto a ricevere il proprio stipendio (o parte di esso).

Il giorno dell’infortunio, a prescindere dall’orario in cui è avvenuto, il datore di lavoro è tenuto a pagare al proprio dipendente il 100% della retribuzione giornaliera.

Tale obbligo persiste anche nei tre giorni successivi (periodo di carenza), ma in questo caso al lavoratore spetta il 60% della normale retribuzione, salvo condizioni migliori previste dal contratto collettivo applicato.

Terminato il periodo di carenza spetta all’Inail erogare al danneggiato un’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, nella seguente misura:

  • 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno di infortunio;
  • 75% dello stipendio giornaliero dal 91° giorno fino alla guarigione del lavoratore.

Gran parte dei contratti collettivi nazionali, tuttavia, prevedono che il datore di lavoro integri la prestazione erogata dall’Inail, per consentire al dipendente danneggiato di ottenere una retribuzione giornaliera simile a quella a cui avrebbe diritto in caso di normale svolgimento della propria mansione.

Nel CCNL Commercio ad esempio, è previsto per il datore di lavoro l’obbligo di integrare l’indennità Inail fino al raggiungimento del:

  • 90% della retribuzione dal 5° al 20° giorno di infortunio;
  • 100% della retribuzione giornaliera netta dal 21° giorno fino a guarigione (o sino al termine del periodo di comporto, che vedremo nel paragrafo successivo).

Per calcolare la retribuzione media giornaliera viene presa come riferimento quella effettivamente corrisposta nei quindici giorni precedenti l’infortunio.

Il pagamento della prestazione Inail può essere effettuato tramite accredito su conto corrente o libretto postale o bancario, carta pregata con codice iban, assegno circolare, vaglia postale o con pagamento localizzato presso un qualsiasi sportello della società incaricata.

 

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Periodo di comporto e licenziamento per infortunio sul lavoro

Disciplinato dall’articolo 2110 del Codice civile, il cosiddetto periodo di comporto consiste nel lasso di tempo in cui il lavoratore, pur non potendo lavorare per una malattia o un infortunio, ha comunque diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro.

Durante questo periodo di tempo, la cui durata è generalmente definita dai contratti collettivi nazionali, il datore di lavoro non può licenziare il dipendente per la sua assenza, ma solo per giusta causa o giustificato motivo (ad esempio per la condotta del dipendente o per problemi economici e/o organizzativi dell’azienda).

Nel contratto collettivo nazionale del commercio ad esempio è previsto per i lavoratori non in prova un periodo di comporto di massimo 180 giorni nell’arco dell’anno solare.

Trascorso il periodo di comporto, se il lavoratore risultasse ancora assente per la malattia, il datore di lavoro potrebbe procedere con il licenziamento; tuttavia in alcuni CCNL, come appunto quello del commercio, il dipendente ha la possibilità di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita fino ad ulteriori 120 giorni.

La Cassazione è intervenuta più volte sull’argomento per stabilire se i giorni di assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionali dovessero essere o meno conteggiati ai fini del periodo di comporto.

Nelle sentenze n.26498 del 2018 e n.5749 del 2019 la Corte di Cassazione ha ribadito che le assenze conseguenti l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale sono conteggiabili ai fini del calcolo del periodo di comporto, in quanto riconducibili alla nozione generale di infortunio o malattia contemplata nell’articolo 2110 del codice civile.

Tuttavia quando sussiste una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2087 c.c. (obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica dei prestatori di lavoro) nell’origine della patologia sofferta dal lavoratore, tali giorni di assenza non sono computabili e devono essere quindi detratti dal periodo di comporto.

Quindi, se il datore di lavoro è responsabile della malattia o dell’infortunio patito dal proprio dipendente non può licenziarlo per le assenze dovute alle lesioni riportate, anche se viene superato il periodo di comporto.

Invece, l’indennità giornaliera Inail è corrisposta al lavoratore fino alla sua guarigione clinica, indipendentemente dalle responsabilità del datore di lavoro.

 

Risarcimento per invalidità permanente, danno differenziale e rivalsa

Nei paragrafi precedenti abbiamo trattato il caso in cui il soggetto subisce un’inabilità temporanea, ma cosa succede quando invece a causa dell’infortunio il lavoratore si provoca dei postumi permanenti?

Il lavoratore che subisce una lesione permanente per causa violenta, in occasione di lavoro, ha diritto a ricevere un indennizzo dall’assicurazione obbligatoria e un risarcimento danni dal responsabile del sinistro.

Per menomazioni con invalidità permanente inferiore al 6% (franchigia), al lavoratore non viene erogato alcun indennizzo da parte dell’Inail, mentre per un danno biologico compreso tra il 6% e il 15% è prevista una prestazione in forma di capitale, assegnata una tantum, calcolata in base all’età del danneggiato e all’entità delle lesioni riportate nell’infortunio.

