Secondo recenti statistiche le morti bianche in Italia continuano ad aumentare. Gli infortuni mortali sul lavoro nel 2017 hanno toccato quota 1.115.

Gli scarsi investimenti in controllo, prevenzione ed ispettori di vigilanza sono tra le cause di queste tragedie. Non tutte le volte per questi casi la procura apre un processo e anche quando si arriva a giudizio, non sempre si ottiene giustizia.

I familiari delle vittime hanno diritto a diverse prestazioni e risarcimenti.

Chi ha diritto alla rendita INAIL per morte sul lavoro?

L’INAIL (istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riconosce ai familiari dei lavoratori deceduti a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale delle prestazioni, tra cui una rendita con decorrenza il giorno dopo il tragico evento.

Hanno diritto alla rendita riconosciuta dall’Inail, il coniuge superstite ed i figli. In mancanza dei tali il diritto viene riconosciuto ai genitori naturali o adottivi e ai fratelli e sorelle conviventi e a carico del lavoratore.

Tale diritto è riconosciuto solo ai familiari superstiti dei lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria e dal 17 maggio 2006 anche in caso di morte da infortunio domestico.

Per il coniuge (o in assenza per i genitori) la rendita è garantita a vita o fino ad un nuovo matrimonio (in caso di nuove nozze è corrisposto un importo pari a tre annualità di rendita, come stabilito dall’art.85 del Decreto n. 1124/1965 del Presidente della Repubblica).

Per i figli (o fratelli e sorelle in caso di mancanza di coniuge e figli) la durata del diritto alla rendita è in base ai seguenti casi:

  • fino al diciottesimo anno di età per i figli legittimi, naturali, riconoscibili e adottivi;
  • fino al compimento del ventunesimo anno di età se studenti di scuola superiore, a carico del lavoratore deceduto e senza una retribuzione lavorativa;
  • fino ai 26 anni in caso di studi universitari, sempre a carico e senza lavoro retribuito;
  • fino al termine dell’inabilità in caso di figli con inabilità lavorativa assoluta e permanente (le condizioni verranno valutate ogni 2 anni).

 

A quanto corrisponde la rendita INAIL?

A partire da gennaio 2014 la rendita viene calcolata in base alla retribuzione massima convenzionale del settore industriale (circa 30 mila euro annuali); per gli eventi mortali occorsi prima di tale data la base di calcolo è la retribuzione effettiva del lavoratore nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

La rendita, che ricordiamo viene rivalutata annualmente in base ai prezzi al consumo, non è soggetta a tassazione Irpef e viene erogata in base alla retribuzione sopracitata e alle seguenti percentuali:

  • 50% al coniuge;
  • 20% per ciascun figlio;
  • 40% per ogni figlio orfano di entrambi i genitori o dell’unico genitore che li abbia riconosciuti o per figli di genitore divorziato.

In assenza di coniugi e figli, la rendita verrà erogata nelle seguenti misure:

  • 20% ad ogni genitore;
  • 20% a ciascun fratello e sorella.

In caso di un numero elevato di figli o fratelli, la somma delle rendite non può comunque superare il 100% della retribuzione base utilizzata per il calcolo della rendita, in questo caso gli importi andranno rivalutati proporzionalmente.

 

Il beneficio una tantum e l’anticipazione della rendita

I familiari del lavoratore soggetto alla tutela assicurativa obbligatoria, a partire dal 1° gennaio 2007, hanno diritto anche ad un’anticipazione della rendita INAIL pari a tre mensilità della quota annua determinata sul minimale retributivo di legge.

Introdotto con la legge finanziaria del 2007, il Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è nato con lo scopo di fornire assistenza ai familiari dei lavoratori vittime di gravi infortuni sul lavoro avvenuti dopo il 1° gennaio 2007, attraverso l’erogazione di un importo una tantum.

La prestazione una tantum (erogata una sola volta ed in un’unica soluzione) non è soggetta a tassazione e rivalsa ed è cumulabile con le altre forme di assistenza previste per i familiari del lavoratore.

A differenza della rendita prima descritta, possono beneficiare di questa prestazione anche i familiari di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo (ad esempio le forze dell’ordine, le partite iva e i liberi professionisti) e di soggetti vittime di infortuni domestici.

I beneficiari di questo importo sono gli stessi della rendita INAIL, ossia il coniuge ed i figli, o in assenza di questi, i genitori e i fratelli conviventi e a carico del lavoratore deceduto.

L’importo della prestazione una tantum è stabilito in misura crescente in base al numero dei familiari superstiti che ne hanno diritto e viene rivalutato annualmente con decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al momento gli importi sono i seguenti:

  • 4.000,00 euro per nuclei di un solo familiare superstite;
  • 7.800,00 euro per nuclei di 2 superstiti;
  • 11.500,00 euro per 3 familiari;
  • 17.300 euro per nuclei con più di 3 familiari.

 

L’assegno funerario

Erogato dall’INAIL, l’assegno funerario è una prestazione una tantum, istituita per contribuire alle spese funerarie che i familiari della vittima da infortunio sul lavoro e malattia professionale hanno dovuto sostenere in occasione del decesso.

Anche in questo caso parliamo di una prestazione destinata al coniuge o in mancanza ai figli, o ascendenti, non soggetta a tassazione Irpef e rivalutata ogni anno dal Ministero in base ai prezzi al consumo.

Attualmente l’importo dell’assegno funerario erogato dall’Inail è pari a 2.136,50 euro. (Da gennaio 2019 l’importo è stato aumentato a 10.000,00 euro).

 

Il risarcimento del danno biologico, morale e patrimoniale per le morti sul lavoro

Nel caso in cui venga riscontrata, nelle cause del decesso del lavoratore, una colpa del datore di lavoro, i familiari della vittima hanno diritto al risarcimento dei danni biologici, morali e patrimoniali subiti.

Il risarcimento del danno biologico sarà di natura iure proprio quando inerente alle lesioni all’integrità psicofisica subite dai familiari della vittima e causate dall’evento nefasto.

Ogni familiare può quindi agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a cause delle sofferenze patite sia fisiche sia morali per la perdita del parente.

Qualora tra l’infortunio e la morte del lavoratore sia trascorso un apprezzabile lasso temporale, quest’ultimo ha diritto al risarcimento dei danni patiti e tale diritto viene trasmesso agli eredi sotto forma di danno biologico iure hereditatis.

Sono ovviamente risarcibili anche tutti i costi, le spese sostenute e le sofferenze economiche e i mancati guadagni patrimoniali che i familiari hanno patito a causa della morte del lavoratore.

 

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Come richiedere la rendita INAIL, la prestazione una tantum e l’assegno funerario?

La rendita viene erogata dall’INAIL a seguito di denuncia del decesso da parte del datore di lavoro.

In caso il datore non dovesse provvedere alla denuncia, saranno i familiari a dover richiedere la prestazione presso la sede competente in base al domicilio del lavoratore, anche tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata, allegando alla richiesta tutta la documentazione attestante il decesso e le sue cause.

L’Inail ha tempo 90 giorni dalla denuncia per informare i familiari sulla possibilità di richiedere la prestazione sotto forma di rendita.

La prestazione una tantum e l’assegno funerario saranno erogati a seguito di richiesta da parte dei familiari della vittima attraverso gli sportelli delle sedi competenti, anche tramite posta ordinaria e pec.

Le prestazioni verranno erogate sia tramite assegni, sia tramite accrediti su conti correnti, libretti postali di risparmio e di deposito o su carte prepagate dotate di codice iban.

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