Quando un paziente è vittima di un caso di malasanità ha diritto al risarcimento di tutti i danni che l’errore medico ha procurato.

Ma il paziente non è sempre l’unico danneggiato in queste situazioni, infatti anche i familiari della vittima possono subire dei pregiudizi conseguenti il peggioramento dello stato di salute del proprio caro o la sua morte.

In questo articolo vedremo quali danni possono patire i parenti di un paziente vittima di malasanità, in quali casi è loro diritto chiedere un risarcimento ed entro quanto tempo possono esercitarlo.

I danni risarcibili ai familiari di un paziente vittima di malasanità

I congiunti di un danneggiato, come detto, possono anch’essi subire dei pregiudizi a causa dei danni riportati dal proprio caro.

Esistono due tipi di danni risarcibili in favore dei parenti: quelli iure proprio e quelli iure hereditatis, ossia per un proprio diritto oppure per uno ereditato.

I danni iure proprio, chiamati anche danni riflessi o indiretti, sono quei pregiudizi che traggono origine da un evento che colpisce una vittima principale, ma che producono degli effetti negativi anche nella sfera giuridica di terze persone (vittime secondarie o di rimbalzo) e che quindi acquisiscono un diritto al risarcimento perché danneggiate in proprio.

I danni risarcibili iure hereditatis, invece, sono quelli che riguardano esclusivamente la vittima principale, ma il cui diritto al risarcimento può essere trasmesso ai propri eredi in caso di decesso.

Entrambe le tipologie di danno possono ulteriormente suddividersi in: patrimoniali, quando il pregiudizio si verifica nella sfera economica e reddituale (danno emergente e lucro cessante, ossia le spese sostenuti ed i mancati introiti conseguenti l’illecito subito); oppure non patrimoniali, quando vi è una lesione all’integrità psico-fisica della persona (danno morale, esistenziale e biologico).

Rientrano tra i danni risarcibili iure proprio, ad esempio, tutte le spese sostenute dai parenti e i danni morali patiti dagli stessi a causa delle lesioni subite dal proprio caro.

Tra i danni, il cui diritto al risarcimento è invece trasmissibile iure hereditatis, rientrano ad esempio il danno tanatologico e il danno biologico terminale, ossia le sofferenze psicofisiche patite dalla vittima prima del decesso.

 

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Risarcimento ai familiari per l’errore medico invalidante

L’errore medico che provoca lesioni invalidanti ad un paziente, oltre a far scaturire in favore di quest’ultimo un diritto al risarcimento per i danni psicofisici e patrimoniali subiti, può danneggiare anche i suoi familiari più stretti.

Tali pregiudizi si possono riscontrare, oltre in tutte le perdite patrimoniali presenti e future, sia nel dolore e nella sofferenza patiti per la menomazione del proprio congiunto, sia per il rilevante peggioramento delle abitudini di vita di chi dovrà prestare assistenza costante al familiare menomato (risarcimento danno esistenziale).

Come affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n.28220 del 2019, in caso di errore medico, il risarcimento del danno non patrimoniale può spettare anche ai parenti prossimi del paziente vittima di lesioni personali invalidanti, in quanto pure i danni da questi patiti trovano causa diretta e immediata nel fatto dannoso.

La Corte nella stessa sentenza ha ribadito che anche un’invalidità parzialmente invalidante da malasanità può determinare, per i familiari più stretti del paziente danneggiato, il diritto al risarcimento danni per errore medico.

Nel caso in oggetto, la vittima dell’errore medico, consistente nella mancata diagnosi di un’endocardite infettiva (risarcimento danni per diagnosi tardiva o errata), aveva subito a causa di questo illecito un’invalidità permanente pari al 50% e un’inabilità temporanea di tredici mesi.

Secondo i giudici del Palazzaccio, i familiari di una persona lesa, a causa di una condotta illecita altrui, possono patire uno stato di sofferenza soggettiva e un necessitato cambiamento peggiorativo della qualità della propria vita; e tali pregiudizi devono essere risarciti anche quando l’invalidità del congiunto non sia totale (100%).

Il danno è risarcibile anche qualora l’assistenza prestata all’invalido sia ripartita fra più familiari, in quanto, seppure la stessa sia motivata da vincoli di solidarietà ed affetto, ciò non esclude il concreto pregiudizio patito dal congiunto per aver dovuto adattare la propria quotidianità alle sopravvenute necessità del parente menomato.

La prova del danno non patrimoniale, patito dai parenti più stretti, può essere dedotta in via presuntiva, pure d’ufficio, anche esclusivamente dalla gravità delle menomazioni riportate dal familiare vittima di malasanità, sempre che l’esistenza di tale pregiudizio sia stato adeguatamente allegato nell’atto introduttivo del giudizio.

 

Risarcimento ai parenti per morte del congiunto per malasanità

Qualora il caso di malasanità consista nella morte di un paziente causata da un errore medico, ai familiari della vittima è dovuto un risarcimento per tutti i danni da loro patiti e anche per quelli sofferti dal defunto quando era ancora in vita e il cui diritto è trasmissibile iure hereditatis.

