Secondo un’indagine condotta dall’Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori, in Italia ci sarebbero più di un milione di elevatori, con oltre il 70% installati prima del 1999, e un numero considerevole di sinistri registrati ogni anno.

Le casistiche più frequenti di infortunio sono dovute a dislivelli rispetto al piano di arrivo (23%), a movimenti incontrollati della cabina (21%) e alle chiusure improvvise delle porte a causa di fotocellule e sensori guasti (18%).

Chi è il responsabile in caso di incidente dovuto al malfunzionamento di un ascensore condominiale?

L’inquilino, o una terza persona, che subisce dei danni a causa di un difetto dell’ascensore a chi può richiedere il risarcimento danni?

In questo articolo vedremo in quali occasioni il condominio è responsabile dei danni subiti da terzi e quando può rivalersi sulla ditta incaricata per la manutenzione.

La responsabilità del condominio per le parti comuni e gli ascensori

Il condominio di un edificio è obbligato a adottare tutte le precauzioni necessarie affinché i condomini o i terzi estranei non subiscano un danno per colpa delle cose comuni (scale, ascensori, tetti, facciate, cortili, ecc.).

La responsabilità da cose in custodia è disciplinata dall’articolo 2051 del Codice civile, il quale recita che chi ha il potere di controllo e di vigilanza su una cosa risponde dei danni da essa causati, tranne quando riesce a dimostrare il caso fortuito.

Come per il risarcimento da caduta di calcinacci dai balconi, quando il danno è provocato da beni e servizi comuni, è il condominio a doverne rispondere, anche qualora l’evento sia dipeso da un vizio di costruzione, non essendo appunto i difetti originari di un immobile considerabili come caso fortuito (sentenze della Cassazione n.26051 del 2008 e n.5755 del 2009).

Nella sentenza n.26533 del 2017, ad esempio, la Corte di Cassazione, ribadendo che il vizio costruttivo non esclude la responsabilità del condominio, ha condannato quest’ultimo al risarcimento dei danni subiti da due condomini per la caduta dell’ascensore, dovuta ad improvvisa rottura del dispositivo di rallentamento della cabina.

Per quanto riguarda i sinistri causati dall’ascensore, il diretto responsabile nei confronti del soggetto infortunato è quindi sempre il condominio.

L’unica causa di esonero da responsabilità, come detto, si configura quando il custode della cosa riesce a dimostrare che l’evento sia stato provocato da un caso fortuito.

Casi fortuiti (quindi eventi imprevisti e non prevedibili) che possono provocare malfunzionamenti dell’ascensore sono ad esempio quelli originati da eventi atmosferici, terremoti, sbalzi di corrente elettrica o da comportamenti colposi, negligenti ed imprevedibili da parte di terzi (compreso il danneggiato stesso).

Come ribadito però dalla Cassazione, nelle sentenze n.25837 del 2017 e n.13222 del 2016, la mera disattenzione del danneggiato non sempre costituisce caso fortuito, in quanto il custode, per superare la presunzione di responsabilità a proprio carico, deve provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire i danni causati dalla cosa.

Come detto infatti, la condotta della vittima, per escludere totalmente la responsabilità del custode prevista dall’art.2051 c.c., deve essere colposa e non prevedibile.

Pur essendo sempre il diretto responsabile, il condominio può rivalersi sull’impresa a cui è affidata la manutenzione dell’ascensore, qualora siano riscontrati inadempimenti colposi da parte di quest’ultima.

 

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Responsabilità dell’impresa di manutenzione per il malfunzionamento dell’elevatore

Come stabilito dalla Cassazione nella sentenza n.31215 del 2019, il condominio può rivalersi sull’impresa di manutenzione, qualora il sinistro sia addebitabile ad un malfunzionamento preesistente dell’ascensore non eliminato dalla ditta, nonostante a questa fosse già reso noto.

Come evidenziato nella sentenza in oggetto, il cattivo funzionamento del selettore di manovra dell’elevatore si era già manifestato prima del sinistro. Incidente nel quale una donna aveva subito dei danni fisici a causa di una brusca ed improvvisa accelerazione dell’ascensore condominiale.

All’impresa quindi è stato imputato il fatto di non aver effettuato gli interventi di manutenzione richiesti dal condominio e previsti dal contratto e inoltre, di non aver proposto la sostituzione del pezzo difettoso, nonostante il problema fosse già stato rilevato.

La Corte ha precisato difatti che tra gli obblighi in capo alla ditta di manutenzione, non rientra solo quello di intervenire quando l’ascensore presenta un difetto, ma anche quello di segnalare al condominio la necessaria sostituzione di componenti obsoleti, che potrebbero causare potenziali malfunzionamenti generici, ma anche danni a terzi.

