Il manto stradale ed i marciapiedi non sono sempre in perfette condizioni. Può capitare di farsi male per una caduta causata da una buca non segnalata, da un tombino sporgente o da un marciapiede dissestato a causa delle radici degli alberi.

A chi, quando e come richiedere il risarcimento per i danni subiti a causa di buche stradali e marciapiedi dissestati?

A chi richiedere il risarcimento per una caduta causata dalle cattive condizioni di strade e marciapiedi?

Il proprietario delle strade e marciapiedi (spesso il Comune) è ritenuto responsabile di tutti i danni da essi procurati così come disciplinato dall’articolo 2051 del codice civile.

Il cittadino che dovesse subire un infortunio a causa di una buca, di un marciapiede o un tombino ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti all’ente proprietario e custode della strada.

Il Comune si presume sempre responsabile dei danni provocati dalle cose che ha in custodia anche se non ha colpa o non era a conoscenza della presenza dell’insidia che ha provocato il sinistro, salvo che provi il caso fortuito.

Si tratta di una responsabilità oggettiva, di conseguenza il cittadino danneggiato non ha l’onere di dimostrare la responsabilità del Comune per ottenere il risarcimento, spetta invece all’ente custode della strada, per poter evitare il risarcimento, dare prova che l’infortunio sia avvenuto per un caso fortuito, ossia per un evento imprevisto ed imprevedibile.

 

Quando è possibile ottenere un risarcimento per la caduta causata da buche su strade e marciapiedi?

Il cittadino per ottenere il risarcimento deve dimostrare il nesso causale tra la buca e l’evento lesivo.

Sarà quindi necessario:

  • dar prova della presenza della buca o dell’insidia che ha provocato l’incidente (fotografie o verbali delle forze dell’ordine sono sufficienti);
  • dimostrare la caduta (attraverso testimonianze e certificati del pronto soccorso);
  • attestare il legame tra questi elementi, quindi dimostrare che l’insidia sia la causa esclusiva dell’evento dannoso e che l’infortunio non sia stato provocato da una nostra condotta inadeguata (anche in questo caso le testimonianze sono importantissime);
  • e infine certificare i danni subiti con referti medici e perizie medico-legali.

I danni risarcibili sono tutti quelli fisici, materiali e patrimoniali.

Per il calcolo del risarcimento dei danni fisici non patrimoniali si dovrà certificare attraverso una perizia che le lesioni riportate abbiano causato una percentuale di invalidità permanente e un periodo di inabilità temporanea e stabilirne le relative entità. Andrà verificato anche la presenza o meno di danni morali ed esistenziali dovuti alle sofferenze patite per l’incidente.

I danni materiali riguardano invece tutti costi sostenuti per la riparazione o sostituzione delle cose e degli oggetti danneggiati dalla caduta (ed esempio vestiti e cellulari).

Infine i danni patrimoniali sono tutte le spese che abbiamo dovuto sostenere per ristabilirci dall’infortunio (cure, terapie, farmaci, visite, ecc.) e gli eventuali mancati guadagni che abbiamo perso a causa delle lesioni subite (giorni lavorativi perduti).

 

Come richiedere il risarcimento danni per una caduta dal marciapiede?

Per una formale richiesta di risarcimento è necessario inviare all’ente proprietario della strada o marciapiede una diffida tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tale lettera può essere redatta anche dall’infortunato ma consigliamo in questo caso di affidarsi ad un legale esperto in materia, considerata la necessità di essere precisi e completi nella stesura della diffida, nell’indicazione delle lesioni subite, nel calcolo del danno biologico e nell’invio degli allegati indispensabili per accertare l’evento (testimonianze, certificati e verbali).

Se il Comune o l’ente custode, non collaborasse o non rispondesse alla diffida, dovremmo procedere con un atto di citazione per agire in giudizio ed andare in causa.
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Quando non è dovuto il risarcimento danni per le insidie stradali?

Ricordiamo che l’insidia o ostacolo che ha causato l’incidente, per dare diritto ad un risarcimento dei danni, deve essere non visibile e non evitabile utilizzando la dovuta attenzione e l’ordinaria diligenza.

Una buca molto evidente o un tombino sporgente ben segnalato ad esempio non possono considerarsi ostacoli tali da non poter essere evitati con la giusta attenzione da parte del pedone.

Farsi male e cadere a causa di una propria condotta non adeguata come ad esempio correre distratti, camminare mentre si utilizza il cellulare o viaggiare con pattini, hoverboard, skateboard sui marciapiedi sono alcuni degli eventi che vedrebbero non accolta da parte del giudice un’eventuale richiesta di risarcimento.

Le sentenze nel corso degli anni hanno accolto in generale le richieste di risarcimento per le cadute causate da insidie o trabocchetti non percepibili facilmente dal cittadino anche prestando un’adeguata attenzione.

Un marciapiede o una strada in evidente stato di dissesto difficilmente potranno considerarsi ostacoli imprevedibili, in quanto risulterebbe evidente che sia stata la condotta errata del pedone, accettando il rischio di attraversare nonostante il palese pericolo, ad aver causato l’evento dannoso della caduta.

Una recente sentenza ad esempio ha negato il risarcimento ad una signora che aveva subito dei danni a causa di una caduta avvenuta di notte per una buca presente in una strada cittadina. I giudici hanno rigettato la richiesta in quanto il pericolo si sarebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza.

Si è ritenuto infatti che la signora conoscesse bene il cattivo stato di manutenzione della strada, in quanto abitava nei pressi di quella via e percorreva ogni giorno quel tratto di strada e che la sua caduta sia stata causata dalla sua scelta imprudente di percorrere quel tratto di notte al buio. Quindi non è stato constatato il nesso casuale tra la condotta del Comune ed il danno subito e di conseguenza non si è arrivati ad un risarcimento.

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