In tema di risarcimento danni, soprattutto in caso di incidente stradale, le recenti sentenze della Cassazione hanno stabilito che anche la casalinga (o casalingo) ha diritto al risarcimento dei danni di natura patrimoniale, qualora il sinistro le provocasse un’impossibilità nello svolgere l’attività in questione.

Il danno patrimoniale della casalinga

La Corte, con le sentenze n. 23573 del 2011 e n. 4657 del 2005, ha stabilito che, chi svolge l’attività di casalinga, pur non percependo un reddito o uno stipendio, svolge tuttavia un’attività valutabile economicamente.

I danni e le lesioni fisiche subite per fatto illecito altrui, se si riflettono su un’attività produttiva di reddito o economicamente traducibile, comportano dei danni economici di cui si ha diritto al risarcimento.

La riduzione della propria capacità lavorativa, costituisce un pregiudizio patrimoniale, e non un danno biologico, così come ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.23573 del 2011.

Il fondamento del diritto, che alla casalinga, oltre al risarcimento dei danni biologici, intesi come lesioni alla sua integrità psicofisica, spetti anche il risarcimento dei danni patrimoniali, in conseguenza di una sua riduzione della capacità lavorativa, viene ulteriormente rafforzato dagli articoli 4 e 37 della Costituzione, che tutelano la scelta di un lavoro e i diritti della donna lavoratrice

Quindi, in caso venga riscontrata nella casalinga danneggiata, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea, tale da pregiudicare la sua attività domestica, il giudice dovrà disporre la liquidazione anche dei danni patrimoniali.

Ricordiamo che per ottenere un risarcimento di natura patrimoniale, il danneggiato deve dimostrare che svolgeva un’attività produttiva di reddito, anche figurativo (come appunto la casalinga), già prima del verificarsi del sinistro.

Tuttavia si può richiedere, anche se con molta più difficoltà e poche possibilità, il risarcimento del danno patrimoniale, anche quando il danneggiato non svolgeva i lavori domestici prima dell’incidente, che venivano invece affidati a collaboratori domestici.

Per ottenerlo deve necessariamente dimostrare e provare che al momento del sinistro stava per iniziare a provvedere personalmente alle attività domestiche e per quali ragioni, come ad esempio il fatto di non potersi più permettere l’assistenza di una colf, in conseguenza di un cambiamento peggiorativo delle sue condizioni economiche (Cassazione sentenza n.10015 del 1996).

 

Come provare la ridotta capacità lavorativa di una casalinga

Grava sulla casalinga danneggiata, l’onere di dimostrare che le lesioni subite abbiano comportato delle conseguenze pregiudizievoli nello svolgimento del proprio lavoro domestico, sia quando consistono in un totale impedimento nello svolgere le proprie funzioni, sia quando l’attività domestica sia resa più onerosa e complicata. Tale prova può essere anche presuntiva.

Per il principio del danno conseguenza, qualora non vi fossero prove sufficienti per dimostrare una riduzione della capacità lavorativa, il giudice non potrebbe accettare la domanda risarcitoria e quindi verrebbe rigettata.

Come abbiamo visto, spetta al danneggiato dimostrare l’incidenza delle lesioni patite sulla propria capacità di lavoro domestico; soprattutto quando l’invalidità permanente sia pari o inferiore a 10 punti percentuali, non si presumono conseguenze pregiudizievoli e quindi per essere risarcite devono essere necessariamente comprovate.

Diverso il caso in cui le lesioni subite siano tali da provocare nella casalinga un’invalidità permanente elevata. E’ infatti ragionevole, secondo i giudici, ritenere che una invalidità macro-permanente comporti delle conseguenze negative sull’attività di casalinga.

Spetta al giudice stabilire e valutare in termini economici l’incidenza delle menomazioni subite dal danneggiato sulla sua attività di casalinga, tenendo in considerazione nella sua valutazione, non solo le faccende ed i compiti normali che nell’attività domestica si svolgono quotidianamente, ma anche quelli più complicati ed onerosi come ad esempio le pulizie stagionali.

Per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da diminuzione di capacità lavorativa domestica non è necessario provare la sopportazione di spese sostitutive, come ad esempio il ricorso all’opera di una collaboratrice domestica, ma è sufficiente dimostrare che il danneggiato svolgesse tali attività domestiche prima dell’evento lesivo.

 

Come calcolare il danno patrimoniale subito da una casalinga

Il danno patrimoniale viene stimato prendendo come base di calcolo il reddito di una collaboratrice domestica, ampliato tenendo conto dei maggiori compiti che ha una casalinga all’interno del proprio nucleo familiare (come ad esempio il coordinamento della vita familiare o la cura dei figli, soprattutto se minori).

Altre sentenze invece hanno optato per la liquidazione del danno patrimoniale, aumentando l’importo per il punto percentuale del danno biologico oppure basandosi sul triplo della pensione sociale.

Rientrano tra i danni patrimoniali risarcibili anche le spese sostenute, o che si dovranno sostenere negli anni, per usufruire dei servizi di una collaboratrice domestica che, senza il verificarsi dell’evento dannoso, non sarebbero stati necessari.

Si parla di danno patrimoniale risarcibile, anche il danno economico che subisce colui che pur avendo un lavoro retribuito, dedicava parte del suo tempo alle attività domestiche (ad esempio i single).

Se le lesioni subite, conseguenti l’incidente, causano un’incapacità parziale o totale a svolgere tali attività e quindi il danneggiato è costretto a ricorrere a collaboratori domestici, lavanderie, ristoranti, ecc., tali spese rientrano nel cosiddetto danno emergente.

Anche qualora i redditi del danneggiato non risultassero ridotti, in conseguenza delle lesioni subite a causa dell’incidente, poiché la casalinga riesce comunque ad ottemperare alle proprie mansioni nonostante le menomazioni subite, il giudice potrebbe comunque constatare una maggiore usura, tale da considerare verosimile un’anticipata interruzione dell’attività domestica e stabilire quindi un risarcimento per la riduzione di capacità lavorativa.

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Risarcimento danno patrimoniale da morte della casalinga

In caso di decesso, per fatto illecito altrui, della persona che svolgeva il ruolo di casalinga (o casalingo), il coniuge ed i figli minori hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita delle attività domestiche effettuate dal proprio congiunto, in quanto considerate prestazioni economicamente valutabili.

Si ha diritto al risarcimento anche qualora la casalinga deceduta si servisse dell’ausilio di una collaboratrice domestica, in quanto i suoi compiti risultano di maggior responsabilità ed energia rispetto a quelli svolti da un prestatore d’opera dipendente (sentenza n.17977 del 2007).

In  caso di morte, il risarcimento viene quantificato in via equitativa, anche usando come base di calcolo un importo pari al triplo della pensione sociale (Cassazione, sentenza n.8970 del 1998).

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