Dall’accertamento tecnico preventivo era risultata l’opportunità di cambiare il selettore di manovra dell’ascensore, risalente agli anni 70, con un modello meno obsoleto.

Considerato che il pezzo in questione aveva già provocato dei malfunzionamenti alcuni mesi prima dell’incidente, all’impresa di manutenzione è stata addebitata una responsabilità commissiva connessa al mancato adempimento dell’obbligo informativo nei confronti del condominio committente.

Per questo motivo la ditta che aveva in cura la manutenzione dell’ascensore è stata condannata a manlevare il condominio dagli importi che questo doveva risarcire all’infortunato per i danni provocati dal malfunzionamento della struttura.

 

La responsabilità dell’amministratore di condominio

La qualità di custode delle cose comuni, ascensori compresi, è riconosciuta non solo al condominio, ma anche all’amministratore (Cassazione, sentenza n.25251 del 2008).

L’amministratore di condominio, in quanto mandatario, ha infatti il dovere, in base ai poteri di controllo ad esso attribuiti dal Codice civile e da leggi speciali, di impedire che i beni condominiali possano provocare danni a terzi o ai condomini stessi.

Trovandosi nella posizione di custode, ed avendo precisi obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria, l’amministratore può quindi rispondere dei danni provocati dalle parti comuni.

In base all’articolo 1130 del Codice civile e all’articolo 15 del D.P.R. 162/99, l’amministratore è tenuto alla manutenzione e alle relative verifiche dell’ascensore, alla certificazione CE e alla conservazione del libretto di impianto.

La responsabilità dell’amministratore è di tipo contrattuale nei confronti del condominio e, in base a quanto previsto dall’articolo 1218 del Codice civile, può essere quindi soggetto all’azione di rivalsa da parte del condominio stesso, per il recupero degli importi che quest’ultimo abbia dovuto risarcire ai terzi danneggiati (Cassazione, sentenza n.17983 del 2014).

Si pensi al caso in cui l’amministratore non abbia pagato la ditta di manutenzione, lasciando l’elevatore non a norma.

In caso di sinistro, il terzo estraneo, rimasto danneggiato dal malfunzionamento della struttura, potrà esigere un risarcimento dal condominio per responsabilità extracontrattuale.

Quest’ultimo però, dimostrata la colpa e accertata una responsabilità contrattuale dell’amministratore, potrà esercitare l’azione di rivalsa nei suoi confronti per ottenere un rimborso di quanto abbia dovuto pagare.

Per liberarsi da tale responsabilità, l’amministratore dovrà provare che l’inadempimento, o il ritardo, che ha provocato il danno sia stato determinato da cause a lui non imputabili.

 

Risarcimento danni per incidente in ascensore

Per ottenere un risarcimento è necessario dimostrare l’evento dannoso (il malfunzionamento dell’ascensore), di aver effettivamente subito un danno e infine il nesso di causa tra l’evento e il danno.

Ricordiamo che, in caso di infortunio in ascensore la richiesta di risarcimento va inviata al condominio, in quanto custode del fabbricato.

Spetta al condominio, per liberarsi dalla responsabilità, dimostrare che l’evento dannoso sia stato provocato da un comportamento incauto dello stesso danneggiato oppure da un caso fortuito, imprevisto ed imprevedibile.

Il danno non può essere desunto dal verificarsi dell’evento, ma deve essere concretamente dimostrato tramite certificati medici, esami strumentali, perizie di medici legali di parte, ecc.

Nella richiesta di risarcimento danni al condominio è importante quindi allegare le prove (fotografiche e testimoniali) che dimostrino l’insidia, i certificati e ogni altro documento utile ad attestare l’entità dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

La vittima del sinistro ha diritto a ottenere un risarcimento per tutti i danni fisici patiti (lesioni che abbiano comportato un’invalidità permanente e/o un danno biologico temporaneo) e per i pregiudizi economici sofferti (danni patrimoniali da lucro cessante e danno emergente, come ad esempio le spese sostenute per le cure e gli esami medici o i mancati guadagni conseguenti occasioni di lavoro perdute).

Sarà compito dell’amministratore, qualora sia stata stipulata una polizza assicurativa condominiale, contattare la compagnia d’assicurazioni per dare inizio alle verifiche e alle pratiche di risarcimento.

Qualora tra il danneggiato ed il condominio non si riesca a trovare un accordo sulla dinamica del sinistro o sulla quantificazione del risarcimento, sarà necessario avviare una causa civile davanti ad un giudice.

I termini di prescrizione per il diritto al risarcimento dei danni da fatto illecito, in base a quanto stabilito dall’articolo 2947 del Codice civile, sono pari a 5 anni, a decorrere dal giorno in cui è avvenuto il sinistro.

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