A seguito di un incidente stradale, se i conducenti coinvolti non si mettono d’accordo sulla dinamica del sinistro e sulle responsabilità dell’accaduto può capitare che la compagnia assicurativa riconosca un risarcimento più basso o addirittura rifiuti di formulare un’offerta.

In generale, per qualsiasi polizza assicurativa, quando la dinamica del sinistro (incendio, infortunio, incidente, ecc.) non è del tutto chiara, è probabile che nascano delle controversie con la compagnia al momento della quantificazione e liquidazione dei danni subiti.

Come bisogna comportarsi se l’assicurazione non paga o se il risarcimento ci sembra troppo basso?

Scopriamolo insieme.

Quando l’assicurazione non paga?

Il motivo principale per cui l’assicurazione ritiene di non dover pagare un risarcimento da sinistro stradale è quando giudica l’assicurato responsabile al 100% dell’incidente occorso.

Ricordiamo che, con un concorso di colpa nell’incidente stradale i conducenti coinvolti hanno diritto, comunque, ad un risarcimento danni, il cui importo è però diminuito in proporzione alle loro responsabilità.

Per fare un esempio, se l’assicurato nella causazione del sinistro ha contribuito con una condotta colposa, quantificata in un 30% di responsabilità, avrà diritto ad un risarcimento pari al 70% dei danni subiti (100%–30%).

Per questo motivo, quando ad un conducente è ravvisata una responsabilità del 100%, quest’ultimo non ha diritto ad alcun risarcimento (100%-100%=0).

L’impresa di assicurazioni inoltre può rifiutarsi di pagare un risarcimento quando i periti da questa incaricati non constatano durante le loro perizie dei danni compatibili con l’evento denunciato (come, ad esempio, un danno alla fiancata del veicolo a seguito di un tamponamento non è consono alla dinamica).

Un’altra circostanza per cui una compagnia assicurativa può rifiutare un risarcimento è quando l’assicurato provoca un incidente con la polizza rc auto scaduta da oltre 15 giorni.

Trascorso tale termine, infatti, la copertura rc auto non è più operante e nel caso di circolazione del veicolo si rischiano anche pesanti sanzioni.

Può capitare, inoltre, che una compagnia assicurativa, dopo aver risarcito il danneggiato, chieda al proprio assicurato un rimborso integrale o parziale di quanto pagato a terzi (diritto di rivalsa).

Ciò accade quando la circolazione del veicolo è avvenuta non rispettando precise clausole contrattuali presenti nelle condizioni di polizza (come, ad esempio, le assicurazioni stipulate con la formula di guida esperta o di guida esclusiva).

Un diniego del risarcimento assicurativo, come visto, può verificarsi anche per tutte le altre tipologie di polizze (incendio e furto, infortuni del conducente, responsabilità civile della vita privata o professionale, malattie ed infortuni individuale o della famiglia, ecc.), quando la compagnia ritiene che il fatto dannoso che ha provocato le conseguenze patite dal danneggiato non sia compreso tra gli eventi assicurati (esclusioni di polizza).

 

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Esclusioni, rivalse, denuncia tardiva e prescrizione

Se la circostanza che ha provocato il danno di cui si chiede un risarcimento fa parte degli eventi esclusi dalla copertura assicurativa, è inutile aprire una controversia con la compagnia. Si rischia solo di perdere inutilmente tempo e denaro.

Se ad esempio una polizza abitazione non copre il rischio terremoto, è inutile fare una richiesta di risarcimento se i danni subiti dal fabbricato sono stati prodotti da un sisma.

Per fare un altro esempio, provocare un incidente quando non si ha la patente di guida (esclusione) espone il conducente al diritto di rivalsa da parte della compagnia, la quale sarà sì obbligata a pagare i danni causati a terzi, ma poi potrà chiedere un rimborso di quanto versato al proprio assicurato.

Il discorso ovviamente cambia quando si è vittima di un incidente con ragione, in questo caso infatti, come ribadito dalla Cassazione nella sentenza n.9674 del 2020, l’assenza della patente o il mancato rinnovo non pregiudicano il diritto del danneggiato ad ottenere un risarcimento, in quanto tale evenienza non esclude la responsabilità del conducente colpevole.

