La polizza infortuni del conducente è una garanzia assicurativa accessoria che copre i danni subiti da chi guida un veicolo in caso di incidente stradale, anche se si è responsabili dello stesso.

Quasi tutte le compagnie hanno questo prodotto assicurativo, ognuna con massimali, coperture, esclusioni e franchigie diverse.

In questo articolo vedremo nello specifico cosa è possibile assicurare con una polizza infortuni e come viene calcolato il risarcimento danni in caso di sinistro.

L’assicurazione rc auto non copre i danni subiti dal conducente responsabile

Forse non tutti sanno che, la classica assicurazione rc auto obbligatoria copre solo i danni materiali e le lesioni fisiche arrecati a terzi.

In caso di incidente stradale, il conducente del veicolo responsabile del sinistro è quindi l’unico soggetto a non essere tutelato dalla polizza assicurativa.

I passeggeri invece, in quanto considerati terzi, hanno diritto a ottenere un risarcimento per tutti i danni patiti nell’urto, anche se viaggiavano sulla vettura che ha provocato l’incidente. Per ulteriori informazioni su quest’ultimo punto, consigliamo l’articolo su chi paga il risarcimento del terzo trasportato?

Negli incidenti senza colpa ovviamente, il conducente del veicolo, in quanto non responsabile del sinistro, ha sempre diritto ad ottenere un risarcimento per le eventuali lesioni fisiche riportate nella collisione.

Per tutelare chi guida un veicolo, anche in occasione di sinistri stradali con torto, le compagnie assicurative permettono di stipulare, sia all’interno della copertura rc auto, come garanzia accessoria, sia con contratti differenti, polizze sugli infortuni del conducente.

Tramite questa copertura, il guidatore di un veicolo può quindi tutelarsi dagli infortuni anche nei sinistri con colpa, sia in caso di collisione con altri veicoli, sia nell’urto contro ostacoli fissi o mobili, sia per le uscite di strada o ribaltamenti della vettura.

La gran parte di queste polizze copre infatti anche gli infortuni dovuti ad imperizia, imprudenza o negligenza del conducente, e anche conseguenti vertigini, stati di malore o di incoscienza.

 

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Come funziona la polizza infortuni del conducente?

Come abbiamo anticipato, non esiste una versione standard per le polizze infortuni del conducente, ogni compagnia ha il proprio prodotto con coperture e massimali differenti.

Tra le coperture classiche, disponibili nella gran parte dei contratti assicurativi, ci sono quelle per morte e invalidità permanente.

Con queste due garanzie, sia in caso di sinistro stradale mortale, sia qualora il conducente subisca a causa dell’incidente delle lesioni permanenti, è previsto il risarcimento di un importo monetario in favore dell’assicurato o dei suoi familiari.

Il capitale caso morte viene corrisposto agli eredi dell’assicurato anche qualora il decesso si verifichi entro un termine di tempo prestabilito dal giorno dell’incidente (solitamente due anni).

Oltre a queste due coperture, molti prodotti assicurativi permettono di assicurare anche un capitale per le spese di cure da infortunio e un’indennità giornaliera per ogni giorno di ricovero ospedaliero conseguente le lesioni riportate nel sinistro.

Con la garanzia spese di cura da infortunio, l’assicurato ha diritto ad un rimborso delle spese sostenute per curarsi dalle lesioni patite, fino al limite del massimale scelto.

Mentre la garanzia diaria da ricovero prevede l’erogazione di un importo, determinato in fase di contratto, per ogni giorno di ricovero presso una struttura ospedaliera, fino a un termine massimo stabilito in polizza (generalmente 365 giorni).

Alcune compagnie inoltre consentono di assicurare anche una diaria da ingessatura, che prevede la corresponsione di un’indennità, il cui importo è indicato nel contratto, per ogni giorno in cui l’infortunato abbia dovuto utilizzare un apparecchio gessato, dal momento dell’applicazione fino alla sua rimozione.

 

Come si calcola il risarcimento di un’assicurazione infortuni del conducente?

La maggior parte delle compagnie consente al contraente di poter scegliere i massimali per le varie coperture, alcune liberamente, altre tra una lista di opzioni prestabilite.

