Cosa succede quando un dipendente subisce un infortunio sul lavoro per una sua colpa o una sua disattenzione?

Il lavoratore infortunato ha diritto ad un risarcimento e alle prestazioni Inail quando risulta un suo concorso di colpa nella dinamica del sinistro?

E infine, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità quando l’incidente è stato provocato da imperizia, negligenza o imprudenza del lavoratore dipendente?

Scopriamolo insieme.

Concorso di colpa del lavoratore nell’infortunio

Iniziamo subito col chiarire che, il lavoratore che subisce un infortunio per causa violenta e in occasione di lavoro, ha sempre diritto alle prestazioni assicurative dell’Inail, anche in caso di colpa dello stesso.

L’assicurato non ha diritto agli indennizzi dell’Inail solo quando l’incidente sia conseguenza di un rischio elettivo, del quale parleremo successivamente.

Per quanto riguarda invece il risarcimento da parte del datore di lavoro, come ribadito in più sentenze dalla Cassazione, tra cui la n.17163 del 2017, la condotta del lavoratore, seppur imprudente, non esclude la responsabilità dei soggetti tenuti a garantire l’attuazione della normativa antinfortunistica; in quanto il nesso di causa tra la violazione e l’evento dannoso può essere escluso solamente quando le lesioni o la morte siano conseguenza di un comportamento abnorme ed eccezionale del danneggiato.

Il datore di lavoro è infatti obbligato a adottare tutte le misure necessarie per garantire l’incolumità e la salute dei lavoratori.

Le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro inoltre, sono dettate per tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti conseguenti una sua disattenzione, ma anche da quelli derivanti da imperizia, negligenza ed imprudenza di quest’ultimo.

Quindi, il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio, sia quando omette di adottare tutte le misure protettive necessarie, sia quando non accerta e vigila sull’effettivo uso di queste da parte del lavoratore dipendente (Cassazione sentenze n.5493 del 2006 e n.1949 del 2009).

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1227 del Codice civile, se la condotta colposa del danneggiato ha concorso a provocare il danno, il risarcimento in sede civile deve essere ridotto in base alla percentuale di responsabilità addebitata.

Tuttavia, ai fini civilistici, non si può parlare di concorso di colpa quando il datore di lavoro abbia adottato disposizioni illegali e contrarie alle regole di prudenza.

Secondo la Cassazione, nella sentenza n.30679 del 2019, non esiste concorso di colpa nell’illecito quando l’evento dannoso è causato dalla mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure tipiche o atipiche di prevenzione, che avrebbero molto probabilmente impedito l’incidente.

L’azienda può essere condannata anche se il dipendente ha violato un ordine del datore di lavoro, in quanto come detto, è suo obbligo applicare tutte le misure di prevenzione necessarie per scongiurare gli infortuni, anche quelli provocati da condotte colpose dei lavoratori (Cassazione sentenza n.16026 del 2018).

Quindi, l’inadempimento dell’obbligo di protezione da parte del datore è motivo di esclusione del concorso di colpa, anche in presenza di un comportamento incauto del dipendente.

 

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Infortunio sul lavoro dovuto a rischio elettivo o dolo: c’è risarcimento?

Come anticipato nel precedente paragrafo, affinché sia escluso il diritto del lavoratore al risarcimento danni civilistico e alle prestazioni assicurative dell’Inail è necessario che l’infortunio sia stato causato da un rischio elettivo.

Per infortunio causato da rischio elettivo si intende l’incidente conseguente un rischio collegato a un comportamento volontario del dipendente, che non abbia nessun rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, che sia irrazionale, non prevedibile dal datore e destinato a soddisfare bisogni personali e indipendenti dal lavoro (Cassazione sentenza n.17917 del 2017).

Ossia, si parla di rischio elettivo, quando l’infortunio è provocato da una condotta personale e volontaria del lavoratore, avulsa dall’attività lavorativa, intrapresa per ragioni puramente personali, al di fuori dalla prestazione lavorativa, e idonea a interrompere il nesso causale tra la prestazione e l’attività assicurata (Cassazione sentenza n.10319 del 2017).

Come detto, quando l’incidente è conseguente a un rischio elettivo, il lavoratore non ha diritto al risarcimento Inail per infortunio sul lavoro.

Facciamo alcuni esempi: se un lavoratore, invece di usare le scale, si lancia per esibizionismo da un’impalcatura e si procura delle lesioni fisiche, non può essere indennizzato perché l’evento non è scaturito da nessuna necessità legata al lavoro o ad un’urgenza (causa maggiore).

Tale comportamento, ritenuto ingiustificabile, abnorme rispetto al fine lavorativo e legato a una scelta volontaria e individuale del lavoratore, interrompe il nesso occasionale tra il lavoro e l’infortunio e quindi non può essere indennizzabile, perché non inerente al rischio professionale assicurato.

Nella sentenza n.10735 del 2011, la Suprema Corte ha chiarito che assume rischio elettivo il comportamento del dipendente che si allontana dalla propria postazione per finalità meramente personali e non produttive; nel caso in oggetto, una guardia giurata per parlare con un collega si era allontanato dalla guardiola ed era rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco partito accidentalmente dal collega stesso.