Per quanto riguarda invece le menomazioni permanenti dell’integrità psicofisica superiori a 15 punti percentuali di invalidità, il lavoratore ha diritto ad una rendita mensile per tutta la vita, non soggetta a tassazione Irpef, che viene determinata in base alla retribuzione percepita nell’anno precedente e al grado di inabilità riconosciuto.

Nel calcolo del risarcimento Inail per infortunio sul lavoro non sono previsti risarcimenti per invalidità inferiori al 6% , per il danno morale, per i danni patrimoniali diversi dalla normale retribuzione o per il danno esistenziale.

La funzione dell’assicurazione obbligatoria è infatti da considerarsi indennitaria e non risarcitoria, di conseguenza al danneggiato non viene liquidato un importo tale da ristorare tutti gli effettivi pregiudizi patiti.

Tuttavia, qualora le lesioni riportate dal lavoratore siano conseguenza di un fatto illecito commesso dal datore di lavoro o da un terzo soggetto, esso ha il diritto di ottenere un risarcimento integrale per tutti i danni subiti.

Il risarcimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro consiste appunto nella differenza tra il maggior danno risarcibile in sede civilista e quanto già erogato dall’Inail.

All’interno del danno differenziale sono presenti quindi tutti gli aspetti del pregiudizio subito dal lavoratore: danno morale, biologico, esistenziale e patrimoniale.

Come ribadito dalla legge di bilancio 2019, che ha modificato l’articolo 10 del D.P.R. n.1124 del 1965, il danno differenziale dovuto al danneggiato, dal responsabile che ha commesso l’illecito, va quantificato sottraendo all’ammontare totale del danno patito, l’importo già erogato dall’Inail a qualsiasi titolo.

Ricordiamo inoltre che l’Istituto assicuratore ha la facoltà di chiedere un rimborso al responsabile dell’evento lesivo (datore di lavoro oppure un terzo soggetto estraneo al rapporto lavorativo) di tutte le somme a qualsiasi titolo erogate al lavoratore infortunato, tramite le azioni di rivalsa Inail: il regresso e la surroga.

 

Infortunio in itinere e obblighi del lavoratore e del datore

Per infortunio in itinere si intende il sinistro occorso al lavoratore durante il normale tragitto da casa a lavoro e viceversa (comprese le deviazioni per accompagnare i figli a scuola), oppure, nel caso in cui sussistano più rapporti lavorativi, durante il percorso tra due luoghi di lavoro differenti.

In assenza di un servizio di mensa aziendale, viene considerato infortunio in itinere anche quello occorso durante il percorso dal luogo di lavoro a quello abituale per la consumazione dei pasti.

L’infortunio in itinere è disciplinato dagli stessi principi vigenti per gli infortuni sul lavoro e quindi, anche per i sinistri avvenuti in queste circostanze interviene una tutela da parte dell’Inail, con l’erogazione delle stesse prestazioni viste in precedenza.

Come per i normali infortuni avvenuti sul posto di lavoro, anche per quelli in itinere il danneggiato ha diritto a ricevere da parte del responsabile del sinistro (se ce n’è uno) un risarcimento del danno differenziale, che come abbiamo visto è pari alla differenza tra quanto è possibile ottenere in sede civilistica e l’importo già erogato a qualsiasi titolo dall’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

In caso di infortunio, anche se di lieve entità, compreso pure quello in itinere, il lavoratore ha l’obbligo di avvisare immediatamente il proprio datore di lavoro.

In base alla gravità delle lesioni riportate il danneggiato può rivolgersi al medico dell’azienda (se presente), al proprio medico di base oppure recarsi o farsi trasportare al più vicino Pronto Soccorso.

Il medico che presta la prima assistenza al lavoratore infortunato è tenuto a rilasciare un certificato medico, comprensivo di diagnosi e prognosi, e a trasmetterlo in via telematica all’istituto assicuratore (Inps o Inail).

Spetta al lavoratore l’obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro, fornendo allo stesso il numero identificativo del certificato rilasciato dal medico, la data di rilascio e il periodo di prognosi indicato.

Non ottemperando tempestivamente a quest’obbligo, il lavoratore rischia di perdere il diritto all’indennità temporanea per tutti i giorni di ritardo nella denuncia di infortunio.

Il datore, ricevuti i riferimenti del certificato medico, ha due giorni di tempo per denunciare l’infortunio. Il mancato rispetto dei termini previsti determina l’applicazione di una sanzione amministrativa.

Se il datore non denuncia l’infortunio, il lavoratore può comunque comunicarlo presso la sede Inail competente, presentando copia del certificato medico.

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