Milioni di persone ogni anno, arrivata la stagione più fredda, si dilettano nella pratica degli sport invernali.

Sci di fondo, sci alpino, slittino e snowboard sono gli sport invernali più praticati in Italia nei centinaia di impianti sciistici presenti su tutto il nostro territorio nazionale.

Come ogni attività sportiva, anche lo sci può comportare dei rischi e si presta ad infortuni ed incidenti.

I più frequenti sinistri, un po’ come in automobile, si verificano a causa del mancato rispetto da parte degli sciatori delle norme previste dalle legge.

A volte può capitare di subire dei danni anche a causa di un inadempimento del gestore dell’impianto sciistico. In entrambi i casi, quando il danneggiato può chiedere un risarcimento dei danni patiti?

Responsabilità nello scontro tra sciatori

La legge n.363 del 2003 ha introdotto, come per gli incidenti stradali (art.2054 c.c.), una presunzione di concorso di colpa, in caso di scontro tra sciatori, fino ad ovviamente prova contraria.

In caso di sinistro quindi, entrambi gli sciatori saranno considerati responsabili dello scontro in egual misura fino a quando non dimostreranno il contrario.

In caso di concorso di colpa ognuno degli atleti coinvolti dovrà corrispondere un risarcimento pari alla metà del danno subito dalla controparte e di conseguenza ne riceverà uno pari alla metà dei danni patiti.

Ricostruire la dinamica di un incidente sciistico non è semplicissimo, soprattutto in assenza di testimoni p quando nessuna delle controparti è intenzionata ad assumersi la responsabilità del sinistro.

Esistono tuttavia delle norme di comportamento che gli utenti devono obbligatoriamente adottare nelle aree sciabili, le quali potranno aiutare il giudice a stabilire il responsabile del sinistro in caso di accertate violazioni delle stesse.

Quando il giudice invece avrà elementi per stabilire con assoluta certezza le responsabilità dell’incidente, dovrà utilizzare la presunzione di concorso di colpa, secondo quanto previsto dalla legge 363.

Diversamente, quando si riesce a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e a determinare il responsabile che ha cagionato l’evento dannoso, il danneggiato ovviamente avrà diritto ad un risarcimento integrale, da parte del soggetto colpevole, di tutti i danni subiti per le lesioni personali e per i danneggiamenti all’attrezzatura.

 

Norme di comportamento

La stessa legge 363 del 2003 stabilisce anche delle disposizioni di comportamento che gli sportivi devono adottare nello svolgimento dell’attività sciistica.

La violazione di queste disposizioni, in caso di incidente, aiuteranno a ricostruire la dinamica dell’incidente e a determinare il soggetto responsabile dello scontro, così come avviene per gli incidenti stradali. La regola generale prevede che ogni sciatore deve comportarsi in modo da non provocare danni ad altri atleti e a non metterli in pericolo.

In primis, abbiamo disposizioni riguardo la velocità da mantenere in pista, che deve essere particolarmente moderata nei tratti con poca visuale o scarsa visibilità, in prossimità di incroci ed ostacoli e in presenza di principianti ed affollamenti.

Successivamente troviamo regole riguardo la precedenza ed il sorpasso: spetta allo sciatore a monte cambiare direzione per evitare lo scontro con lo sciatore a valle ed in caso di sorpasso bisogna disporre di spazio e visibilità sufficiente per non arrecare alcun intralcio e pericolo all’atleta sorpassato.

Per quanto riguarda gli incroci, la precedenza spetta a chi proviene da destra, salvo diversa indicazione segnaletica e lo stazionamento nella pista deve essere effettuato in prossimità dei bordi e lontano da dossi e zone con scarsa visibilità per evitare ovviamente lo scontro con altri utenti.

E’ vietata la percorrenza della pista a piedi e tramite mezzi meccanici, tranne quelli adibiti alla manutenzione urgente della pista (hanno diritto di precedenza).

 

Incidente per responsabilità del gestore dell’impianto

I danni riportati dall’utente in caso di incidente sciistico, conseguente una cattiva manutenzione della pista, sono a carico del gestore dell’impianto e devono essere da lui risarciti.

Prima dell’introduzione del contratto di skipass, il biglietto con il quale è possibile accedere agli impianti di risalita (seggiovie, skilift, ecc.) di una stazione sciistica o di un comprensorio, la responsabilità del gestore era di tipo extracontrattuale.

L’onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta colposa del gestore ed il danno patito spettava all’utente danneggiato (art.2043 del Codice civile).

Con l’acquisto dello skipass da parte dell’utente, la responsabilità del gestore dell’impianto diventa di tipo contrattuale, con evidente vantaggi per il danneggiato in caso di incidente ed infortunio.