Per gli incidenti stradali quindi, quando l’assicurazione è in regola e non si ha alcuna responsabilità nel sinistro, il risarcimento è quasi sempre dovuto e la compagnia non può rifiutarsi di pagare, addirittura anche nel caso di incidente in stato di ebbrezza.

Quasi sempre dovuto, tranne nel caso in cui viene presentata tardivamente con colpa o con dolo la denuncia di incidente all’assicurazione (articolo 1915 Codice civile) oppure sono trascorsi i termini di prescrizione del diritto al risarcimento, che in base all’articolo 2947 del Codice civile sono pari a due anni per i danni prodotti dalla circolazione di veicoli.

Quindi, se l’assicurazione è regolarmente pagata ed operante, se non si ha alcuna colpa nel sinistro, se la denuncia è stata presentata all’assicuratore entro i termini contrattuali e il diritto non è prescritto, la compagnia avrà serie difficoltà a trovare un motivo per cui ritenere di non dover fare un’offerta risarcitoria.

 

Cosa fare se l’assicurazione non paga od offre troppo poco?

I problemi si verificano, come detto, quando la dinamica del sinistro non è acclarata (incerta ripartizione delle responsabilità), quando i danni secondo la perizia assicurativa non sono consoni all’incidente denunciato oppure quando quest’ultimi non sono constatabili.

Quando i conducenti coinvolti non si accordano sulle responsabilità, se non sono stati raccolti i dati identificativi degli eventuali testimoni presenti e non sono intervenute le Forze dell’Ordine nel luogo del sinistro per fare i rilievi, e quindi non è stata realizzata una relazione di incidente stradale, per l’assicurato diventa assai complicato dimostrare le proprie ragioni.

In questi casi, solo eventuali fotografie scattate sul luogo del sinistro (posizione dei veicoli sulla strada, punto d’impatto, danni riportati, ecc.) e una ricostruzione cinematica potrebbero chiarire la dinamica dell’incidente e le responsabilità delle controparti.

In assenza di prove, secondo quanto disposto dall’articolo 2054 del Codice civile, in caso di scontro tra veicoli si presume sempre un concorso di colpa paritario e di conseguenza un risarcimento ridotto del 50%.

Se invece i motivi del mancato o ridotto risarcimento sono da imputare ad una errata quantificazione dei danni da parte dell’assicurazione, è possibile rivolgersi a periti certificati di parte per la determinazione dei danni materiali (veicoli, abitazioni, locali commerciali, ecc.) o a medici legale di parte per una valutazione dei danni psicofisici patiti a causa del sinistro (invalidità permanente, inabilità temporanea, danni morali, ecc.).

Ricordiamo che, la legge impone specifiche tempistiche per il risarcimento assicurativo da incidente stradale.

La compagnia è tenuta infatti a formulare un’offerta risarcitoria o a comunicare i motivi per cui ritiene di non doverla fare entro:

  • 60 giorni per i danni a cose (30 in caso di constatazione amichevole sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro);
  • 90 giorni per danni a persone.

È importante sapere che il danneggiato non è obbligato ad accettare l’offerta dell’assicurazione, rilasciando una quietanza liberatoria, se non gli sembra corretta.

In caso di rifiuto, la compagnia sarà comunque tenuta a pagare quanto offerto, ma tale importo sarà considerato solo come un acconto sulla liquidazione del maggior danno e la pratica rimarrà aperta.

Se si temono controversie con l’assicurazione è consigliabile rivolgersi ad un avvocato per l’incidente stradale, così da garantirsi una corretta gestione della pratica di risarcimento e della documentazione necessaria per certificare tutti i danni, patrimoniali e non, subiti nel sinistro.

In caso di controversie, sempre grazie all’assistenza del legale, si può procedere prima con trattative stragiudiziali e successivamente, in caso di mancato accordo, con una causa davanti ad un giudice.

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