Inoltre, come disciplinato dall’articolo 64 del Testo Unico 1124/1965, il lavoratore assicurato perde il diritto ad ogni prestazione Inail anche quando l’infortunio sia stato simulato oppure le sue conseguenze siano state aggravate volontariamente con dolo.

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, nella sentenza n.3623 del 2009, il lavoratore è colpevole di dolo e non ha alcun diritto agli indennizzi dell’Inail, anche quando consapevolmente denuncia false modalità di infortunio.

 

In quali casi viene negato l’indennizzo Inail per l’infortunio in itinere?

Come sappiamo, il lavoratore ha diritto alle prestazioni assicurative dell’Inail anche quando subisce un infortunio durante i suoi spostamenti tra casa e posto di lavoro, tra sedi di lavoro differenti e durante il percorso necessario per la consumazione abituale dei pasti.

Tale tipologia di infortunio viene definita infortunio in itinere ed è disciplinato dall’articolo 12 del Decreto Legislativo n.39 del 2000.

Come più volte precisato dalla Cassazione, il rischio elettivo, che esclude l’indennizzabilità dell’incidente subito dal lavoratore, deve essere valutato con maggior rigore in caso di infortunio in itinere.

In questi casi infatti, il rischio elettivo può comprendere anche condotte di per sé non abnormi, secondo il senso comune, ma contrarie a norme di legge o di generale prudenza.

Ad esempio, la violazione di norme fondamentali del Codice della strada può escludere il nesso eziologico tra l’infortunio e l’attività assicurata (sentenze Cassazione n.16282 del 2005 e n.17655 del 2009).

Come nella sentenza n.3392 del 2015, dove la Cassazione Civile ha negato l’indennizzo ad un lavoratore rimasto infortunato durante il tragitto in auto verso l’azienda, a causa di un sorpasso effettuato in un tratto di strada in cui era vietato, in prossimità di una curva e viaggiando a una velocità eccessiva.

Tali violazioni del Codice della strada sono state riconosciute dalla Corte come cause di rischio talmente eccessive ed esorbitanti dagli scopi della tutela assicurativa, tali da escludere la tutela stessa.

Nella sentenza n.12487 del 2015, la Cassazione ha rilevato l’esistenza di un rischio elettivo nella condotta di un lavoratore che aveva utilizzato un ciclomotore per andare a prendere dei bicchieri di carta.

L’uso volontario e non necessitato del mezzo di trasporto, data la vicinanza del luogo dove si trovava il materiale (circa 500 metri), ha fatto sì che al lavoratore non sia stato riconosciuto il diritto ad essere indennizzato dall’Inail per i danni patiti nell’incidente in motorino.

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento e sul concetto di necessitato, consigliamo la lettura dell’articolo sull’infortunio in itinere a piedi, in bici o con auto privata.

 

Danno differenziale e azione di regresso Inail

Quando l’infortunio subito dal lavoratore è conseguenza di un illecito commesso dal datore di lavoro, il dipendente ha diritto ad un risarcimento, da parte di quest’ultimo, di tutti i danni non coperti dall’indennizzo Inail.

La differenza tra il danno risarcibile in sede civilistica e gli importi già erogati dall’Inail viene definito danno differenziale.

Nel risarcimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro devono essere comprese tutte le voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale, che il lavoratore ha subito.

Le prestazioni dell’Inail non hanno natura risarcitoria e, come detto in precedenza, sono erogate a prescindere dall’esistenza di un illecito civile; di conseguenza, alcune tipologie di pregiudizio non sono coperte dall’assicurazione obbligatoria, come:

il danno biologico fino al 5%;
il danno biologico temporaneo;
il danno morale;
il danno esistenziale;
i danni patrimoniali diversi dalla retribuzione;
il danno biologico da morte (ulteriori informazioni sono disponibili nell’articolo sul risarcimento ai familiari per morte sul lavoro da infortunio).

Per ottenere il risarcimento del danno differenziale, l’onere della prova spetta al danneggiato, perciò sarà il lavoratore a dover dimostrare una responsabilità o una colpa del datore nella dinamica dell’incidente (ad esempio per una violazione degli obblighi di sicurezza).

Le eventuali responsabilità del datore, o del danneggiato stesso, possono inoltre consentire all’Inail di esercitare delle azioni di rivalsa, per recuperare le somme a qualsiasi titolo erogate come indennità e spese accessorie.

Con le azioni di rivalsa dell’Inail, nello specifico con l’azione di regresso, l’Istituto assicuratore può richiedere al datore di lavoro, se accertato come civilmente responsabile del sinistro, il rimborso di tutti gli importi erogati al lavoratore per l’infortunio.

L’azione di regresso può, come detto, essere esercitata anche nei confronti dello stesso lavoratore infortunato, ma solo quando l’infortunio sia occorso per dolo del medesimo, assodato con sentenza penale (art. 11 del DPR 1124/1965).

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