I danni risarcibili iure proprio, cioè quelli subiti direttamente dai parenti della vittima, sono, oltre ai pregiudizi patrimoniali (spese sostenute e mancati guadagni), le sofferenze psico-fisiche patite a causa della perdita del proprio caro.

Il pregiudizio per la perdita del congiunto, chiamato anche danno da perdita parentale, consiste in un importo monetario, la cui entità dipende dal grado di parentela intercorrente tra il familiare e la persona deceduta (più era stretto tale rapporto e tanto maggiore sarà il danno), dalla loro età, dalla convivenza e dall’eventuale assenza di altri familiari.

Dal 2007, per la quantificazione di tale importo sono utilizzate le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, che possono essere consultate ed utilizzate all’interno del nostro articolo sul calcolo del risarcimento danni per la morte del congiunto.

 

Danno tanatologico: risarcimento iure hereditatis

I danni iure hereditatis sono invece quelli che sorgono in capo alla vittima di errore medico ed incidono direttamente nella sua sfera giuridica; a seguito del decesso il diritto al risarcimento è trasmissibile agli eredi, secondo l’ordine previsto dall’articolo 565 del Codice civile (coniuge, figli, genitori, fratelli, ecc.).

Quando il decesso del paziente avviene immediatamente dopo la condotta illecita del sanitario, o a brevissima distanza di tempo, il danno da morte non è configurabile come un danno biologico, in quanto la compromissione del diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione) non si concretizza, poiché la vittima non ha avuto il tempo di maturare alcuna sofferenza o un peggioramento apprezzabile del proprio stato di salute.

Mentre la perdita del bene vita non è risarcibile agli eredi per equivalente, in quanto fruibile esclusivamente dal titolare del bene stesso e una volta sopraggiunto il decesso, cessa anche l’esistenza di un soggetto di diritto.

Qualora invece tra la lesione ed il decesso sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo (sentenza Cassazione n.1530 del 2015), che abbia consentito al paziente di prendere consapevolezza dell’approssimarsi della fine della propria vita, la sofferenza fisica e psichica patita dal danneggiato fa nascere il diritto ad ottenere un risarcimento; diritto che poi diventa trasmissibile iure successionis agli eredi a seguito della morte del congiunto.

Tale tipologia di pregiudizio viene definito danno tanatologico, catastrofale o da lucida agonia e, come detto, consiste nella sofferenza patita dal defunto prima di morire a causa delle lesioni conseguenti al fatto illecito altrui.

Il risarcimento del danno tanatologico consiste in un importo monetario che varia in base ai giorni trascorsi tra l’illecito e la morte, la cui entità tende a crescere sempre meno con l’aumentare di tale periodo, fino a stabilizzarsi dopo 100 giorni.

 

Termini di prescrizione per il risarcimento dei familiari

Anche i termini di prescrizione del diritto al risarcimento (ossia il periodo di tempo trascorso il quale si perde tale diritto), in favore dei parenti di una vittima di malasanità, differiscono in base al fatto che tale diritto sia iure proprio oppure iure hereditatis.

La prescrizione nei casi di malasanità infatti varia a seconda della natura del rapporto intercorrente tra il soggetto che ha commesso l’illecito ed il danneggiato.

Per i danni da responsabilità contrattuale i termini prescrizionali sono pari a 10 anni, mentre per quelli da responsabilità extracontrattuale questi si riducono a 5.

Per quanto riguarda il diritto al risarcimento, che i congiunti della vittima vantano autonomamente iure proprio, per i danni direttamente subiti a causa dell’illecito, il rapporto con la struttura sanitaria è di tipo extracontrattuale e pertanto soggetto al termine di prescrizione di 5 anni (Cassazione sentenza n.5590 del 2015).

Mentre il termine di prescrizione da applicare al diritto proprio del paziente danneggiato nei confronti della struttura sanitaria è pari a 10 anni e la durata rimane la medesima anche quando tale diritto si trasferisce agli eredi e congiunti iure hereditatis a seguito del decesso.

Tuttavia, secondo quanto stabilito dall’articolo 2947 del codice civile, se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato e per tale reato è previsto un termine di prescrizione più lungo, tale termine deve essere applicato anche all’azione civile.

Quindi, come anche ribadito dalla Cassazione nella sentenza n.5994 del 2016, quando il decesso del congiunto integra il reato di omicidio colposo, il termine prescrizionale da applicare anche alla causa civile è quello più lungo pari a 10 anni, previsto dall’articolo 157 del codice penale.

Infine, altra informazione di grande importanza da conoscere è che, come ribadito più volte dalla Cassazione, come nelle sentenze n.21715 del 2013 e n.256 del 2015, i termini di prescrizione non decorrono dal giorno in cui il danno è stato provocato e nemmeno dal momento in cui la lesione si manifesta all’esterno, ma partono quando tale danno viene percepito, con l’utilizzo dell’ordinaria diligenza, come un danno ingiusto causato dal comportamento di un terzo.

Ricordiamo da ultimo che i termini prescrizionali si possono interrompere e far ripartire dall’inizio (quindi ulteriori 5 o 10 anni) attraverso un atto interruttivo, come l’invio di una richiesta di risarcimento danni tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

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