Nella responsabilità contrattuale, così come previsto dall’art.1218 del Codice civile, non spetta al danneggiato dimostrare il danno ed il nesso causale (deve solo dimostrare che l’incidente si sia verificato sulla pista), ma anzi spetta al proprietario dell’impianto dimostrare che l’incidente sia stato conseguente ad una causa a lui non imputabile, diversamente sarà tenuto al risarcimento dei danni per inadempimento.

Tra le cause a lui non imputabili, il gestore dovrà dimostrare, ad esempio, che il sinistro si sia verificato esclusivamente per una errata condotta dell’utente (o di terzi), per violazioni delle disposizioni che abbiamo visto precedentemente (ad esempio procedeva ad una velocità non consona, sentenza Cassazione n.4018 del 2013) oppure per un evento fortuito o per cause di forza maggiore.

Un altro vantaggio derivante dall’acquisto dello skipass è il principio del foro del consumatore, che garantisce all’utente di esercitare un’eventuale azione giudiziaria, contro il gestore dell’impianto, nel foro di pertinenza della sua città di residenza e non del luogo in cui è situato l’impianto (Codice del Consumo, D.Lgs. 206 del 2005).

 

Obblighi per il gestore dell’impianto

Il gestore di un impianto ha l’obbligo di garantire ai propri utenti la pratica dell’attività in condizioni di sicurezza, ad assicurare loro il soccorso ed il trasporto e a segnalare gli ostacoli presenti sulla pista con l’ausilio di segnalazioni e protezioni adeguate.

Il gestore dell’impianto è quindi obbligato a provvedere all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle piste e delle aree di risalita, garantendo sempre i requisiti di sicurezza per la tutela dell’incolumità dei propri utenti.

La presenza di cattive condizioni del fondo nevoso deve essere tempestivamente segnalata e gli ostacoli e qualsiasi altra fonte di rischio devono essere rimossi in caso di oggettivo pericolo altrimenti la pista deve essere chiusa.

La pista deve essere chiusa anche in caso di non agibilità della stessa e le indicazioni riguardanti lo stato della pista e della sua eventuale chiusura devono essere ben visibili al pubblico e presenti all’inizio della stessa e nelle stazioni a valle.

Secondo l’art.4 della Legge 393, il gestore dell’impianto, prima dell’apertura al pubblico, ha inoltre l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa da responsabilità civile per i danni subiti dagli utenti per fatti conseguenti una propria responsabilità, al fine di garantire la certezza del risarcimento.

 

Cosa fare in caso di incidente sciistico

In caso di incidente, la prima cosa da fare è sicuramente chiamare i soccorsi (il gestore è obbligato a garantire il soccorso ed il trasporto degli infortunati ai più vicini pronto soccorso, l’omissione di soccorso è punita dalla legge anche in riferimento agli altri utenti presenti in pista).

E’ molto importante raccogliere tutti gli elementi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e descrivere in modo dettagliato il sinistro alle autorità eventualmente intervenute sul posto.

Il materiale fotografico dei danni patiti, delle tracce e del luogo del sinistro è un elemento che può diventare determinante al fine di individuare le responsabilità del sinistro, così come la raccolta delle generalità di ulteriori utenti presenti in pista, per eventuali testimonianze.

Si consiglia anche di prendere nota delle condizioni ambientali presenti al momento del sinistro, come l’ora e le condizioni meteorologiche e delle caratteristiche del luogo dell’incidente, come l’esatta posizione in pista, la pendenza e la presenza di eventuali ostacoli ed indicazioni.

 

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Il risarcimento dei danni per incidente su sci

Sarà compito del medico legale stabilire l’entità dei danni fisici subiti a causa dell’incidente, in termini di punti percentuali di invalidità permanente e periodi di tempo di inabilità temporanea (è importate conservare e presentare al medico tutta la documentazione medica ed i certificati riguardo le lesioni patite, le diagnosi, le terapie, i giorni di infortunio, ecc.).

I danni fisici saranno risarciti come danni non patrimoniali, in termini di danno biologico per le lesioni all’integrità psicofisica, danno morale e danno esistenziale per le sofferenze patite e per il peggioramento della qualità della propria vita a causa delle menomazioni riportate, secondo specifiche tabelle che potete trovare all’interno dell’articolo su come calcolare il risarcimento del danno biologico.

I danni patrimoniali risarcibili invece, saranno tutte le perdite economiche avute per far fronte alle spese di cura e per i danneggiamenti subiti alle cose e all’attrezzature, e i pregiudizi sofferti, e che si soffriranno negli anni, nella propria sfera reddituale a causa delle lesioni riportate nell’incidente (ad esempio i giorni di lavoro persi oppure una riduzione della propria capacità lavorativa).

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