Naturalmente, maggiori saranno le somme assicurate e più alto sarà il premio assicurativo da corrispondere alla compagnia. La scelta dei capitali assicurati ovviamente influenzerà in maniera determinante l’entità del risarcimento in caso di incidente stradale.

Per il risarcimento da incidente stradale mortale non sono necessari calcoli, in quanto l’intero importo, scelto come massimale per il caso morte, sarà corrisposto dalla compagnia agli eredi beneficiari dell’assicurato, suddiviso in parti uguali.

Per quanto riguarda l’invalidità permanente da infortunio del conducente, il risarcimento sarà calcolato in rapporto alla percentuale di invalidità accertata nel danneggiato (calcolata in base ai punteggi stabiliti dalla tabella ANIA); l’importo infatti si ottiene applicando tale percentuale al capitale assicurato.

Ad esempio, con un capitale assicurato di 100.000 euro, un’invalidità permanente al 30% sarà risarcita con un importo pari a 30.000 euro (ossia il 30% del massimale). Per un’invalidità al 50% sarà invece corrisposto un importo pari a 50.000 euro (ossia la metà del massimale).

Infine, per il calcolo delle indennità basterà moltiplicare l’importo della diaria, scelto in fase di contratto, per i giorni di ricovero o ingessatura. Ad esempio, una diaria da 50 euro, in caso di ricovero per 30 giorni, determinerà un risarcimento pari a 1.500 euro (50 x 30).

Nei calcoli ed esempi illustrati è necessario però considerare anche la presenza di eventuali franchigie e clausole nelle condizioni generali d’assicurazione, che, come vedremo di seguito, potrebbero ridurre o aumentare l’entità degli importi.

 

Clausole, franchigie ed esclusioni dell’assicurazione infortuni

Come abbiamo visto, ogni compagnia per la propria polizza infortuni del conducente può prevedere diverse coperture e massimali, ma le differenze non finiscono qui.

La maggior parte delle assicurazioni sono legate alla targa, così che qualunque conducente del veicolo assicurato, anche diverso dal contraente della polizza, risulti sempre coperto. Altre invece permettono di assicurare una persona specifica (in alcuni casi la protezione è estendibile anche ai familiari) per gli infortuni occorsi alla guida di qualsiasi veicolo, addirittura anche in qualità di passeggero o pedone.

Un altro fattore molto importante da prendere in considerazione prima di stipulare una polizza infortuni è la presenza di eventuali franchigie. La franchigia è quella parte di danno (espressa in importi fissi o percentuali) che resta a carico dell’assicurato e che quindi non viene risarcita dalla compagnia.

Ad esempio, una polizza con franchigia al 3% significa che nel calcolo del risarcimento, dal punteggio di invalidità permanente va sottratta tale percentuale.

Nell’ipotesi in cui il conducente si sia procurato nell’incidente stradale un’invalidità del 15%, il risarcimento sarebbe quindi calcolato, non sul punteggio totale accertato, ma sulla parte eccedente la franchigia, ossia 12% (15 meno 3).

In alcune polizze è possibile che la franchigia non venga applicata al di sopra di determinati punteggi di invalidità e di conseguenza venga liquidata l’intera percentuale riconosciuta (vedi le differenze tra franchigia assoluta e franchigia relativa).

Nelle condizioni d’assicurazione è inoltre possibile che sia previsto che il capitale assicurato venga corrisposto interamente, quando l’invalidità permanente riconosciuta sia pari o superiore ad una determinata percentuale (ad esempio, per punteggi superiori al 60% all’infortunato viene riconosciuto il 100% del massimale).

Altre clausole e condizioni possono essere: il raddoppio dell’indennizzo per il caso morte quando i beneficiari sono dei minori, oppure la riduzione di una percentuale prestabilita della somma assicurata qualora al momento dell’incidente il conducente non indossava i presidi di sicurezza obbligatori (risarcimento per sinistro senza cinture di sicurezza).

Infine, un altro elemento da valutare seriamente sono le esclusioni di copertura, ossia gli eventi per i quali la garanzia non è operativa e per i quali quindi non è possibile ottenere un risarcimento.

I più frequenti casi di esclusione sono gli infortuni del conducente derivanti da partecipazione a corse o gare, da guida in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di stupefacenti o allucinogeni, da terremoti, alluvioni e inondazioni o da azioni delittuose dolose commesse o tentate dall’assicurato.

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